L’Ordinanza Ministeriale n. 112 del 6 maggio 2022 disciplina la costituzione delle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) e il conferimento delle supplenze per il biennio 2022\2024.
In questo articolo ci occupiamo delle convocazioni provenienti da graduatorie d’istituto. Com’è noto, le Graduatorie di Istituto vengono utilizzate per il conferimento delle supplenze brevi ma, In caso di esaurimento o incapienza delle GAE/GPS, possono essere utilizzate anche per il conferimento delle supplenze annuali (31 agosto) o fino al termine delle attività didattiche (30 giugno).
Per le supplenze da graduatorie d’istituto, gli aspiranti hanno scelto le 20 scuole all’interno della provincia. Le scuole convocheranno quindi gli aspiranti inseriti nelle graduatorie d’istituto della specifica scuola e, in caso di esaurimento, il dirigente scolastico provvede al conferimento della supplenza utilizzando le graduatorie di altri istituti della provincia secondo il criterio di viciniorità reso a tale fine disponibile dal sistema informativo.
INTERPELLO DEGLI ASPIRANTI
Le istituzioni scolastiche interpellano gli aspiranti e ne riscontrano la disponibilità o meno ad accettare la proposta di assunzione mediante la procedura informatica di convocazione presente nel sistema gestionale.
In sostanza le convocazioni vengono inviate dalle scuole ai candidati direttamente tramite email/PEC.
SUPPLENZE SU POSTO COMUNE
Per quanto riguarda il conferimento delle supplenze da graduatorie d’istituto sono previste le seguenti sanzioni:
La rinuncia a una proposta contrattuale o alla sua proroga o conferma anche a titolo di completamento, su posto comune, comporta, esclusivamente per gli aspiranti che non abbiano già fornito accettazione per altra supplenza, la perdita della possibilità di conseguire supplenze, con riferimento al relativo anno scolastico, dalla specifica graduatoria di istituto sia per il medesimo insegnamento che per il relativo posto di sostegno dello stesso grado di istruzione.
Pertanto il rifiuto di una proposta di supplenza o di proroga su posto comune da parte di una scuola:
- Comporta la perdita della possibilità di conseguire altre supplenze dalla specifica graduatoria d’istituto (della relativa scuola).
- La sanzione quindi non riguarda le altre scuole.
- La sanzione riguarda sia la classe di concorso per la quale si è arrivata la convocazione sia per sostegno (stesso grado).
- La sanzione si applica anche nel caso di rifiuto di una proposta di nomina per il completamento orario
- La sanzione riguarda solo l’anno accademico in questione.
- La mancata risposta equivale all’esplicita rinuncia.
SUPPLENZE SU POSTO DI SOSTEGNO
Analogamente,
la rinuncia ad una proposta di assunzione o alla sua proroga o conferma anche a titolo di completamento, per posto di sostegno, comporta, esclusivamente per gli aspiranti specializzati che non abbiano già fornito accettazione per altra supplenza, la perdita della possibilità di conseguire supplenze dalla specifica graduatoria di istituto sia per il medesimo posto di sostegno che per tutte le tipologie di posto o classi di concorso del medesimo grado di istruzione.
Pertanto il rifiuto di una proposta di supplenza o di proroga su posto di sostegno da parte di una scuola:
- Comporta la perdita della possibilità di conseguire altre supplenze dalla specifica graduatoria d’istituto (della relativa scuola).
- La sanzione quindi non riguarda le altre scuole.
- La sanzione riguarda sia le supplenze su posto di sostegno sia la possibilità di ottenere supplenze sulle classi di concorso del medesimo grado.
- La sanzione si applica anche nel caso di rifiuto di una proposta di nomina per il completamento orario
- La sanzione riguarda solo l’anno accademico in questione.
- La sanzione riguarda solo gli aspiranti specializzati. Nessuna sanzione invece è prevista nel caso di proposta di supplenza nei confronti di docenti non in possesso del titolo di specializzazione su sostegno.
- La mancata risposta equivale all’esplicita rinuncia.
Pertanto, il rifiuto di una proposta di nomina o di proroga per posto di sostegno non produce alcuna conseguenza nei confronti del personale docente non specializzato su posto di sostegno.