Con la nota n. 8082 del 30 marzo 2026, il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha fornito indicazioni ai fini di una corretta e uniforme valutazione di titoli e servizi nelle GPS (Graduatorie Provinciali per le Supplenze).
SCUOLE POLO
Com’è noto, l’art. 8 comma 6 dell’Ordinanza Ministeriale consente agli uffici scolastici provinciali di delegare la valutazione dei titoli dichiarati nelle GPS, a scuole polo incaricate su specifiche classi di concorso, anche al fine di evitare difformità nelle valutazioni.
Con Decreto 7518 del 13 aprile 2026, l’ambito territoriale di Taranto ha provveduto ad individuare e delegare le scuole polo per la funzione della valutazione dei titoli dichiarati e delle dichiarazioni rese nelle domande di partecipazione, nonché della loro convalida/esclusione, dei conseguenti reclami e ricorsi e controlli a campione,– al fine della istruzione delle G.P.S. e delle connesse graduatorie di istituto.
NOTA OPERATIVA
L’Ambito Territoriale di Taranto ha emanato un’ulteriore nota operativa contenente importanti indicazioni sulla valutazione dei titoli, che si aggiungono a quelle già fornite con la nota n. 8082 del 30 marzo 2026.
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In prima battuta, e per ciascun candidato, lo stesso potrebbe essere incorso in provvedimenti disciplinari che in taluni casi possono essere ostativi all’assunzione, in tal caso va proposta immediatamente l’esclusione dalla graduatoria.
PROVVEDIMENTI CAUTELARI CADUCATI
Qualora invece dovessero emergere, sempre a titolo esemplificativo, risoluzioni contrattuali di servizi prestati sulla base di provvedimenti cautelari caducati in quanto soccombenti nel merito, l’O.M. 27/2026, impone il pieno riconoscimento dei predetti servizi; analogamente qualora dovessero incorrere in rettifiche relative ai precedenti bienni con decurtazione dei servizi prestati ai soli fini economici e non giuridici, devono procedere con la riattribuzione dei relativi punteggi.
È importante precisare che tale eventualità non riguarda i servizi cessati per risoluzione contrattuale a seguito di rettifica del punteggio GPS o per esclusione da GPS in quanto tali servizi non hanno alcun valore dal punto di vista giuridico.
SUPERAMENTO DEL CONCORSO
Avendo riguardo poi al punteggio aggiuntivo riguardante il superamento di una procedura concorsuale si sottolinea che la procedura concorsuale si intende conclusa con la approvazione e la pubblicazione della graduatoria, prima di tale momento nulla può essere dichiarato dal candidato.
TITOLI ESTERI
Per ciò che concerne i candidati in possesso di un titolo estero in attesa di riconoscimento, fermo restando l’onere di richiedere l’inserimento con riserva, gli interessati hanno l’obbligo di presentare la domanda di riconoscimento del titolo in questione esclusivamente al MIM e con modalità telematiche (sovente, infatti, può riscontrarsi un invio al MUR che non ha competenza in merito e pertanto la domanda di riconoscimento è come se non fosse mai stata inviata) attraverso la piattaforma disponibile al seguente indirizzo web https://www.mim.gov.it/riconoscimentoprofessione-docente, nei casi di dubbia risoluzione può essere utile l’attivazione del soccorso istruttorio e richiedere al candidato copia dell’inoltro della domanda di riconoscimento da cui desumere data e numero di protocollo.
In secondo luogo, l’Ordinanza prevede, quali allegati obbligatori alla domanda GPS, il titolo estero e una traduzione del titolo interessato, dalla traduzione stessa dovrà essere inequivocabilmente accertabile, la natura selettiva dell’accesso al percorso svolto, la durata almeno annuale, la sussistenza del numero programmato e l’obbligo di frequenza.
La traduzione dovrà essere in lingua italiana, certificata conforme al testo originale dalle autorità diplomatiche o consolari italiane del Paese in cui i documenti sono stati redatti, oppure da un traduttore ufficiale o con asseverazione presso un Ufficio giudiziario italiano. Al fine di non incorrere nelle sanzioni di cui in appresso, dal titolo dovrà risultare la natura selettiva, il numero programmato e l’obbligo di frequenza, occorrerà pertanto segnalare i casi nei quali i candidati abbiano dichiarato il punteggio aggiuntivo per il titolo di accesso di 12,00 punti privo di riscontro; alla stregua di ciò, qualora dal titolo non riporti un giudizio finale in termini numerici (ma ad es. “eccellente” et similia) il candidato dovrà procedere con l’attribuzione di punti 8,00.
La presentazione della domanda di riconoscimento con le modalità di cui sopra e l’allegazione alla domanda del titolo estero e della traduzione come indicato sono previste a pena di esclusione dalla relativa fascia e posto di sostegno delle GPS.
Sempre con riferimento ai titoli esteri si segnala e si raccomanda di procedere a decurtazione di punteggio nei casi in cui ai punti B1 e seguenti della domanda, il candidato abbia inserito come titolo ulteriore un titolo estero (specializzazione sul sostegno, master, phd ecc.) e non abbia fornito, o non fornisca in soccorso istruttorio, gli estremi del decreto di riconoscimento del titolo in questione (N.B. estremi del decreto e non della domanda di riconoscimento) da parte del competente Ministero. Di ciò non può discernersi per ciò concerne invece il titolo di accesso, in quanto è la normativa di settore stessa che contempla la possibilità di essere inseriti in I fascia con riserva in attesa del riconoscimento del titolo (titolo da conseguirsi comunque entro il 30.6.2026); tale riserva non è invece contemplata per i titoli aggiuntivi per i quali continua ad applicarsi la disciplina generale sulla spendibilità del titolo in territorio italiano, che per i titoli dal valore abilitante è quella dettata dalla direttiva della direttiva 2013/55/UE, recepita in Italia con il decreto legislativo n. 15 del 28 gennaio 2016, e cioè i titoli esteri dal valore non abilitante si segue l’ordinaria procedura di equipollenza del Ministero competente e, in tal caso, il titolo deve ottenere il riconoscimento entro il termine di presentazione delle domande.
In sintesi, per ciò che concerne i titoli di specializzazione su sostegno occorre differenziare i titoli esteri da quelli in corso di conseguimento in Italia.
Per i primi, il requisito necessario è che il titolo sia stato conseguito e che sia stata inoltrata domanda di riconoscimento al Ministero competente entro il termine di presentazione delle domande, ottenendo così l’iscrizione con riserva in GPS; per i secondi invece, è possibile ottenere in prima battuta l’iscrizione con riserva in GPS, salvo poi sciogliere positivamente la riserva, ed essere iscritti a pieno titolo, qualora il titolo venga conseguito entro la data del 30/06/2026.
A tal fine si rammenta che è onere del candidato sciogliere positivamente la riserva e che, in caso contrario lo stesso decadrà in automatico dalla I fascia GPS, non potendosi l’Ufficio sostituire agli aspiranti.
Altra fattispecie riscontrabile è quella del candidato che, in possesso del titolo estero come titolo di accesso, abbia indicato lo stesso come titolo italiano o abbia indicato di essere in possesso di un provvedimento giurisdizionale favorevole; nel I caso, se il titolo estero risulta esser stato comunque correttamente allegato alla domanda, le SS.LL. potranno procedere attraverso la funzione “INCLUDI CON RISERVA”, nel secondo caso invece si prega di informare tempestivamente l’Ufficio.
Coloro i quali, nelle more del conseguimento del titolo di specializzazione su sostegno entro il 30/06/2026, abbiano fatto richiesta di inserimento in I fascia GPS per i posti di sostegno, non possono altresì spendere tale titolo come titolo aggiuntivo nelle altre classi di concorso, in quanto tutti i titoli culturali aggiuntivi rispetto al titolo di accesso devono essere posseduti entro il termine di presentazione delle domande.
CERTIFICAZIONI INFORMATICHE
Con riferimento alle certificazioni informatiche, l’attenzione va posta su quei titoli che hanno una delimitata durata temporale e sono soggetti a rinnovo, ciò vale sia per i titoli precedentemente inseriti che per i nuovi titoli previsti dalla O.M. 27/2026.
Ciò posto, la novità in questo caso concerne i titoli presentati ai fini della valutazione per il biennio 2026/2027-2027/2028, in quanto sono valutabili esclusivamente le certificazioni informatiche rilasciate da soggetti accreditati da ACCREDIA e conformi ai framework europei DigComp 2.2 e DigCompEdu, le SS.LL. avranno cura di verificare la validità dei certificati ai sensi della nuova normativa, mediante inserimento del codice fiscale del candidato al seguente indirizzo https://services.accredia.it/fpsearch/accredia_digcomp_remote.jsp?ID_LINK=2819&area=310.
TITOLI DI SERVIZIO
Il punteggio massimo per i titoli di servizio per ciascun anno scolastico è pari a punti 12,00, sia che esso derivi da servizi specifici, sia che esso derivi dalla somma di più servizi aspecifici, od ancora dalla sommatoria di servizi specifici e aspecifici, come ha avuto modo di chiarire l’Amministrazione Centrale. Per ciò che concerne i servizi prestati presso le scuole statali, è sufficiente che gli stessi emergano dal foglio matricolare.
DIPLOMI ITS
Per ciò che concerne poi i diplomi ITS, si ricorda che gli unici diplomi ITS sono rilasciati da scuole eccellenza ad alta specializzazione tecnologica post diploma che permettono di conseguire il titolo di tecnico superiore, e sono in un numero limitato sul territorio nazionale, non vanno in alcun modo valutati pertanto i diplomi di perito agrario, industriale ecc…o i diplomi rilasciati da un istituto tecnico, che nulla hanno a che vedere con quanto si discorre.
TITOLI ARTISTICI
In riferimento ai titoli artistici, si raccomanda di attenersi strettamente a quanto previsto e disciplinato dalle tabelle allegate all’Ordinanza, sia in merito ai requisiti oggettivi del singolo titolo che in merito ai requisiti dell’Ente presso è stata svolta eventuale attività concertistica.
INSEGNAMENTO DELLA LINGUA INGLESE NELLA SCUOLA PRIMARIA
L’insegnamento della lingua inglese nella scuola primaria è riservato ai candidati in possesso dei seguenti requisiti, che vanno verificati:
- superamento di un concorso per esami e titoli a posti d’insegnante della scuola primaria con il superamento della prova di lingua inglese, oppure s
- superamento delle sessioni riservate per il conseguimento dell’idoneità nella scuola elementare con superamento della prova di lingua inglese;
- attestato di frequenza dei corsi di formazione linguistica metodologici in servizio autorizzati dal Miur;
- possesso di laurea in Scienze della formazione primaria o di laurea in Lingue straniere valida per l’insegnamento della specifica lingua straniera nella scuola secondaria (con abilitazione all’insegnamento nella scuola primaria);
- certificato rilasciato dal Ministero degli Affari Esteri attestante un periodo di servizio di almeno 5 anni prestato all’estero con collocamento fuori ruolo relativamente all’area linguistica inglese della zona in cui è stato svolto il servizio all’estero.
EDUCAZIONE MOTORIA ALLA PRIMARIA
Perseguendo, si considerano abilitati per l’insegnamento della educazione motoria nella scuola primaria esclusivamente i candidati che abbiano superato le prove del relativo concorso dedicato.
TITOLI RILASCIATI DALL’ACCADEMIA FIDIA
Considerando nello specifico i titoli dell’Accademia delle Belle Arti “Fidia” e di Agrigento, si prega di far espresso riferimento alla nota Usr Calabria 9650 del 24 maggio 2022 la quale efficacemente differenzia i percorsi per i quali non sussiste autorizzazione alcuna e percorsi per i quali sono in corso opportune verifiche, mentre, in base a nota MUR 7880 del 10.04.2025: “non risultano agli atti provvedimenti autorizzatori relativi a diplomi accademici di secondo livello rilasciati in favore dell’Accademia di belle Arti “Fidia” di Stefanaconi (VV) neppure nel periodo antecedente al 10.11.2020”; è d’uopo altresì precisare poi che, a decorrere dal 10.11.2020, qualsiasi sia la nomenclatura del titolo, non v’è diritto a punteggio alcuno.
CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE E CLIL
È opportuno porre evidenza delle peculiarità introdotte dalla nuova disciplina della materia, in particolare per ciò che concerne i titoli culturali spendibili: – per la validità delle certificazioni linguistiche occorre fare esclusivamente riferimento a quanto indicato nell’allegato “D” dell’O.M. 27/2026;
- sono valutabili i titoli CLIL rilasciati esclusivamente dalle Università;
- tutti i titoli dichiarati devono essere in corso di validità alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande.
Per ciò che concerne i titoli CLIL, gli stessi possono essere riconosciuti esclusivamente dalle Università, e non danno pertanto diritto al riconoscimento di punteggio aggiuntivo – né 3 né 6 punti né 1 punto – i titoli CLIL rilasciati da scuole per la mediazione linguistica (SSML et similia), così il MUR nella nota-parere n°1276 dell’11/06/2024.
TITOLI DI SPECIALIZZAZIONE L2
Il titolo di specializzazione in italiano L2 ha valore di 3,00 punti se rilasciati delle Università nell’elenco di cui all’articolo 3, comma 2, e all’allegato A al DM 23 febbraio 2016, n. 92, come modificato dal decreto del Ministro dell’istruzione e del merito 6 luglio 2023, n. 130, in tutti gli altri casi, se rilasciati da Università varranno 1,00 punto se rispettano i requisiti del corso di perfezionamento/master.
RISERVA “N” INVALIDITÀ CIVILE
Da ultimo, per ciò che concerne i candidati che abbiano inserito un titolo di riserva “N” (invalidità civile), è necessario che siano indicati gli estremi della domanda di iscrizione al collocamento mirato e non, come in molti casi accade, gli estremi del verbale di accertamento INPS dell’invalidità; qualora invece il candidato non possa attualmente essere iscritto alle liste del collocamento mirato in quanto occupato, è obbligatorio indicare gli estremi dell’ultima domanda di iscrizione alle suddette liste.
VERIFICHE DOPO LA PRESA DI SERVIZIO
Solo successivamente, in fase di presa di servizio, i DD.SS. avranno cura di verificare ogni autodichiarazione (non solo quella riguardante il titolo di accesso) contenuta nella domanda di partecipazione alle GPS interpellando tutti gli Enti certificatori che hanno rilasciato i titoli di cui se ne dichiara il possesso.
A tal fine e preliminarmente si suggerisce l’ausilio, ove presente nei relativi sito web, della possibilità di verificare un titolo mediante inserimento delle generalità del candidato o del codice riportato sul certificato; in caso di dichiarazioni mendaci va effettuata senza indugio la segnalazione allo Scrivente Ufficio per gli adempimenti consequenziali. È possibile, al fine di agevolare il lavoro, richiedere il Fasciolo personale del docente, alla scuola che ha proceduto alla valutazione dei titoli e dei servizi nel precedente biennio, in guisa da restringere il campo alla verifica delle autocertificazioni per le quali non risultino le attestazioni di conferma da parte degli Enti certificatori.
Si rappresenta infine che le SS.LL. devono provvedere, qualora ne ricorrano i presupposti, a disporre l’esclusione dei candidati dalle singole classi di concorso, con proprio provvedimento – anche unico, qualora le ccdc rientrino nella propria delega – da inviarsi a tutte le scuole nonché allo Scrivente Ufficio. Contestualmente il provvedimento di esclusione va caricato in piattaforma. In secondo luogo, le SS.LL., terminata la valutazione delle domande, lo comunicheranno allo Scrivente Ufficio, e invieranno in concomitanza l’elenco di quei candidati che sono stati esclusi con le relativa causali di esclusione. Per ciò che concerne infine i candidati inseriti con riserva da sciogliersi entro il 30.6.2026, per le SS.LL. non sarà disponibile la funzione: “SALVA E VALIDA” ma solo la funzione “SALVA”, pertanto si procederà a valutare la domanda come per tutti gli altri candidati, inserendo manualmente le note esplicative delle decurtazioni di punteggio e rettificando il punteggio ove necessario, concludendo l’operazione con la funzione “SALVA” e verificando che il sistema abbia correttamente registrato l’eventuale decurtazione.
CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE
Fatte queste dovute premesse, in fase di convalida del punteggio occorre verificare che non vi siano duplicazioni di punteggio nel computo totale, essendosi dovuto procedere, in alcuni casi e al fine di effettuare le dovute rettifiche di punteggio, con il caricamento del punteggio di un titolo aggiuntivo – presente in domanda ma assente a sistema – nella colonna relativa al titolo di accesso.
Infine, ai sensi dell’art. 18, comma 2 dell’Ordinanza, i titoli degli aspiranti già inseriti nelle GPS, che nei precedenti bienni di vigenza delle GPS hanno acquisito un punteggio determinato sulla base delle tabelle di valutazione allegate alle ordinanze ministeriali 10 luglio 2020, n. 60, 6 maggio 2022, n. 112, e 16 maggio 2024, n. 88, sono rideterminati secondo le nuove tabelle di valutazione.


