venerdì, Febbraio 7, 2025
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Supplenze 30 giugno/31 agosto: prima convocazioni da GAE poi da graduatorie d’istituto

Per la copertura dei posti disponibili che non sia stato possibile assegnare alle cattedre e ai posti disponibili personale di ruolo si ricorre al conferimento delle supplenze attingendo dalle graduatoria ad esaurimento e dalle graduatorie d’istituto.


GRADUATORIE AD ESAURIMENTO

Le graduatorie ad esaurimento (GAE) vengono utilizzate per il conferimento:

  • delle supplenze annuali (31 agosto) per la copertura delle cattedre e posti d’insegnamento vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano presumibilmente tali per tutto l’anno scolastico.
  • delle supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche (30 giugno) per la copertura di cattedre e posti d’insegnamento non vacanti, di fatto disponibili entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell’anno scolastico e per le ore di insegnamento che non concorrano a costituire cattedre o posti orario.

Al fine di garantire il regolare e ordinato inizio delle lezioni, le operazioni di conferimento di tali supplenze sono disposte annualmente assicurando preventivamente la pubblicizzazione nell’albo e nel sito informatico di ciascun ufficio scolastico provinciale:

  • del quadro definito ed esaustivo delle disponibilità;
  • delle relative sedi cui si riferiscono;
  • del calendario delle convocazioni.

Nel corso delle attività di attribuzione delle supplenze, dei predetti dati viene pubblicizzata ulteriormente una versione aggiornata in tempo reale che tenga conto delle operazioni già effettuate.

Le disponibilità successive che si vengono a determinare, anche per effetto di rinuncia, sono oggetto di ulteriori fasi di attribuzione di supplenze dapprima, nei riguardi degli aspiranti che abbiano tuttora titolo al completamento d’orario anche tramite i possibili frazionamenti d’orario e, poi, nei riguardi degli aspiranti che precedentemente non sono stati oggetto di proposte di assunzione.

Durante il periodo occorrente per il completamento delle operazioni ed esclusivamente prima della stipula dei relativi contratti, è ammessa la rinuncia ad una proposta di assunzione per supplenza temporanea sino al termine delle attività didattiche (30 giugno) per l’accettazione successiva di supplenza annuale (31 agosto) per il medesimo o diverso insegnamento.

GRADUATORIE D’ISTITUTO
Il Dirigente scolastico attinge dalle Graduatorie di istituto per:

  • supplenze annuali (31 agosto) e temporanee fino al termine delle attività didattiche (30 agosto) per posti che non sia stato possibile coprire con il personale incluso nelle graduatorie ad esaurimento.
  • supplenze temporanee per la sostituzione di personale temporaneamente assente.  
  • supplenze per la copertura di posti divenuti disponibili dopo il 31 dicembre (in tal caso a seconda della durata dell’assenza del titolare, potrà essere conferita anche una supplenza fino al termine delle lezioni).

ORDINE DI UTILIZZO DELLE GRADUATORIE
Per le convocazioni relative a supplenze annuali o fino al termine delle lezioni è possibile ricorrere alle graduatorie d’istituto, di competenza dei Dirigenti Scolastici, solamente nel caso in cui non sia stato possibile coprirle mediante il personale incluso nelle graduatorie ad esaurimento. Di conseguenza, le convocazioni da GAE dovranno necessariamente precedere quelle delle graduatorie d’istituto, salvo che si tratti di graduatorie già esaurite e si ottenga a tal fine apposita autorizzazione da parte dell’ambito territoriale a stipulare contratti a Tempo Determinato, attingendo dalle relative graduatorie d’Istituto.

Per le supplenze temporanee i Dirigenti Scolastici potranno procedere alle convocazioni da graduatorie d’istituto senza dover attendere la conclusione delle operazioni da GAE.

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