L’Ordinanza Ministeriale n. 88 del 16 maggio 2024 disciplina la costituzione delle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) e il conferimento delle supplenze per il biennio 2024\2026.
In questo caso vediamo quali sono le sanzioni previste per l’ipotesi di abbandono.
Nel caso di conferimento delle supplenze da GPS o GAE si prevede che (art. 14 comma 1 lettera b):
l’abbandono del servizio comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze di cui all’articolo 2, comma 5, lettere a) e b), sia sulla base delle GAE che delle GPS, nonché, in caso di esaurimento o incapienza delle medesime, sulla base delle graduatorie di istituto, per tutte le classi di concorso/tipologie di posto di ogni grado di istruzione per l’intero periodo di vigenza delle graduatorie medesime.
Pertanto, la sanzione si estende a tutte le supplenze al 30 giugno\31 agosto, anche quelle conferite da graduatorie d’istituto. Resta ferma invece la possibilità di ottenere supplenze brevi dalle graduatorie d’istituto. Occorre fare attenzione che in questo caso la sanzione si estende all’intero biennio di validità delle graduatorie.
Nel caso di supplenze conferite dalle graduatorie d’istituto (art. 14 comma 2 lettera b):
l’abbandono del servizio comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze sulla base delle graduatorie di istituto per tutte le graduatorie classi di concorso/tipologie di posto di ogni grado di istruzione, per l’intero periodo di vigenza delle graduatorie medesime
Pertanto, chi abbandona una supplenza conferita da graduatorie d’istituto non potrà più ottenere supplenze da graduatorie d’istituto per tutte le classi di concorso\tipologie di posto, per l’intero biennio di validità delle graduatorie.
Resta ferma in questo caso la possibilità di ottenere supplenze da GPS/GAE.
SUPPLENZE MEDIANTE INTERPELLO
La circolare supplenze 2024/2025 specifiche che “Gli eventuali contratti a tempo determinato stipulati sono soggetti agli stessi vincoli e criteri previsti dall’Ordinanza ministeriale, ivi incluse le disposizioni di cui all’articolo 14 dell’Ordinanza medesima”. Pertanto, le medesime sanzioni si applicano anche nel caso di “abbandono” di una supplenza ottenuta mediante i c.d. “interpelli”.
COMUNICAZIONE AL SISTEMA
Ai sensi dell’art. 13 comma 8 dell’OM 88/2024, ai fini dell’applicazione delle sanzioni di cui all’articolo 14, sono comunicate al sistema informativo, secondo le istruzioni della guida operativa, le rinunce, la mancata presa di servizio e l’abbandono.