Con la nota n. 8082 del 30 Marzo 2026, il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha fornito indicazioni ai fini di una corretta e uniforme valutazione di titoli e servizi nelle GPS (Graduatorie Provinciali per le Supplenze). Delle importanti indicazioni vengono fornite con riferimento all’insegnamento di Educazione motoria nella scuola primaria.
Educazione motoria nella scuola primaria
Com’è noto, una delle novità della nuova ordinanza ministeriale valida per il biennio 2o26/2028, è la costituzione di specifiche graduatorie di II fascia anche per educazione motoria. Pertanto, avremo:
1) I fascia, costituita dai docenti che si sono abilitati tramite la procedura concorsuale ex DM 80/2023
2) II fascia, costituita dai docenti non abilitati ma che siano in possesso di uno dei seguenti titoli:
- laurea magistrale conseguita nella classe LM-67 «Scienze e tecniche delle attività motorie preventive e adattate»
- laurea magistrale conseguita nella classe LM-68 «Scienze e tecniche dello sport»
- laurea magistrale conseguita nella classe LM-47 «Organizzazione e gestione dei servizi per lo sport e le attività motorie» oppure
- titoli di studio equiparati alle predette lauree magistrali ai sensi del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 9 luglio 2009 (quali: LS 53 “Organizzazione e gestione dei servizi per lo sport e le attività motorie”; LS 75 “Scienze e tecnica dello sport”; LS 76 “Scienze e tecniche delle attività motorie preventive e adattative”).
Voce B.3 Tabella A/1 [I fascia]
La tabella A/1, relativa alla I fascia, al punto B.3 prevede la valutazione del:
B.3 Diploma di laurea, laurea specialistica o laurea magistrale o diploma ISEF costituente titolo di accesso alla classe di concorso A048 per scienze motorie (si valuta un solo titolo)
La nota n. 8082 del 30 Marzo 2026 chiarisce che, i docenti iscritti nella prima fascia delle graduatorie di educazione motoria nella scuola primaria, che abbiano dichiarato al punto B.3 della Tabella 1 il possesso di un titolo che dà accesso alla classe di concorso A048, hanno diritto al relativo punteggio – in analogia con il punto B.3 della Tabella 2 e con il punto B.1 della Tabella 3 – purché tale titolo non sia stato utilizzato come titolo di accesso alla procedura concorsuale ex DM 80/2023, attraverso la quale è stata conseguita l’abilitazione all’insegnamento di educazione motoria nella scuola primaria.
In sostanza, il punteggio previsto dalla voce B.3. è attribuibile esclusivamente se il diploma il titolo dichiarato che dà accesso alla classe di concorso A-48 è ulteriore rispetto a utilizzato come titolo di accesso al concorso ordinario per educazione motoria alla primaria attraverso il quale è stata conseguita l’abilitazione.
É evidente quindi, che nella quasi totalità dei casi il titolo non sarà quindi valutabile ai sensi della voce B.3, in quanto titolo di accesso già utilizzato per l’accesso al concorso di educazione motoria alla primaria. Sarà valutabile invece qualora si tratti di un titolo ulteriore (es: nel caso in cui il docente sia in possesso di due titoli diversi, per esempio del Diploma ISEF e di un titolo di laurea LM-67, LM-68, LM-47 o equivalenti lauree magistrali).
Al riguardo, al fine di agevolare le attività di verifica da parte di codesti uffici, è stato predisposto per ciascuna provincia un apposito file di supporto.


