Gli ambiti territoriali stanno pubblicando in questi giorni i file con le graduatorie provinciali per le supplenze aggiornate e dei relativi elenchi aggiuntivi.
In questo articolo ci occupiamo degli “indicatori di preferenze” e del “servizio senza demerito“, che rappresentano di regola le ultime due colonne delle tabelle pubblicate dagli ambiti territoriali.
INDICATORI DI PREFERENZA
La colonna indicatori di preferenza si riferisce al possesso di qualche titolo di preferenza. Nei concorsi pubblici, a parità di merito e di titoli, hanno titolo di preferenza alcune categorie di cittadini che sono indicati all’art. 5 comma 4 del DPR 9 maggio 1994, n. 487. I titoli di preferenza sono indicati nell’ordine previsto dalla norma che ha valore gerarchico.
I titoli di preferenza sono i seguenti:
1) gli insigniti di medaglia al valor militare;
2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
4) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
5) gli orfani di guerra;
6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
7) gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
8) i feriti in combattimento;
9) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, nonché i capi di famiglia numerosa;
10) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
11) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
12) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
13) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti di guerra;
14) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di guerra;
15) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico o privato;
16) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;
17) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno nell’amministrazione che ha indetto il concorso;
18) i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico;
19) gli invalidi ed i mutilati civili;
20) militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma.
SERVIZIO SENZA DEMERITO
A parità di merito e di titoli la preferenza è determinata:
a) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o meno;
b) dall’aver prestato servizio senza demerito nelle amministrazioni pubbliche;
c) prevale il candidato più giovane (così come modificato dall’art. 3 comma 7 della Legge 15 maggio 1997, n. 127).
CHIARIMENTI SERVIZIO SENZA DEMERITO
Riguardo ai titoli di preferenza occorre stare attenti al fatto che esistono due diverse tipologie di preferenze.
- Aver prestato servizio senza demerito per non meno di un anno alle dipendenze del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (preferenza n. 17). Il titolo di precedenza in questione poteva essere barrato da coloro che hanno prestato servizio senza demerito, a qualunque titolo, ivi inclusi i docenti, per non meno di un anno alle dipendenze del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca. Questa preferenza, nella tabella pubblicata dagli ambiti territoriali, non viene indicata distintamente ma viene inclusa, insieme a tutti gli altri titoli di preferenza, nella colonna “indicatori di preferenza”.
- Aver prestato servizio senza demerito nelle amministrazioni pubbliche (preferenza n. 21). Questa preferenza invece si riferisce al servizio prestato presso altra amministrazione pubblica cioè in amministrazioni diverse dalla scuola (amministrazione regionale, provinciale, enti locali ecc.) e non sia stato oggetto di sanzioni disciplinari durante l’espletamento dell’incarico. Nelle tabelle pubblicate dagli ambiti territoriali questo tipo di preferenza è indicata nell’ultima colonna (servizio senza demerito).
Occorre quindi fare attenzione a quale delle due preferenze l’aspirante ha spuntato in fase di compilazione della domanda, tenendo conto che in alcuni casi potevano essere spuntate entrambe.
Mentre la preferenza relativa al servizio prestato per non meno di un anno alle dipendenze del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, non viene espressamente evidenziata nella graduatorie essendo genericamente inclusa nella colonna “indicatori di preferenza”, per la preferenza servizio senza demerito nelle amministrazioni pubbliche, esiste invece una specifica colonna (l’ultima).