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Aspettativa per “Anno sabbatico”: si può fruire ogni 10 anni; non è frazionabile ed è cumulabile con altre aspettative [Chiarimenti]

L’ASPETTATIVA PER ANNO SABBATICO
L’aspettativa per anno sabbatico, definita anche “Anno di riflessione importante per la formazione” è disciplinata dall’art. 26 comma 14 della Legge 448/1998 (Legge finanziaria 1999), il quale recita:

I docenti e i dirigenti scolastici che hanno superato il periodo di prova possono usufruire di un periodo di aspettativa non retribuita della durata massima di un anno scolastico ogni dieci anni. Per i detti periodi i docenti e i dirigenti possono provvedere a loro spese alla copertura degli oneri previdenziali”.

Ai sensi dell’art. 15 comma 7 del CCNL 2007 inoltre, 7. il dipendente ha diritto, inoltre, ove ne ricorrano le condizioni, ad altri permessi retribuiti previsti da specifiche disposizioni di legge.

RETRIBUZIONE E COPERTURA PREVIDENZIALE
L’aspettativa per anno sabbatico non è retribuita e quindi, di conseguenza, non consente la maturazione dell’anzianità di servizio e della progressione di carriera. Per tali periodi di aspettativa, non spetta alcuna copertura previdenziale. Tuttavia, i docenti e i dirigenti possono provvedere a loro spese alla copertura degli oneri previdenziali (vedi la Circolare del Ministero del Tesoro del 26 aprile 2000).

CHI PUÒ USUFRUIRNE
L’aspettativa per “anno sabbatico” può essere fruita solo dal personale di ruolo (docenti e dirigenti scolastici ma non personale ATA) che abbia già superato il periodo di formazione e prova. Sono quindi esclusi i docenti che non abbiano ancora superato il periodo di prova e quelli assunti con contratto a tempo determinato.

COSA DEVE FARE IL DIPENDENTE
Per poter fruire dell’aspettativa, il docente dovrà presentare la richiesta al proprio dirigente scolastico, il quale a sua volta la trasmetterà al dirigente dell’Ambito territoriale (ex Uffici scolastici provinciali). La richiesta deve essere prodotta in carta semplice e non deve recare alcuna motivazione, certificazione o autocertificazione, ma dovrà riportare solo il riferimento normativo che consente al dipendente, avendone i requisiti, di fruire dell’aspettativa richiesta (art. 26 comma 14 della Legge 448/1998 – Legge finanziaria 1999).

DURATA
L’aspettativa “per anno sabbatico” spetta fino a un massimo di un anno ogni dieci, compreso il primo decennio. La fruizione non può essere frazionata, per cui la fruizione di un periodo inferiore ad un anno esaurisce il diritto dell’interessato a chiedere ulteriori periodi di aspettativa nell’arco del decennio in considerazione, a completamento del periodo già fruito.

Infatti, secondo la Circolare Ministeriale del 6 marzo 2000 a prescindere, infatti, da ogni considerazione circa le inevitabili incidenze sul regolare espletamento dell’attività da parte di docenti e dirigenti scolastici cui fosse consentito di assentarsi dal servizio per più periodi non continuativi anche di brevissima durata (fino a raggiungere, nell’arco di un decennio, il limite massimo di un anno scolastico), occorre tener presente che il menzionato art. 26, comma 14, della legge n. 448/1998 fa riferimento ad “un periodo di aspettativa non retribuita della durata massima di un anno scolastico”.

Il tenore letterale della disposizione e gli elementi ricavabili dall’esame della discussione parlamentare, nel corso della quale il periodo di aspettativa di cui trattasi è stato più volte indicato alla stregua di un “anno sabbatico”, ovvero di “un anno di riflessione importante per la formazione” (v. atti parlamentari allegati), portano a ritenere che l’avvenuta fruizione di un periodo di aspettativa a norma del richiamato art. 26 – sia pure inferiore all’anno scolasticoesaurisca, nell’arco del decennio in considerazione, la possibilità per il personale interessato di richiedere, allo stesso titolo, ulteriori periodi di assenza.

In sostanza, il dipendente potrà chiedere di fruire di tale aspettativa anche per un periodo inferiore all’anno scolastico, ma questo farà sì che, per il decennio in questione, non sarà possibile più richiedere tale tipologia di aspettativa.

NESSUNA DISCREZIONALITÀ 
Secondo la Circolare Ministeriale 6 marzo 2000  i dipendenti aventi titolo a richiedere il periodo di aspettativa non retribuita ex art. 26, comma 14, della legge n. 448/1998 non sono tenuti ad enunciare i motivi della richiesta medesima e che pertanto la fruizione del periodo di assenza in parola è sottratta all’apprezzamento discrezionale dell’Amministrazione.

CUMULABILITÀ CON ALTRE ASPETTATIVE
Per quanto riguarda, l’aspettativa per motivi di famiglia, di studio e per infermità, l’art. 70 del D.P.R. n. 3 del 10 gennaio 1957 dispone che il periodo di aspettativa per motivi di famiglia e per infermità non può superare in ogni caso due anni e mezzo in un quinquennio e che  il periodo di aspettativa non può eccedere la durata di un anno. Il dipendente in questo caso dovrà quindi rientrare in servizio per almeno 6 mesi prima di poter fruire di una nuova aspettativa per la durata massima di un anno.

Tali vincoli non sono però previsti per l’aspettativa per anno sabbatico la quale può essere fruita anche in continuità rispetto ad altre forme di aspettativa (motivi di famiglia, personali o di studio) in quanto nessuna norma impone il rientro del dipendente tra un periodo di aspettativa e l’altro.

Pertanto, il personale già collocato in aspettativa per altra tipologia, potrà richiedere l’aspettativa dell’anno sabbatico, senza obbligo di rientrare in servizio. Analogamente, lo stesso vale per il caso opposto: il dipendente che ha fruito dell’aspettativa per anno sabbatico potrà usufruire anche di altra forma di aspettativa, senza soluzione di continuità.

POSSIBILITÀ DI SVOLGERE ALTRE ATTIVITÀ LAVORATIVA
Durante il periodo di aspettativa per “anno sabbatico” non è possibile svolgere altre attività lavorative, se non quelle normalmente consentite al personale in servizio.

Infatti, l’ARAN (Agenzia di Rappresentanza per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni) ha affermato che:

nessuna norma contrattuale consente o potrebbe consentire al dipendente di poter instaurare un secondo rapporto di lavoro o lo svolgimento comunque di altra attività di lavoro autonomo, durante la fruizione di periodi di aspettativa senza diritto alla retribuzione”.

L’aspettativa infatti non fa venir meno le situazioni soggettive esistenti, ivi compreso il regime di incompatibilità, per cui il dipendente non potrà svolgere altre attività lavorative se non quelle che sono normalmente consentite (o autorizzabili).

Diverso sarebbe il discorso per l’aspettativa per altra attività lavorativa che, invece, è specificatamente finalizzata a consentire l’esercizio di altra attività lavorativa e, di conseguenza, “sospende” per la durata dell’aspettativa, anche il regime di incompatibilità.

VEDI LA CIRCOLARE DEL MINISTERO DEL TESORO 26 APRILE 2000
Circolare Ministeriale n. 6 marzo 2000  

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