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Abilitazione 30, 36 e 60 CFU: a cosa serve? Mobilità, GPS e concorsi. Identico punteggio per i vari tipi di corsi abilitanti [Chiarimenti]

In questi mesi sono stati attivati o stanno per essere attivati i percorsi abilitanti a seconda dei casi da 30 CFU, 36 o 60 CFU. In questo articolo vediamo come potrà essere utilizzata l’abilitazione conseguita.

In estrema sintesi:

  • L’abilitazione consentirà ai docenti già di ruolo di chiedere il passaggio di ruolo\cattedra su altra classe di concorso o grado o il trasferimento da posto di sostegno a posto comune. Parimenti anche la possibilità di richiedere la mobilità annuale (assegnazione provvisoria  o utilizzazione su altra classe di concorso) è subordinata al possesso dell’abilitazione.
  • Per i concorsi banditi a partire dal 2025, l’abilitazione sarà titolo di accesso necessario. Non sarà infatti più possibile partecipare con i soli “24 CFU”. Resta ferma la possibilità di partecipare con i 3 anni di servizio (di cui almeno 1 specifico) prestati negli ultimi 5 anni.
  • L’abilitazione consentirà di inserirsi nella I fascia delle GPS per la specifica classe di concorso.
  • L’abilitazione è titolo valutabile anche nelle GPS su posto di sostegno e nelle GPS di II fascia per altre classi di concorso.

Vediamo di esaminare punto per punto le suddette questioni. 

PASSAGGIO DI CATTEDRA \ PASSAGGIO DI RUOLO \ TRASFERIMENTO
I docenti con contratto a tempo indeterminato (di ruolo) possono chiedere il passaggio di ruolo (da un grado all’altro) o il passaggio di cattedra  (da una classe di concorso all’altra dello stesso grado), solo se in possesso dell’abilitazione nella classe di concorso richiesta.

Così ad esempio, il docente titolare su primaria, che abbia conseguito l’abilitazione all’insegnamento sulla classe di concorso A18, potrà richiedere il relativo passaggio di ruolo.

Analogamente, il docente titolare su ADSS (Sostegno Scuola secondaria di II grado) che avrà conseguito l’abilitazione sulla classe di concorso A18, potrà richiedere il relativo trasferimento (attenzione: in questo caso, il movimento si configura come un trasferimento e non come un passaggio di cattedra).

Chiaramente le possibilità di ottenere il trasferimento richiesto dipenderanno dalla disponibilità di posti per la classe di concorso richiesta nella\e province richieste nella domanda di mobilità.

L’abilitazione nella specifica classe di concorso costituisce titolo necessario anche per poter chiedere la mobilità annuale (utilizzazione o assegnazione provvisoria) su altra classe di concorso. 

Si badi che l’abilitazione non è in nessun caso “titolo valutabile” nella mobilità e nelle graduatorie interne d’istituto. 

PARTECIPAZIONE AI CONCORSI
La riforma del reclutamento ha previsto che a partire dal 2025 (termine della fase transitoria) per partecipare al concorso sarà necessario aver già l’abilitazione all’insegnamento.

Viene fatta salva la possibilità di partecipare al concorso per chi ha 3 anni di servizio negli ultimi 5 anni di cui almeno 1 specifico nella classe di concorso. In tal caso, i vincitori che abbiano partecipato senza abilitazione, dopo il superamento del concorso, dovranno completare la formazione con ulteriori 30 CFU di cui 9 CFU di tirocinio indiretto.

L’INSERIMENTO NELLE GPS I FASCIA
L’abilitazione conseguita consente l’inserimento nelle GPS I fascia per la specifica classe di concorso. Tale inserimento potrà avvenire sia in occasione dell’aggiornamento delle GPS (previsto nel 2026) sia in occasione della creazione dei c.d. elenchi aggiuntivi (previsto nel 2025). Ricordiamo che chi si inserisce negli elenchi aggiuntivi, si inserirà in coda rispetto a chi ha effettuato l’inserimento/aggiornamento in occasione dell’aggiornamento ordinario.

L’inserimento in I fascia avverrà sulla base di un punteggio che dipende in parte anche dal voto di abilitazione. 

Quanti punti?

Le attuali tabelle titoli delle GPS prevedono l’attribuzione di un massimo di 12 punti in funzione del voto. In aggiunta a tale punteggio, a seconda del titolo di abilitazione posseduto, può essere attribuito un punteggio ulteriore.

La tabella titoli allegata alla nuova Ordinanza Ministeriale prevede:

  • per l’abilitazione conseguita attraverso il superamento di un concorso ordinario, sono attribuiti ulteriori 24 punti
  • per l’abilitazione conseguita attraverso il superamento del concorso straordinario di cui al decreto dipartimentale n. 510 del 2020 24 punti
  • per l’abilitazione conseguita attraverso la frequenza dei percorsi universitari e accademici di formazione iniziale di cui al DPCM 4 agosto 2023, sono attribuiti ulteriori 24 punti (si badi che tale punteggio non è invece previsto dalle tabelle titoli delle classi di concorso ITP, tabella A\5).

Su questo punto si rileva che mentre nella prima bozza presentata alle organizzazioni sindacali si prevedeva una differenziazione del punteggio in base al tipo di percorso abilitanti, nella versione definitiva viene riconosciuto il medesimo punteggio per qualsiasi tipo di percorso abilitante.

Non c’è quindi differenza di punteggio fra percorsi abilitanti da 30 CFU, 36 o 60 CFU.

In particolare vengono attribuiti:

  • 24 Punti fissi (questi punti non si applicano nel caso in cui l’abilitazione sia stata conseguita in una classe di concorso ITP).
  • Un massimo di 12 punti in funzione del voto di abilitazione.

ABILITAZIONE E VALUTAZIONE NELLE GPS SOSTEGNO
L’abilitazione conseguita sulla materia costituisce titolo valutabile anche nella I fascia GPS sostegno. Infatti, la voce B.1 della tabella A\7 (I fascia GPS), prevede che, per la scuola secondaria di primo e secondo grado, sono attribuiti i punteggi di cui alla tabella A/3 relativi ai punti A.1 e A.2; per gli abilitati ITP, sono attribuiti i punteggi di cui alla tabella A/5 relativi al punto A.1.

In altri termini, il conseguimento dell’abilitazione su “materia”, costituisce titolo valutabile anche nella I fascia sostegno.

Quanti punti?

In sostanza i punti attribuiti nelle GPS sostegno sono gli stessi che vengono attribuiti nelle GPS I fascia della specifica classe di concorso. 

In particolare vengono attribuiti:

  • 24 Punti fissi (questi punti non si applicano nel caso in cui l’abilitazione sia stata conseguita in una classe di concorso ITP).
  • Un massimo di 12 punti in funzione del voto di abilitazione.

Se l’abilitazione è stata conseguita dopo il 24 giugno 2024 (termine di scadenza dell’aggiornamento previsto per il biennio 2024/2026), tale punteggio potrà essere fatto valere solo in occasione del prossimo aggiornamento (previsto nel 2026, salvo anticipi al momento non stabiliti). Infatti, in occasione degli elenchi aggiuntivi previsti nel 2025, non è possibile dichiarare nuovi titoli culturali.

LA VALUTAZIONE NELLE ALTRE GPS II FASCIA
Infine, va considerato che l’abilitazione è titolo valutabile anche nelle GPS di II fascia per altre classi di concorso. Infatti le tabelle di II fascia prevedono che si valuti

“Abilitazione per altra classe di concorso nella scuola secondaria di primo o secondo grado, per ciascun titolo” 3 punti

In I fascia invece l’abilitazione su altre classi di concorso non viene valutata in quanto si valutano esclusivamente abilitazioni specifiche nella medesima classe di concorso. 

VEDI L’ORDINANZA

ALLEGATO A\1 TABELLA TITOLI I FASCIA INFANZIA E PRIMARIA
ALLEGATO A\2 TABELLA TITOLI II FASCIA INFANZIA E PRIMARIA
ALLEGATO A\3 TABELLA TITOLI I FASCIA SECONDARIA
ALLEGATO A\4 TABELLA TITOLI II FASCIA SECONDARIA
ALLEGATO A\5 TABELLA TITOLI I FASCIA ITP
ALLEGATO A\6 TABELLA TITOLI II FASCIA ITP
ALLEGATO A\7 TABELLA TITOLI I FASCIA SOSTEGNO
ALLEGATO A\8 TABELLA TITOLI II FASCIA SOSTEGNO
ALLEGATO A\9 TABELLA TITOLI I FASCIA PERSONALE EDUCATIVO
ALLEGATO A\10 TABELLA TITOLI II FASCIA PERSONALE EDUCATIVO

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