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GPS e valutazione titoli esteri: indicazioni operative [Nota Ambito di Taranto]

Con la nota n. 8082 del 30 marzo 2026, il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha fornito indicazioni ai fini di una corretta e uniforme valutazione di titoli e servizi nelle GPS (Graduatorie Provinciali per le Supplenze).

SCUOLE POLO
Com’è noto, l’art. 8 comma 6 dell’Ordinanza Ministeriale consente agli uffici scolastici provinciali di delegare la valutazione dei titoli dichiarati nelle GPS, a scuole polo incaricate su specifiche classi di concorso, anche al fine di evitare difformità nelle valutazioni.

Con Decreto 7518 del 13 aprile 2026, l’ambito territoriale di Taranto ha provveduto ad individuare e delegare le scuole polo per la funzione della valutazione dei titoli dichiarati e delle dichiarazioni rese nelle domande di partecipazione, nonché della loro convalida/esclusione, dei conseguenti reclami e ricorsi e controlli a campione,– al fine della istruzione delle G.P.S. e delle connesse graduatorie di istituto.

NOTA OPERATIVA
L’ambito territoriale di Taranto ha emanato anche una nota operativa che contiene importanti indicazioni per la valutazione dei titoli.

TITOLI ESTERI
Per ciò che concerne i candidati in possesso di un titolo estero in attesa di riconoscimento, fermo restando l’onere di richiedere l’inserimento con riserva, gli interessati hanno l’obbligo di presentare la domanda di riconoscimento del titolo in questione esclusivamente al MIM e con modalità telematiche (sovente, infatti, può riscontrarsi un invio al MUR che non ha competenza in merito e pertanto la domanda di riconoscimento è come se non fosse mai stata inviata) attraverso la piattaforma disponibile al seguente indirizzo web https://www.mim.gov.it/riconoscimentoprofessione-docente, nei casi di dubbia risoluzione può essere utile l’attivazione del soccorso istruttorio e richiedere al candidato copia dell’inoltro della domanda di riconoscimento da cui desumere data e numero di protocollo.

In secondo luogo, l’Ordinanza prevede, quali allegati obbligatori alla domanda GPS, il titolo estero e una traduzione del titolo interessato, dalla traduzione stessa dovrà essere inequivocabilmente accertabile, la natura selettiva dell’accesso al percorso svolto, la durata almeno annuale, la sussistenza del numero programmato e l’obbligo di frequenza.

La traduzione dovrà essere in lingua italiana, certificata conforme al testo originale dalle autorità diplomatiche o consolari italiane del Paese in cui i documenti sono stati redatti, oppure da un traduttore ufficiale o con asseverazione presso un Ufficio giudiziario italiano. Al fine di non incorrere nelle sanzioni di cui in appresso, dal titolo dovrà risultare la natura selettiva, il numero programmato e l’obbligo di frequenza, occorrerà pertanto segnalare i casi nei quali i candidati abbiano dichiarato il punteggio aggiuntivo per il titolo di accesso di 12,00 punti privo di riscontro; alla stregua di ciò, qualora dal titolo non riporti un giudizio finale in termini numerici (ma ad es. “eccellente” et similia) il candidato dovrà procedere con l’attribuzione di punti 8,00.

La presentazione della domanda di riconoscimento con le modalità di cui sopra e l’allegazione alla domanda del titolo estero e della traduzione come indicato sono previste a pena di esclusione dalla relativa fascia e posto di sostegno delle GPS.

Sempre con riferimento ai titoli esteri si segnala e si raccomanda di procedere a decurtazione di punteggio nei casi in cui ai punti B1 e seguenti della domanda, il candidato abbia inserito come titolo ulteriore un titolo estero (specializzazione sul sostegno, master, phd ecc.) e non abbia fornito, o non fornisca in soccorso istruttorio, gli estremi del decreto di riconoscimento del titolo in questione (N.B. estremi del decreto e non della domanda di riconoscimento) da parte del competente Ministero. Di ciò non può discernersi per ciò concerne invece il titolo di accesso, in quanto è la normativa di settore stessa che contempla la possibilità di essere inseriti in I fascia con riserva in attesa del riconoscimento del titolo (titolo da conseguirsi comunque entro il 30.6.2026); tale riserva non è invece contemplata per i titoli aggiuntivi per i quali continua ad applicarsi la disciplina generale sulla spendibilità del titolo in territorio italiano, che per i titoli dal valore abilitante è quella dettata dalla direttiva della direttiva 2013/55/UE, recepita in Italia con il decreto legislativo n. 15 del 28 gennaio 2016, e cioè i titoli esteri dal valore non abilitante si segue l’ordinaria procedura di equipollenza del Ministero competente e, in tal caso, il titolo deve ottenere il riconoscimento entro il termine di presentazione delle domande.

In sintesi, per ciò che concerne i titoli di specializzazione su sostegno occorre differenziare i titoli esteri da quelli in corso di conseguimento in Italia.

Per i primi, il requisito necessario è che il titolo sia stato conseguito e che sia stata inoltrata domanda di riconoscimento al Ministero competente entro il termine di presentazione delle domande, ottenendo così l’iscrizione con riserva in GPS; per i secondi invece, è possibile ottenere in prima battuta l’iscrizione con riserva in GPS, salvo poi sciogliere positivamente la riserva, ed essere iscritti a pieno titolo, qualora il titolo venga conseguito entro la data del 30/06/2026.

A tal fine si rammenta che è onere del candidato sciogliere positivamente la riserva e che, in caso contrario lo stesso decadrà in automatico dalla I fascia GPS, non potendosi l’Ufficio sostituire agli aspiranti.

Altra fattispecie riscontrabile è quella del candidato che, in possesso del titolo estero come titolo di accesso, abbia indicato lo stesso come titolo italiano o abbia indicato di essere in possesso di un provvedimento giurisdizionale favorevole; nel I caso, se il titolo estero risulta esser stato comunque correttamente allegato alla domanda, le SS.LL. potranno procedere attraverso la funzione “INCLUDI CON RISERVA”, nel secondo caso invece si prega di informare tempestivamente l’Ufficio.

Coloro i quali, nelle more del conseguimento del titolo di specializzazione su sostegno entro il 30/06/2026, abbiano fatto richiesta di inserimento in I fascia GPS per i posti di sostegno, non possono altresì spendere tale titolo come titolo aggiuntivo nelle altre classi di concorso, in quanto tutti i titoli culturali aggiuntivi rispetto al titolo di accesso devono essere posseduti entro il termine di presentazione delle domande.

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