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GPS 2026, motoria alla primaria: il servizio su sostegno senza titolo di accesso su posto comune non è valutabile [NOTA MIM]

Con la nota n. 8082 del 30 marzo 2026, il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha fornito indicazioni ai fini di una corretta e uniforme valutazione di titoli e servizi nelle GPS (Graduatorie Provinciali per le Supplenze). Importanti chiarimenti vengono forniti con riferimento all’insegnamento di Educazione motoria nella scuola primaria.

Servizio su sostegno degli insegnanti di motoria nella scuola primaria

La nota precisa che il servizio prestato su posto di sostegno nella scuola primaria da docenti di Educazione motoria, sprovvisti di titolo di accesso ai posti comuni della scuola primaria, è considerato servizio prestato senza titolo e, pertanto, non è valutabile.

Ricordiamo che per poter insegnare su posto di comune nella scuola primaria è necessario essere in possesso:

  • della laurea in SFP (Scienze della Formazione Primaria) oppure
  • del diploma magistrale conseguito entro il 2001/2002 (o titoli equivalenti).  

Pertanto, l’eventuale servizio prestato dal docente di educazione motoria, che non sia anche in possesso di un titolo di accesso ai posti comuni, non è valutabile

Ciò in quanto l’articolo 1, comma 332, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (che ha istituito l’insegnamento dell’educazione motoria nella scuola primaria) prevede espressamente che:

il docente di educazione motoria nella scuola primaria è equiparato, quanto allo stato giuridico ed economico, ai docenti del medesimo grado di istruzione e non può essere impegnato negli altri insegnamenti della scuola primaria”.

Accesso alla specializzazione su sostegno su primaria

Alla luce di quanto sopra evidenziato, la nota richiama l’attenzione degli Uffici scolastici sulla necessità di verificare l’iscrizione nella I fascia sostegno per la scuola primaria da parte di docenti in possesso del titolo di specializzazione, ma non del titolo di accesso al corrispondente posto comune.

In questo caso, gli uffici dovranno segnalare tale anomalia all’Università presso la quale è stata conseguita la specializzazione sul sostegno, affinché quest’ultima proceda con l’adozione dei provvedimenti di competenza in merito alla legittimità dell’acquisizione del titolo.

VEDI LA NOTA 8082 del 30 Marzo 2026
 

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