Tabella Titoli Mobilità
Tabella Titoli Mobilità
In questa pagina sono disponibili le tabelle dei titoli valutabili nelle operazioni di mobilità. Le tabelle sono differenti per:
PRECISAZIONI SULLA VALUTAZIONE DEI TITOLI CULTURALI
Di seguito alcuna nostre precisazioni sulla valutazione dei titoli culturali:
- Il “trasferimento” da posto comune a posto di sostegno nello stesso grado e viceversa si configura come un “trasferimento” e non come un passaggio di ruolo\cattedra.
- Il “passaggio” da una classe di concorso a un’altra dello stesso grado si configura come un “passaggio di cattedra” (mobilità professionale)
- Il “passaggio” da una classe di concorso a un’altra di grado diverso o il passaggio da un grado\ordine all’altro (es: da primaria ad infanzia e viceversa), si configura come un “passaggio di ruolo” (mobilità professionale).
- Nei trasferimenti i titoli (escluso il superamento di un concorso ordinario) sono valutabili al massimo 10 punti. A questi può eventualmente aggiungersi il superamento di (un solo) concorso ordinario relativo a ruolo di livello pari o superiore all’attuale ruolo di appartenenza. Tale limite (di 10 punti) invece non è presente nella mobilità professionale.
- Nei trasferimenti è valutabile un solo concorso ordinario (12 punti). Viceversa, nella mobilità professionale, si valutano anche ulteriori concorsi ordinari per titoli ed esami (6 punti per ciascun titolo).
- La tabella titoli mobilità territoriale prevede la valutazione delle lauree magistrali o vecchio ordinamento (5 punti). La tabella titoli mobilità professionale prevede invece l’attribuzione di 6 punti.
- I Diplomi di specializzazione pluriennali (biennali o pluriennali) sono valutabili (5 punti) solo per il personale in possesso di laurea (almeno triennale). É valutabile un solo diploma per lo stesso o gli stessi anni accademici di riferimento.
- Ai sensi della nota 11 della tabella titoli mobilità, i Diplomi di perfezionamento pluriennali post-laurea sono assimilati ai diplomi di specializzazione pluriennali.
- I Master. e corsi di perfezionamento annuali sono valutabili 1 punto. Si valuta un solo titolo per anno accademico. Sono valutabili anche più di tre titoli, fermo restando (nella mobilità territoriale) il limite dei 10 punti complessivi.
- Non rientra fra i titoli valutabili il titolo di Specializzazione per l’insegnamento ad alunni in situazione di disabilità. Analogamente non si valutano i titoli di abilitazione, i quali costituiscono solamente requisito per poter chiedere il trasferimento/passaggio verso le classi di concorso in questione.
VEDI LA TABELLA TITOLI DEI TRASFERIMENTI (MOBILITÀ TERRITORIALE)
CATEGORIE
PRECISAZIONI SULLA VALUTAZIONE DEI TITOLI DI SERVIZIO
Di seguito alcuna nostre precisazioni sulla valutazione dei titoli di servizio. Per quanto riguarda il servizio di ruolo, questo viene valutato sempre 6 punti per anno, sia nella mobilità territoriale che in quella professionale. Per servizio di ruolo si intende:
- L’anzianità di servizio di ruolo comprende gli anni di servizio, comunque prestati successivamente alla decorrenza giuridica della nomina, nell’attuale ruolo di appartenenza (I grado, II grado, infanzia, primaria), a condizione che sia stato prestato un servizio non inferiore a 180 giorni anche non continuativi oppure servizio ininterrotto dal 1° febbraio fino agli scrutini.
- Vengono considerati anche i servizi effettivamente prestati in classe di concorso diversa da quella di attuale titolarità e per la quale sia possibile il passaggio di cattedra.
- Vengono anche considerati normalmente gli anni derivanti da decorrenza giuridica anteriore alla decorrenza economica quando è stato contestualmente prestato servizio nello stesso ruolo di appartenenza.
- Gli anni di servizio prestati in ruoli diversi da quello di appartenenza, a seguito di utilizzazione o assegnazione provvisoria.