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PNRR 3, classi di concorso accorpate e 12,5 punti per il superamento del concorso: l’USR Piemonte rivede la valutazione in autotutela

In queste settimane gli Uffici scolastici regionali stanno iniziando a pubblicare le graduatorie relative al Concorso PNRR 3. Tra le questioni più delicate vi è quella della valutazione del precedente concorso ordinario nelle classi di concorso accorpate, come ad esempio A12, A01, A48 e lingue.

Il nodo riguarda in particolare il punteggio previsto dalla tabella di valutazione dei titoli alla voce B.4.1, che attribuisce 12,5 punti per l’“inserimento nella graduatoria di merito ovvero superamento di tutte le prove di un precedente concorso ordinario per titoli ed esami per lo specifico posto”.

La questione delle classi accorpate

Il problema nasce dall’accorpamento di alcune classi di concorso disposto dal DM 255/2023, che ha ridisegnato il quadro delle classi della scuola secondaria.

L’accorpamento, tuttavia, ha generato interpretazioni differenti da parte delle commissioni e degli Uffici scolastici regionali. In alcuni casi il precedente concorso superato in una classe relativa a un diverso grado di istruzione è stato considerato valutabile; in altri casi, invece, il punteggio è stato riconosciuto solo per il concorso riferito allo stesso grado e allo stesso specifico posto.

USR Piemonte: riesame in autotutela

In questo contesto si inserisce la decisione dell’USR Piemonte, che, a seguito delle segnalazioni e dei reclami presentati dai candidati, ha proceduto al riesame della valutazione dei titoli dei candidati che hanno superato la prova orale per la classe di concorso AS12 – Discipline letterarie nell’istruzione secondaria di II grado.

L’intervento è stato effettuato in osservanza del principio di uniformità di trattamento e nell’esercizio del potere di autotutela amministrativa.

Secondo quanto riportato negli avvisi dell’USR Piemonte, il riesame ha riguardato in particolare il punteggio attribuito per la tipologia B.4.1. L’Ufficio ha precisato che, sulla base della tabella di valutazione dei titoli, è stato considerato valutabile esclusivamente il superamento del concorso ordinario per la specifica classe di concorso del medesimo grado di istruzione, ascrivibile allo stesso posto per il quale si concorre.

In altri termini, l’accorpamento delle classi di concorso non comporta automaticamente il riconoscimento del punteggio per un precedente concorso superato su un grado diverso, se non riferito allo specifico posto oggetto della procedura.

Cosa ha stabilito il TAR Calabria

Sul punto assume particolare rilievo la sentenza del TAR Calabria n. 459/2026, pubblicata il 16 marzo 2026, relativa alla graduatoria AS2B – Lingue e culture straniere nell’istruzione secondaria di II grado, Inglese, per la Regione Calabria.

Nel caso esaminato, il ricorrente contestava l’attribuzione del punteggio B.4.1 ad alcuni candidati che avevano superato un precedente concorso ordinario nella ex classe AB25, cioè Lingua inglese e seconda lingua comunitaria nella scuola secondaria di primo grado, diversa dalla ex AB24, riferita invece alla scuola secondaria di secondo grado.

Il TAR ha accolto questa impostazione. Secondo i giudici, il DM 255/2023, pur avendo disposto l’accorpamento di alcune classi di concorso, ha comunque precisato che resta ferma la distinzione dei ruoli della scuola secondaria di I grado e della scuola secondaria di II grado. Inoltre, nelle procedure concorsuali relative alle classi accorpate, devono essere formate graduatorie distinte per i due ruoli di appartenenza.

Il Tribunale ha quindi affermato che l’accorpamento delle classi di concorso non si estende automaticamente alle procedure concorsuali, proprio perché continuano a esistere graduatorie distinte per il primo e per il secondo grado.

La sentenza valorizza anche un ulteriore elemento: i programmi e le materie oggetto di verifica nei concorsi dei due gradi non sono sovrapponibili. Secondo il TAR, le prove per l’accesso all’insegnamento nella scuola secondaria di secondo grado presentano contenuti diversi e più complessi rispetto a quelle del primo grado.

Infine, il TAR si sofferma sul significato dell’espressione “specifico posto”. Tale inciso, secondo i giudici, circoscrive l’ambito concorsuale nel quale il titolo deve essere stato conseguito. Di conseguenza, per una procedura relativa alla classe AS2B, ex AB24, il punteggio B.4.1 può essere riconosciuto solo a chi abbia superato un precedente concorso riferito a quella specifica categoria.

Per questo motivo il TAR Calabria ha annullato la graduatoria nella parte in cui attribuiva il punteggio B.4.1 anche ai vincitori e agli idonei che avevano superato un precedente concorso ordinario riferito alla ex AB25, ora AM2B, diversa dalla classe oggetto della procedura selettiva AS2B, ex AB24.

Il rischio di valutazioni difformi tra regioni

La vicenda conferma una criticità già emersa nei mesi scorsi: in assenza di un’interpretazione ministeriale univoca, le commissioni e gli Uffici scolastici possono applicare criteri differenti da regione a regione.

La conseguenza è rilevante, perché 12,5 punti possono incidere in modo decisivo sulla posizione in graduatoria, sulla possibilità di risultare vincitori o idonei e, di conseguenza, sulle successive immissioni in ruolo.

La decisione dell’USR Piemonte di intervenire in autotutela rappresenta dunque un segnale significativo: l’Amministrazione ha scelto di rivedere la propria posizione, limitando il riconoscimento del punteggio al precedente concorso ordinario riferito allo specifico posto e al medesimo grado di istruzione.

Manca ancora un chiarimento ministeriale

È bene precisare, tuttavia, che ad oggi manca ancora un chiarimento ministeriale ufficiale e univoco sulla questione.

La posizione assunta dall’USR Piemonte in autotutela rappresenta certamente un orientamento significativo, anche alla luce della sentenza del TAR Calabria, ma non equivale ancora a una disposizione generale automaticamente applicabile a tutte le procedure e a tutte le regioni.

Per questo motivo resta auspicabile un intervento del Ministero, che chiarisca definitivamente se, nelle classi di concorso accorpate, il punteggio previsto dal punto B.4.1 debba essere riconosciuto solo in presenza di un precedente concorso ordinario superato per lo specifico posto e per il medesimo grado di istruzione.

Cosa devono fare i candidati

I candidati interessati dovrebbero verificare con attenzione il punteggio attribuito nella propria area riservata e controllare se la voce B.4.1 sia stata valutata correttamente.

Nel caso in cui si ritenga che il punteggio sia stato attribuito o non attribuito in modo errato, è possibile presentare un’istanza di riesame o autotutela all’Ufficio scolastico competente, nei termini e secondo le modalità indicate dagli avvisi regionali.

La sentenza del TAR Calabria non si applica automaticamente a tutte le graduatorie nazionali, ma costituisce un precedente rilevante nel dibattito interpretativo, soprattutto nei casi in cui il punteggio sia stato riconosciuto per un precedente concorso superato su un grado diverso rispetto a quello della procedura in corso.

Vedi la sentenza del TAR Calabria

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