Entro le ore 14:00 di oggi 31 luglio 2023 gli aspiranti inclusi nelle GaE ai fini delle supplenze e nelle GPS possono accedere all’istanza “Informatizzazione Nomine Supplenze” sempre disponibile 24 ore su 24, 7 giorni su 7 sul portale “Istanze on line”.
Molti docenti in questi giorni hanno dei dubbi sulla convenienza a inviare la domanda o meno. Le ragioni possono essere varie, tra cui:
- Nel frattempo è intervenuta una proposta di nomina a tempo indeterminato da GM, GAE o da concorso straordinario BIS.
- Non si è sicuri di poter accettare una supplenza perché impegnati in altra attività lavorativa o in altra attività di formazione (es: TFA in altra regione\provincia).
POSSIBILITÀ DI RITIRARE LA DOMANDA O RINUNCIARE ALL’INDIVIDUAZIONE
Una delle novità rispetto al passato consiste nella possibilità di Ritirare la domanda di parecipazione, anche dopo la chiusura della istanza Polis.
In particolare:
- Sarà possibile, come di consueto, annullare l’inoltro della domanda fintanto l’istanza è ancora aperta (31 Luglio ore 14:00).
- Sarà possibile inoltre, successivamente all’inoltro della domanda e dopo la chiusura della istanza Polis, ritirare la domanda tramite l’apposita funzione “Ritiro della domanda”. Alla conferma di tale operazione il ritiro della domanda non sarà più revocabile. Tale scelta può essere effettuata solamente fino alla data di avvio della procedura di nomina ovvero fino all’avvio dell’elaborazione delle nomine da parte degli Uffici. Il ritiro della domanda può avvenire:
- attraverso l’apposito link presente all’interno della mail di avvenuto inoltro
- oppure dall’elenco delle domande cliccando sull’icona «Vai alla pagina di ritiro della domanda».
- Infine, sarà possibile anche rinunciare all’individuazione eventualmente ottenuta. La funzione sarà attivabile semplicemente cliccando un apposito link presente nella comunicazione di avvenuta individuazione.
Pertanto, pur essendo possibile rinunciare alla nomina anche successivamente, raccomandiamo vivamente a chi, per qualsiasi ragione, non è interessato alla supplenza a formulare esplicita rinuncia onde evitare pregiudizio nei confronti di altri candidati che inevitabilmente sarebbero penalizzati.
QUAL É LA DIFFERENZA FRA IL RITIRO DELLA DOMANDA E IL RIFIUTO SUCCESSIVO
Oltre a quanto detto sopra, occorre ricordare che:
- Nel caso di ritiro della domanda (prima dell’avvio dell’elaborazione delle nomine da parte degli Uffici), questa equivale alla mancata presentazione della domanda e ciò comporterà la rinuncia al conferimento degli incarichi a tempo determinato e da tutte le graduatorie cui l’aspirante abbia titolo per l’anno scolastico di riferimento. Resta ferma in questo caso la possibilità di ottenere supplenze da graduatorie d’istituto (sia per supplenze brevi sia per supplenze al 30 giugno/31 agosto qualora le GAE/GPS siano esaurite).
- Nel caso di rinuncia successiva all’individuazione invece si applicherà la sanzione prevista per la rinuncia consistente nella perdita della possibilità di conseguire supplenze (al 30 giugno \ 31 agosto), sia sulla base delle GAE che dalle GPS, nonché, in caso di esaurimento o incapienza delle medesime, sulla base delle graduatorie di istituto, per tutte le classi di concorso e posti di insegnamento di ogni grado d’istruzione cui l’aspirante abbia titolo per l’anno scolastico di riferimento.
Tali aspiranti non potranno nemmeno partecipare ad ulteriori fasi di attribuzione delle supplenze al 30 giugno \ 31 agosto anche per disponibilità sopraggiunte, per tutte le graduatorie cui hanno titolo per l’anno scolastico di riferimento.
Resta ferma la possibilità di ottenere supplenze brevi dalle graduatorie d’istituto.
Questo significa che chi rinuncia prima (annullando l’inoltro entro le ore 14:00 del 31 Luglio oppure ritirando la domanda prima dell’elaborazione delle nomine tramite l’apposita funzione), non perde la possibilità di ottenere da graduatorie d’istituto anche eventuali supplenze al 30 giugno/31 agosto.

Al contrario, la rinuncia successiva all’individuazione comporterà la perdita della possibilità di ottenere supplenze al 30 giugno/31 agosto anche da graduatorie d’istituto. Si potranno ottenere solo supplenze brevi dalle graduatorie d’istituto.


