La tredicesima mensilità (più comunemente conosciuta come “tredicesima”) è una mensilità retributiva aggiuntiva erogata nel mese di dicembre ai lavoratori dipendenti.
A CHI SPETTA
Ai sensi dell’art. 80 del CCNL 2007, la tredicesima mensilità spetta a tutto il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato, docente e non docente, compresi i supplenti brevi.
COME SI CALCOLA?
L’importo della tredicesima mensilità è pari al trattamento fondamentale spettante al personale nel mese di dicembre.
Tuttavia:
- La tredicesima mensilità è corrisposta per intero al personale in servizio continuativo dal primo gennaio dello stesso anno.
- Nel caso di servizio prestato per un periodo inferiore all’anno o in caso di cessazione del rapporto nel corso dell’anno, la tredicesima è dovuta in ragione di un dodicesimo per ogni mese di servizio prestato o frazione di mese superiore a 15 giorni.
In sostanza la tredicesima corrisponde in media ad 1/12 della retribuzione lorda annuale, calcolata sugli effettivi mesi di lavoro svolti, sui quali è parametrata.
PERIODI DI ASPETTATIVA O SENZA RETRIBUZIONE
I ratei della tredicesima non spettano per i periodi trascorsi in aspettativa per motivi personali o di famiglia o in altra condizione che comporti la sospensione o la privazione del trattamento economico e non sono dovuti al personale cessato dal servizio per motivi disciplinari.
Come dispone l’art. 22 comma 3 del D.lgs 151/2001 i periodi di congedo di maternità devono essere computati nell’anzianità di servizio a tutti gli effetti, compresi quelli relativi alla tredicesima mensilità.
PERIODI CON RIDUZIONE DEL TRATTAMENTO ECONOMICO
Per i periodi temporali che comportino la riduzione del trattamento economico, il rateo della tredicesima mensilità, relativo ai medesimi periodi, è ridotto nella stessa proporzione della riduzione del trattamento economico.
CONGEDO PARENTALE
Per quanto riguarda il congedo parentale, l’art. 34 comma 5 del D. lgs 151/2001 dispone in generale i periodi di congedo parentale sono computati nell’anzianità di servizio, esclusi gli effetti relativi alle ferie e alla tredicesima mensilità o alla gratifica natalizia. Questo significa che, in generale, i periodi di congedo parentale non vengono computati ai fini del calcolo della tredicesima.
Tuttavia, come anticipato, il CCNL comparto scuola prevede una norma di maggior favore laddove all’art. 80 comma 6 prevede che il rateo della tredicesima viene ridotto (proporzionalmente) solo nel caso di riduzione del trattamento economico.
Questo significa che, per i lavoratori della scuola:
- Il primo mese del congedo parentale (retribuito al 100%) deve essere pienamente computato ai fini del calcolo della tredicesima.
- Per i periodi di congedo parentale parzialmente retribuiti (al 30%), si deve procedere alla riduzione proporzionale del rateo della tredicesima.
SUPPLENTI BREVI
Anche i supplenti brevi hanno diritto alla tredicesima. Tuttavia, diversamente dai supplenti con contratto annuale (30 giugno / 31 agosto) e dai docenti con contratto a tempo indeterminato, in questo caso la tredicesima viene erogata mensilmente insieme al resto della retribuzione.
Questo è il motivo per cui a volte lo stipendio mensile di alcuni supplenti brevi “appare” essere addirittura più alto rispetto a quello dei docenti che hanno una supplenza annuale.
QUANDO VIENE EROGATA?
Ai dipendenti statali la tredicesima può essere erogata a partire dal 7 dicembre sulla base degli scaglionamenti stabiliti in apposito calendario predisposto dal Ministero dell’economia e delle finanze. Per i dipendenti della scuola di regola la tredicesima viene erogata insieme al normale stipendio intorno alla metà del mese, in anticipo rispetto alla consueta data di esigibilità del 23 dicembre.