É stata emanata l’annuale circolare delle supplenze per l’anno scolastico 2024/2025.
TEMPISTICA DELLE DOMANDE
Le domande potranno essere presentate dal 26 luglio ore 9 al 7 agosto ore 14.
Tali tempistiche riguardano:
- Sia il conferimento delle supplenze da GAE/GPS al 31 agosto/30 giugno.
- Sia le nomine per la procedura straordinaria di immissione in ruolo da GPS I fascia (esclusivamente per posto di sostegno).
NOMINE DA GPS I FASCIA SOSTEGNO
Coloro che sono inseriti nella I fascia GPS sostegno potranno partecipare alla procedura straordinaria per le immissioni in ruolo.
È opportuno segnalare che anche il personale scolastico di ruolo, avendone titolo, può partecipare alla procedura in esame – nei limiti previsti dagli articoli 471 e 702 del CCNL del personale del comparto Istruzione e ricerca, sottoscritto il 18 gennaio 2024. Inoltre, Il docente tenuto allo svolgimento dell’anno di prova non può accettare nomine a tempo determinato.
Non hanno titolo a partecipare alla procedura gli aspiranti inclusi con riserva nella prima fascia delle GPS per i posti di sostegno, in quanto in attesa del conseguimento/riconoscimento del titolo di specializzazione.
Gli aspiranti possono partecipare alla procedura compilando l’apposita sezione della piattaforma. La nomina avviene nella stessa provincia nella quale risultino iscritti nella prima fascia delle GPS per posto di sostegno.
Le nomine da GPS I fascia sostegno avvengono previo accantonamento dei posti destinati ai concorsi ordinari, qualora le relative procedure non siano ancora concluse.
POSTI DISPONIBILI
Dopo le ordinarie immissioni in ruolo, gli uffici scolastici provvederanno alla pubblicazione del contingente destinato all’assegnazione degli incarichi a tempo determinato finalizzati al ruolo. Si tratta quindi dei posti residui.
In particolare, l’individuazione dei destinatari dei contratti a tempo determinato finalizzati al ruolo avviene in due fasi:
- gli USR, attraverso il sistema informativo, indicano il numero di posti disponibili in ogni istituzione scolastica, distinto per tipologia di posto di sostegno;
- gli USR, a seguito della verifica delle istanze presentate, assegnano gli aspiranti alle singole istituzioni scolastiche attraverso una procedura automatizzata nell’ordine delle tipologie di posto indicate e delle preferenze espresse, sulla base della posizione rivestita nella prima fascia delle GPS di sostegno o nei relativi elenchi aggiuntivi. In caso di indicazione di preferenze sintetiche, l’ordine di preferenza delle istituzioni scolastiche all’interno del comune o del distretto è effettuato sulla base dell’ordinamento alfanumerico crescente del codice meccanografico.
ASSEGNAZIONE DI UNA SEDE
L’assegnazione di una delle sedi indicate nella domanda comporta l’accettazione della stessa. L’assegnazione dell’incarico preclude il conferimento delle supplenze al 31 agosto/30 giugno dell’Ordinanza ministeriale nonché temporanee da graduatorie d’istituto, per qualunque classe di concorso o tipologia di posto.
MANCATA PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA
La mancata presentazione dell’istanza comporta la rinuncia alla partecipazione alla procedura finalizzata al ruolo ma consente di partecipare alle successive procedure di conferimento delle nomine a tempo determinato.
MANCATA INDICAZIONE DI TALUNE SEDI
La mancata indicazione di talune sedi è intesa quale rinuncia per le sedi non espresse. In questo caso l’aspirante partecipa solo per le sedi indicate e risulta rinunciatario per quelle non espresse.
MANCATA ASSEGNAZIONE DELLA SEDE
La mancata assegnazione dell’incarico per le tipologie di posto di sostegno e per le sedi richieste consente la partecipazione alle successive procedure di conferimento delle nomine a tempo determinato al 31 agosto/30 giugno dell’Ordinanza ministeriale.
SUPPLENZE – QUALI POSTI?
Attraverso la procedura informatizzata saranno assegnati:
- supplenze annuali su posti vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre da assegnare con termine al 31 agosto.
- supplenze temporanee sino al termine delle attività didattiche per posti non vacanti ma di fatto disponibili, resisi tali entro la data del 31 dicembre con contratto al 30 giugno.
Le supplenze c.d. “brevi” e le supplenze per posti che si renderanno disponibili dopo il 31 dicembre sono invece di competenza dei Dirigenti scolastici e saranno conferite tramite le graduatorie d’istituto e con termine ultimo giorno di effettiva permanenza delle esigenze di servizio.
RUOLO E POSSIBILITÀ DI USUFRUIRE DELL’ART. 47 CCNL
I docenti di ruolo possono usufruire dell’art. 47 CCNL sia per il conferimento di una supplenza (per altra classe di concorso o grado/ordine di scuola o per diversa tipologia di posto), sia per l’individuazione straordinaria da GPS I fascia sostegno ai fini dell’immissione in ruolo.
Tuttavia, Il docente tenuto allo svolgimento dell’anno di prova non può accettare nomine a tempo determinato.
Allo stesso modo anche il personale ATA di ruolo può usufruire dell’art. 70, per accettare, nell’ambito del settore scuola, contratti a tempo determinato, su posto intero di Area superiore o – a parità di Area – di diverso profilo professionale o relativo alle categorie di cui all’art. 33, comma 2 (Categorie professionali), di durata non inferiore al 30 giugno o ad un anno scolastico (31 agosto), mantenendo senza assegni, complessivamente per tre anni scolastici, la titolarità della sede”.
SPEZZONI PARI O INFERIORI A 6 ORE
Nella scuola secondaria le ore di insegnamento pari o inferiori a sei ore settimanali, che non concorrono a costituire cattedra, si possono attribuire con il loro consenso, ai docenti in servizio nella scuola forniti di specifica abilitazione per l’insegnamento.
La priorità va al personale con contratto a tempo determinato avente titolo al completamento di orario, successivamente al personale con contratto ad orario completo – prima al personale con contratto a tempo indeterminato, poi al personale con contratto a tempo determinato – fino al limite di 24 ore settimanali. In subordine, i dirigenti scolastici provvedono all’assunzione di nuovi supplenti utilizzando le graduatorie di istituto.
CONTROLLI SULLE DICHIARAZIONI
L’istituzione scolastica ove l’aspirante stipula il primo contratto di lavoro nel periodo di vigenza delle graduatorie effettua tempestivamente i controlli delle dichiarazioni presentate. Al termine dei controlli, il dirigente scolastico che li ha effettuati comunica l’esito della verifica all’Ufficio competente, il quale convalida sistema i dati contenuti nella domanda e ne dà comunicazione all’interessato.
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTENZIOSO
Risultano tuttora presenti nella I fascia delle GPS e, conseguentemente, nella II fascia delle graduatorie di istituto, soggetti privi di titolo riconosciuto quale abilitante, in forza di provvedimenti cautelari emessi dalla magistratura amministrativa. Una volta intervenuta sentenza di merito, che accerti – per ciascuno degli interessati – la carenza di titolo con valore abilitante, gli Uffici procederanno all’esclusione dalle predette fasce e alla contestuale ricollocazione dei predetti soggetti, ove naturalmente provvisti del relativo titolo di studio previsto, nelle corrispettive II fasce GPS e III fasce GI.
L’efficacia dell’inserimento con riserva a suo tempo conseguito dovrà essere preservata, ai fini dell’inserimento nella I Fascia delle GPS o nelle GI di II fascia, secondo quanto previsto dall’O.M. n. 112/2022, esclusivamente per il caso in cui il relativo giudizio non risulti definito da sentenza o in esecuzione di eventuali provvedimenti giurisdizionali favorevoli all’aspirante.
In ogni caso, il contratto di lavoro a tempo determinato, cui l’aspirante sia chiamato in dipendenza dell’inserimento con riserva nella relativa graduatoria provinciale o d’istituto, dovrà contemplare apposita clausola risolutiva espressa, condizionata alla definizione del giudizio in termini favorevoli all’Amministrazione.
PRIORITÀ DI SCELTA DELLA SEDE SCOLASTICA (LEGGE 104/1992)
Alla priorità di scelta della sede per gli aspiranti che beneficiano, nell’ordine, degli articoli 21, 33, comma 6, e 33 commi 5 e 7, della legge 104/92, si dà luogo esclusivamente quando, scorrendo la graduatoria secondo le posizioni occupate dagli aspiranti utilmente collocati, l’avente titolo alla suddetta priorità faccia parte di un gruppo di aspiranti alla nomina su posti della medesima durata giuridica e della medesima consistenza economica; in tali casi l’aspirante fruisce della priorità nella scelta, sempre che permangano le condizioni che hanno dato luogo alla concessione del beneficio.
In nessun caso, pertanto, i beneficiari delle disposizioni in questione possono ottenere posti di maggiore durata giuridica e consistenza economica che non siano stati prioritariamente offerti all’opzione degli aspiranti che li precedono in graduatoria.
Per la fruizione del beneficio di priorità di scelta della sede scolastica e per la produzione della documentazione e della certificazione, si applicano integralmente le disposizioni previste dal vigente contratto nazionale integrativo sulla mobilità del personale scolastico. Con l’occasione si precisa che per sede deve intendersi esclusivamente la singola istituzione scolastica.
Si chiarisce, inoltre, che solo per gli aspiranti in situazione di handicap personale di cui all’articolo 21, e al comma 6 dell’articolo 33 della legge n. 104/92, la priorità di scelta si applica, nell’ambito dei criteri prima specificati, nei confronti di qualsiasi sede scolastica, mentre, per gli aspiranti che assistono parenti in situazioni di handicap di cui ai commi 5 e 7 del medesimo articolo 33, il beneficio risulta applicabile, previa attenta e puntuale verifica da parte dell’Ufficio competente, per le scuole ubicate nel medesimo comune di residenza della persona assistita o, in carenza di disponibilità in tale comune, in comune viciniore.
TITOLI DI RISERVA ASSUNZIONE PERSONALE AVENTE DIRITTO ALLA RISERVA DEI POSTI
Il diritto alla riserva dei posti di cui alla legge 68/1999 nonché ex D. Lgs. 66/2010, artt. 678, comma 9, e 1014, comma 3, opera nei confronti del personale docente ed educativo iscritto nelle graduatorie ad esaurimento e nelle graduatorie provinciali, nonché del personale ATA iscritto nelle graduatorie permanenti.
Anche per le assunzioni a tempo determinato di personale docente ed educativo beneficiario delle riserve di cui alla legge n. 68/99, le SS.LL. vorranno tener conto delle istruzioni emanate nell’allegato A, istruzioni operative finalizzate alle immissioni in ruolo, punto A7: “Per la definizione delle quote di riserva si richiamano le disposizioni contenute negli articoli 3 e 18 della Legge 12 marzo 1999, n. 68, e nella C.M. 248 del 7 novembre 2000. Circa le assunzioni a favore del personale avente titolo alla riserva di posti iscritto nelle graduatorie ad esaurimento, si richiamano le sentenze della Corte di Cassazione, sezioni unite, n. 4110 del 22/02/2007 e sezione Lavoro, n.19030 dell’11 settembre 2007, secondo cui la graduatoria ad esaurimento deve essere considerata, ai fini della copertura dei posti riservati ai sensi della Legge 12 marzo 1999, n. 68, come graduatoria unica…”. Analoghe disposizioni valgono per il personale ATA.
Ai fini del calcolo sul 50% da destinare alle supplenze dei candidati riservisti devono essere presi in considerazione soltanto i posti ad orario intero, nei limiti della capienza del contingente provinciale.
Si richiama, inoltre, l’attenzione delle SS.LL. sull’obbligo di applicare alle assunzioni del personale scolastico la normativa di cui all’articolo 3, c. 123, della legge n. 244/07 che assimila, ai fini del collocamento obbligatorio, gli orfani o, in alternativa, il coniuge superstite di coloro che siano deceduti per fatto di lavoro, ovvero a causa dell’aggravarsi delle mutilazioni o infermità che hanno dato luogo a trattamento di rendita da infortunio sul lavoro, alle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, di cui all’articolo 1, c. 2, della L. n. 407/98.
Articolo in aggiornamento