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Supplenze posto comune secondaria I e II grado: stretta sulle supplenze brevi fino a 10 giorni [Legge di Bilancio]

Il senato della pubblica ha approvato il disegno di legge di bilancio che adesso passa all’esame della camera. L’approvazione definitiva dovrà avvenire entro il 31 dicembre per evitare l’esercizio provvisorio.

Tra le principali novità in materia scolastica, l’articolo 106 del disegno di legge introduce una stretta sulla gestione delle supplenze brevi e delle assenze del personale scolastico, modificando in modo sostanziale il comma 85 dell’articolo 1 della Legge 107/2015 (la cosiddetta “Buona Scuola”).


Il testo originario del comma 85

La norma originaria stabiliva che:

“Il dirigente scolastico può effettuare le sostituzioni dei docenti assenti per la copertura di supplenze temporanee fino a dieci giorni con personale dell’organico dell’autonomia (…)”.

Si trattava quindi di una facoltà, e non di un obbligo: il dirigente poteva decidere se utilizzare o meno il personale interno per coprire assenze di breve durata, in base alle esigenze organizzative e didattiche dell’istituto.


Le modifiche introdotte: dal “può” al “deve”

Con l’articolo 106 della Legge di Bilancio 2026, il Governo interviene direttamente sul comma 85, introducendo l’obbligo per i dirigenti scolastici di garantire la copertura delle supplenze brevi nei casi di assenze fino a dieci giorni.

La nuova formulazione prevede infatti che:

“Il dirigente scolastico deve effettuare, salvo motivate esigenze di natura didattica, le sostituzioni dei docenti su posto comune delle scuole secondarie di primo e secondo grado per la copertura di supplenze temporanee fino a dieci giorni con personale dell’organico dell’autonomia.”

La differenza è sostanziale: non più una facoltà, ma un obbligo di utilizzare il personale interno, a meno che non sussistano ragioni didattiche specifiche e motivate che impediscano la sostituzione.


Posti di sostegno e scuola primaria: resta la facoltà

Il legislatore distingue però chiaramente tra le diverse tipologie di posto e gradi/ordini di scuola.

Per le sostituzioni dei docenti su posti di sostegno (in tutti gli ordini e gradi) e per gli insegnanti di scuola primaria, la norma aggiunge:

“Per le sostituzioni dei docenti su posti di sostegno e degli insegnanti di scuola primaria, il dirigente scolastico può effettuare le sostituzioni per la copertura di supplenze temporanee fino a dieci giorni con personale dell’organico dell’autonomia.”

In questi casi, dunque, non viene introdotto alcun obbligo, ma si mantiene la possibilità di scelta da parte del dirigente, come già previsto in passato.

Resta invariata la clausola finale del comma, che tutela il trattamento economico del personale:

“Il personale dell’organico dell’autonomia, ove impiegato in gradi di istruzione inferiore, conserva il trattamento stipendiale del grado di istruzione di appartenenza.”


Monitoraggio delle assenze e delle supplenze

L’articolo 106 introduce anche un sistema di monitoraggio quadrimestrale delle assenze e delle sostituzioni del personale scolastico.

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito sarà tenuto a rilevare e comunicare periodicamente al Ministero dell’Economia e delle Finanze – Ragioneria Generale dello Stato i seguenti dati:

  • numero e tipologia di assenze del personale docente, ATA e di sostegno;
  • distinzione per ordine e grado di istruzione, per posto comune e di sostegno, e per profilo professionale;
  • modalità e durata delle sostituzioni;
  • spese sostenute per supplenze brevi e saltuarie.

Le risultanze dovranno essere trasmesse entro il mese successivo alla chiusura di ciascun quadrimestre.


I risparmi destinati al Fondo per il Miglioramento dell’Offerta Formativa (MOF)

Un ulteriore aspetto riguarda la destinazione dei risparmi di spesa derivanti dall’attuazione della nuova disciplina.

Il comma prevede che tali risparmi, rispetto ai dati dell’anno scolastico 2024/2025, possano essere riutilizzati per incrementare il Fondo per il Miglioramento dell’Offerta Formativa (MOF), in misura non superiore al 15% del Fondo stesso.

La destinazione avverrà tramite il disegno di legge di assestamento del bilancio dello Stato, tenendo conto:

  • dell’andamento della spesa per supplenze brevi e saltuarie;
  • degli esiti del monitoraggio di cui all’art. 1, comma 696, della Legge 190/2014;
  • delle risultanze dei Piani di analisi e valutazione della spesa previsti dall’articolo 131.
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