ORGANICO DI POTENZIAMENTO
Com’è noto, la Legge 107/2015 ha introdotto l’organico di potenziamento che, insieme a quello di posto comune e quello di sostegno, costituisce l’organico dell’autonomia. In tal senso va ricordato che, non esistono docenti di potenziamento, bensì docenti della scuola che possono essere assegnati, a seconda dei casi a ore curricolari o a ore di potenziamento o ad entrambe (vedi nota 2852/16). Infatti, anche i docenti assunti su posto di potenziamento, possono essere impegnati in attività di insegnamento e, viceversa, i docenti assunti su posto curricolare che possono occuparsi, in tutto o in parte, di attività di potenziamento.
Non esiste quindi alcuna distinzione contrattuale tra docenti curricolari e docenti di potenziamento, ma che, in coerenza con quanto previsto dal comma 63, art. 1, della Legge 107, nell’organico dell’autonomia confluiscono posti comuni, posti per il sostegno e posti per il potenziamento dell’offerta formativa.
SUPPLENZE SOLO PER LE ORE DI LEZIONE CURRICOLARI
Secondo la circolare supplenze per l’anno scolastico 2019\2020, i posti del potenziamento introdotti dall’art. 1 comma 95 della Legge 13 luglio 2015 n. 107 non possono essere coperti con personale titolare di supplenze brevi e saltuarie, ad eccezione delle ore di insegnamento curricolare eventualmente assegnate al docente nell’ambito dell’orario di servizio contrattualmente previsto nel rispetto dell’art.28 comma 1 del CCNL 2016/18 e purché si tratti di assenze superiori a 10 giorni.
Già con la nota 2852/16 il MIUR ha precisato che è consentito il ricorso alla nomina dei supplenti solo per la sostituzione delle ore di lezione curricolare e comunque solo per assenze superiori a 10 giorni.