Con la nota n. 8082 del 30 Marzo 2026, il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha fornito indicazioni ai fini di una corretta e uniforme valutazione di titoli e servizi nelle GPS (Graduatorie Provinciali per le Supplenze). Vediamo in questo articolo di approfondire la questione del servizio senza titolo.
Cos’è il servizio senza titolo
La premessa fondamentale è che affinché un servizio venga valutato è necessario che sia stato svolto con il possesso del prescritto titolo di studio richiesto per insegnare una certa classe di concorso \ tipologia di posto.
Di converso, si considera servizio senza titolo quello che è stato svolto senza il possesso del titolo di studio richiesto dalla normativa vigente.
Esempi di servizio senza titolo
Di seguito alcuni esempi di servizi svolti senza titolo:
[Esempio 1: molti docenti laureati in Scienze Pedagogiche o in Giurisprudenza hanno insegnato “senza titolo” nella scuola primaria o dell’infanzia. Il titolo di studio idoneo a insegnare in tali ordini di scuola è infatti solo la laurea in Scienze della formazione primaria o il diploma magistrale conseguito entro l’anno scolastico 2001\2002].
[Esempio 2: alcuni docenti hanno insegnato alcune classi di concorso, pur in possesso del titolo di studio previsto dalla normativa, ma in mancanza degli esami\CFU richiesti per insegnare quella specifica classe di concorso. Ad esempio, nel caso della laurea in scienze dell’educazione o in psicologia è possibile insegnare la CDC A-18 solo a condizione di possedere i 96 CFU prescritti dalla normativa vigente].
Quanto vale il servizio senza titolo?
In generale, il servizio senza titolo non è valutabile. Tuttavia, la nota ministeriale 1290 del 22 Luglio 2020 ha chiarito che:
Il servizio prestato nel corso degli anni senza titolo di studio di accesso è valido ai fini della valutazione del servizio se e solo se il suddetto titolo di accesso è in possesso dell’aspirante al momento di presentazione della domanda“.
Sulla base di tale chiarimento:
- Il servizio senza titolo sarà valutabile solo a condizione che l’aspirante possieda il titolo di accesso alla classe di concorso che ha insegnato senza titolo, al momento della presentazione della domanda di partecipazione alle graduatorie.
- Il servizio senza titolo non sarà invece valutabile se il docente non possiede tuttora il titolo di studio che consente di insegnare la classe di concorso in questione.
Riprendendo i due esempi suddetti, se l’aspirante che ha svolto servizio “senza titolo” nella scuola primaria o dell’infanzia, non ha nel frattempo conseguito il titolo di studio idoneo (in sostanza la Laurea in Scienze della formazione primaria), non potrà far valere il servizio svolto senza titolo.
Nel caso dei docenti che hanno insegnato alcune classi di concorso (es: A-18, A-19 o A-46) in mancanza degli esami\CFU richiesti per insegnare quella specifica classe di concorso, tale servizio potrà essere valutato solamente se nel frattempo l’aspirante ha conseguito i CFU\esami integrativi mancanti necessari per insegnare la classe di concorso in base alla normativa vigente.
Servizio specifico e servizio aspecifico
Abbiamo detto che affinché il servizio sia valutabile è necessario che sia stato svolto con il necessario titolo di studio oppure che il titolo di studio sia stato conseguito dopo ma entro la data di scadenza della presentazione della domanda.
Dopodiché, tale servizio svolto con titolo, potrà essere valutato come specifico o aspecifico a seconda dei casi.
In particolare:
- Per servizio specifico si intende il servizio prestato sulla specifica classe di concorso. Anche il servizio su sostegno viene considerato specifico per tutte le CDC dello stesso grado.
- Per servizio aspecifico si intende il servizio prestato su altra classe di concorso\tipologia di posto. Anche il servizio prestato su sostegno ma su grado diverso viene considerato aspecifico.
[Esempio 1: Caio laureato in possesso di Diploma magistrale ante 2001\2002, titolo di studio abilitante per primaria, e in possesso anche di titolo di studio che dà accesso alla classe di concorso A-18, ha prestato servizio nella scuola primaria o dell’infanzia. Potrà caricare il servizio svolto come specifico su primaria e poi sarà valutato automaticamente come aspecifico anche su infanzia e su A-18.
[Esempio 2: Caio laureato in scienze pedagogiche LM-85, titolo di studio che non dà accesso alla primaria, ha prestato servizio nella scuola primaria. Potrà caricare il servizio svolto sulla classe di concorso A-18 della secondaria? La risposta è negativa perché il servizio svolto nella scuola primaria è stato svolto senza titolo.
A diversa conclusione si perverrebbe qualora il docente fosse in possesso del diploma magistrale ante 2001\2002 o qualora, anche successivamente, avesse conseguito la laurea in scienze della formazione primaria.
[Esempio 3: Tizio ha insegnato sulla classe di concorso A-46 ma senza aver sostenuto gli esami\CFU richiesti per insegnare quella specifica classe di concorso. Successivamente ha però integrato gli esami\CFU necessari. Poiché il docente ha conseguito successivamente il titolo necessario, il servizio si configura prestato con titolo e potrà regolarmente dichiararlo come servizio specifico sulla CDC A-46.
La nota 8082 del 30 Marzo 2026
La nota 8082 del 30 Marzo 2026 conferma quanto già previsto dalla precedente nota del 2020: il servizio prestato senza il possesso del titolo di accesso è valido ai fini della valutazione esclusivamente nel caso in cui il suddetto titolo sia in possesso dell’aspirante al momento della presentazione dell’istanza.
L’unica eccezione: il servizio svolto dai laureandi in Scienze della Formazione Primaria
L’unica eccezione relativa alla valutabilità del servizio senza titolo è prevista per quanto concerne le GPS di seconda fascia infanzia e primaria.
Com’è noto in questa fascia possono iscriversi i laureandi in scienze della formazione primaria. Ai sensi della tabella A/2 e al fine di graduare gli aspiranti, il servizio prestato su posto comune o di sostegno (senza ovviamente il prescritto titolo di abilitazione, visto che in questo caso si tratta aspiranti non ancora laureati) dagli studenti in Scienze della formazione primaria è valutabile come specifico esclusivamente per le relative graduatorie di infanzia e primaria (II fascia).
La nota nota n. 8082 del 30 Marzo 2026 precisa che:
- il servizio prestato su posto comune o di sostegno, nella scuola primaria e nella scuola dell’infanzia, dichiarato dagli studenti (laureandi) in Scienze della formazione primaria ai fini della valutazione come servizio specifico nella seconda fascia delle corrispondenti tipologie di posto.
- Detto servizio non potrà essere valutato come servizio non specifico nelle altre classi di concorso/tipologie di posto, tant’è che la tabella A\2, prevede la possibilità di valutare il servizio senza titolo solo come servizio specifico C.1.
Su quest’ultimo punto emerge una differenza rispetto alle indicazioni fornite con la nota del 2020. Infatti, mentre la 1290 del 22 Luglio 2020 prevedeva espressamente la valutabile del “servizio senza titolo” come specifico e aspecifico a seconda del grado, esclusivamente per le relative graduatorie di infanzia e primaria (II fascia), la nuova nota prevede invece la sola valutazione del servizio specifico.
Facendo un esempio concreto: i laureandi in scienze della formazione primaria, iscritti alla II fascia delle GPS per infanzia e primaria (TAB2), potranno far valere il servizio svolto senza titolo di laurea. Ipotizzando che il servizio sia stato svolto su primaria posto comune:
- Tale servizio sarà valutabile come specifico nella II fascia primaria posto comune
- Tale servizio non sarà valutabile come aspecifico nella II fascia infanzia o su primaria posto di sostegno (possibilità adesso esclusa dalla nuova nota ministeriale).
- Tale servizio non sarà valutabile per nessun’altra tipologia di posto\classe di concorso della scuola secondaria (come era già chiaro e stabilito già dal 2020).


