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Permessi Legge 104/92: il personale ATA può fruirne anche in forma oraria e frazionata nella stessa giornata (Orientamento ARAN)

La legge 104/1992 prevede il diritto da parte del dipendente che assiste persona con disabilità in situazione di gravità di fruire di 3 giorni di permessi mensili retribuiti.

A CHI SPETTANO
I permessi in questione spettano a tutti i lavoratori, compreso il personale con contratto a tempo determinato nel limite della durata del rapporto di lavoro alle stesse condizioni dei lavoratori a tempo indeterminato.

In particolare spettano al coniuge, parente o affine entro il secondo grado ovvero entro il terzo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i 65 anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti. Quindi in linea di principio il diritto spetta ai parenti o affini entro il secondo caso salvo il verificarsi delle condizioni suddette che permettono di fruire dei permessi anche  ai parenti e affini entro il terzo grado.

In base alla normativa:

  • sono parenti di primo grado: genitori, figli naturali, adottati o affiliati;
  • sono parenti di secondo grado: nonni, fratelli, sorelle, nipoti (figli dei figli);
  • sono parenti di terzo grado: bisnonni, zii, nipoti (figli di fratelli e/o sorelle), pronipoti in linea retta.
  • sono affini di primo grado: suocero/a, nuora, genero, patrigno e matrigna, con figliastri;
  • sono affini di secondo grado: cognati (non sono affini il coniuge del cognato ovvero i cognati e le cognate di mia moglie; né sono affini tra loro i mariti di due sorelle);
  • sono affini di terzo grado: moglie dello zio, il marito della zia, la moglie del nipote e il marito della nipote.

LA POSSIBILITÀ DI FRUIZIONE DEI PERMESSI AD ORE PER IL PERSONALE ATA
L’art. 68, comma 1, del CCNL Istruzione e Ricerca del 18.01.2024, ha sancito che

i dipendenti ATA hanno diritto, ove ne ricorrano le condizioni, a fruire dei tre giorni di permesso di cui all’art. 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Tali permessi sono utili ai fine delle ferie e della tredicesima mensilità e possono essere utilizzati ad ore nel limite massimo di 18 ore mensili”.

ORIENTAMENTO ARAN — ID 34587 (FRAZIONAMENTO NELLA STESSA GIORNATA)

L’ARAN con l’orientamento n. 34587 chiarisce che il personale ATA, compreso il titolare di incarico di DSGA, può usufruire dei permessi ex lege 104/1992 in modalità oraria e frazionata nell’arco della stessa giornata (ad esempio 1 ora al mattino e 3 ore nel pomeriggio).

Infatti, la clausola contrattuale non sostituisce la previsione legislativa, ma affianca alla fruizione giornaliera una modalità alternativa, finalizzata a una più efficace soddisfazione dell’interesse tutelato.

Il lavoratore può quindi:

  • assentarsi per l’intera giornata → si utilizza 1 giorno dei 3 previsti dalla legge, a prescindere dall’orario;

  • assentarsi solo per alcune ore → si utilizzano le ore del monte ore mensile, fino a 18.

E soprattutto, precisa l’ARAN:

Qualora il dipendente intenda assentarsi solo per alcune ore, potrà richiedere il permesso orario previsto dall’art. 68 del CCNL, che può anche essere frazionato all’interno della stessa giornata.

Ciò significa che sono ammessi, ad esempio:

  • 1 ora al mattino + 3 ore al pomeriggio;

  • 2 ore in ingresso + 2 ore in uscita;

  • più frazionamenti nella stessa giornata, purché rientranti nelle 18 ore mensili.

VEDI L’ORIENTAMENTO ARAN

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