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Supplenze su posto di sostegno: l’ordine delle convocazioni

SUPPLENZE SU POSTO DI SOSTEGNO
La circolare supplenze per l’anno scolastico 2019\2020, con riferimento alle operazioni di attribuzione delle supplenze da parte dei competenti Uffici territoriali degli uffici Scolastici regionali e delle “scuole di riferimento”, ribadisce l’esigenza, richiamata anche negli anni precedenti, di dare priorità alle supplenze relative ai posti di sostegno da assegnare agli aspiranti in possesso del titolo di specializzazione: ciò sia per le particolari, modalità di individuazione degli aventi titolo e di conferimento delle supplenze stesse, che al fine di assicurare tempestivamente il sostegno agli alunni disabili.


CONVOCAZIONI DAGLI ELENCHI DI SOSTEGNO
Per le supplenze su posto di sostegno è innanzitutto necessario convocare dagli elenchi aggiuntivi di sostegno degli insegnanti inseriti nelle GAE (graduatorie ad esaurimento).

In caso di esaurimento degli elenchi degli insegnanti di sostegno compresi nelle graduatorie ad esaurimento, i posti eventualmente residuati sono assegnati dai dirigenti scolastici delle scuole in cui esistono le disponibilità, utilizzando gli elenchi tratti dalle graduatorie di circolo e di istituto, di prima, seconda e terza fascia.

In caso di esaurimento degli elenchi del sostegno delle graduatorie di istituto di prima, seconda e terza fascia, si ricorre successivamente, a quelli delle altre scuole viciniori nella provincia, in attuazione di quanto previsto dall’art. 7, comma 9, del Regolamento.

MAD SU SOSTEGNO DEI DOCENTI SPECIALIZZATI
Una volta esauriti gli elenchi di sostegno (delle GAE e delle graduatorie d’istituto), così come previsto all’art. 2 comma 2 del D.M. 3 giugno 2015 n. 326, come modificato dal D.M. 15/07/2019 n. 666, in subordine allo scorrimento degli aspiranti collocati nelle graduatorie di istituto in possesso del titolo di specializzazione, il personale che ha titolo ad essere incluso nelle graduatorie di circolo e di istituto e che abbia conseguito il titolo di specializzazione per il sostegno, tardivamente, rispetto ai termini prescritti dai provvedimenti di aggiornamento relativi alle graduatorie ad esaurimento e alle graduatorie di istituto ha titolo prioritario, nel conferimento del relativo incarico, attraverso messa a disposizione.

Le domande di messa a disposizione devono essere presentate esclusivamente dai docenti che non risultino iscritti per posti di sostegno in alcuna graduatoria di istituto e possono essere presentate per una provincia da dichiarare espressamente nell’istanza. Qualora pervengano più istanze, i dirigenti scolastici daranno precedenza ai docenti abilitati.

In sostanza chi, pur avendo conseguito il titolo di specializzazione sul sostegno, non è iscritto in nessuna graduatoria d’istituto per posti di sostegno (o perché ha conseguito tardivamente il titolo rispetto ai termini di aggiornamento\finestre semestrali delle graduatorie o perché non è proprio iscritto in nessuna graduatoria d’istituto), può presentare MAD per posti di sostegno ma solo per una provincia.

In ogni caso, le domande di messa disposizione rese in autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000, eventualmente integrate se già presentate, devono contenere tutte le dichiarazioni necessarie per consentire la verifica puntuale dei suddetti requisiti da parte dei dirigenti scolastici, ivi compresi gli estremi del conseguimento del titolo di specializzazione.

DOCENTI PRIVI DI SPECIALIZZAZIONE
Ove, infine, esperiti tutti i tentativi di cui sopra, si renda necessario attribuire la supplenza ad aspiranti privi di titolo di specializzazione per carenza totale di personale specializzato, sia incluso che non incluso nelle graduatorie di istituto, in subordine alle assegnazioni provvisorie disposte ai sensi dell’art. 7 comma 14 dell’ipotesi di CCNI sulle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie per l’a.s. 2019/20, sottoscritta il 12 giugno 2019 i dirigenti scolastici individuano gli interessati mediante lo scorrimento della graduatoria di riferimento, se trattasi di scuola dell’infanzia e primaria e tramite lo scorrimento incrociato delle graduatorie d’istituto secondo l’ordine prioritario di fascia se trattasi di scuola secondaria di primo grado o di secondo grado con gli stessi criteri adottati al riguardo per la formazione degli elenchi del sostegno.

Qualora dopo lo scorrimento di tutte le graduatorie, ivi comprese quelle di circolo e di istituto, occorra ancora procedere alla copertura di posti di personale docente, i competenti dirigenti scolastici dovranno utilizzare le graduatorie delle scuole viciniori nella provincia.

Infine, nel caso di esaurimento della graduatoria di istituto, ivi comprese le graduatorie delle istituzioni scolastiche viciniori, i dirigenti scolastici potranno ricorrere alle MAD dei docenti non specializzati. A tal fine, il dirigente scolastico, in un’ottica di trasparenza, pubblica gli elenchi di aspiranti docenti che abbiano presentato istanza di MAD. Gli eventuali contratti a tempo determinato stipulati, a seguito di procedura comparativa, con aspiranti non inseriti in graduatoria e tramite le cd. MAD sono soggette agli stessi vincoli e criteri previsti dal regolamento, ivi incluse le sanzioni previste per le supplenze conferire da graduatorie d’istituto.

ORDINE CONVOCAZIONI SU POSTI DI SOSTEGNO
Ricordiamo l’ordine con cui devono quindi avvenire le convocazioni per le supplenze su posti di sostegno:

  1. Docenti specializzati inseriti nell’elenco aggiuntivo di sostegno GAE.
  2. Docenti specializzati inseriti negli elenchi aggiuntivi di sostegno della I fascia delle G.I.
  3. Docenti specializzati inseriti negli elenchi aggiuntivi di sostegno della II fascia delle G.I.
  4. Docenti specializzati inseriti negli elenchi aggiuntivi di sostegno della III fascia delle G.I.
  5. Docenti specializzati inseriti negli elenchi aggiuntivi delle scuole viciniore della provincia.
  6. MAD dei docenti in possesso del titolo di specializzazione che non sono inseriti negli elenchi aggiuntivi (perché, ad esempio, hanno conseguito il titolo tardivamente rispetto alle “finestre semestrali”). Infatti, nel caso in cui si esauriscano gli elenchi degli specializzati, presenti sia nelle graduatorie ad esaurimento sia nelle graduatorie d’istituto, comprese quelle delle scuole viciniori, si fa ricorso alle domande di messa a disposizione di docenti specializzati.
  7. Incrocio delle graduatorie d’istituto di prima fascia. Infatti, nel caso in cui non sia possibile attribuire la supplenza a docenti specializzati, si ricorre alle graduatorie di istituto, quindi a docenti non specializzati.
  8. Incrocio delle graduatorie d’istituto di seconda fascia
  9. Incrocio delle graduatorie d’istituto di terza fascia.
  10. MAD dei docenti non specializzati non inseriti in graduatoria.

 

Modello Mad docenti specializzati
Elenco scuole d’Italia e relativi indirizzi email
Le Messe a disposizione (MAD) su sostegno

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