In questi giorni proseguono i turni di nomina relativi alle convocazioni da GAE/GPS per disponibilità sopravvenute anche a seguito di eventuali rinunce.
Molti aspiranti lamentano il fatto di essere stati scavalcati da altri candidati con punteggi inferiori. Com’è noto il problema deriva dal fatto che l’algoritmo considera rinunciatari i candidati che, non avendo espresso tutte le preferenze, al proprio turno di nomina non possano essere soddisfatti in relazione alle preferenze espresse. Si tratta di uno dei punti più controversi e criticati dai sindacati di cui si chiede una revisione.
Pertanto, qualora l’aspirante alla supplenza non esprima preferenze per tutte le sedi e per tutte le classi di concorso/tipologie di posto cui abbia titolo e al proprio turno di nomina non possa essere soddisfatto in relazione alle preferenze espresse, sarà considerato rinunciatario con riferimento alle sedi e alle classi di concorso/tipologie di posto per cui non abbia espresso preferenza.
Di conseguenza, se la procedura telematica dovesse rilevare che l’aspirante non ha indicato una sede ancora disponibile sarà considerato rinunciatario e quindi non sarà più convocato nemmeno per eventuali disponibilità successive.
DISPONIBILITÀ SOPRAVVENUTE
Per quanto attiene al conferimento di tali supplenze, occorre fare riferimento a quanto stabilito dall’O.M. 60/2020, che all’art. 12 c. 8 prevede espressamente:
Le disponibilità successive che si determinano, anche per effetto di rinuncia, sono oggetto di ulteriori fasi di attribuzione di supplenze nei riguardi degli aspiranti collocati in posizione di graduatoria successiva rispetto all’ultimo dei candidati trattato dalla procedura, fatto salvo il diritto al completamento”.
Questo significa che, eventuali disponibilità successive che dovessero emergere, anche (ma non solo) per effetto di rinuncia, saranno oggetto di fasi di attribuzione successive che riguarderanno solo gli aspiranti che non sono stati precedentemente destinatari di proposte di assunzione.
Contestualizzando ciò nell’ambito delle assegnazioni effettuate tramite l’algoritmo ministeriale, questo significa che, se l’algoritmo, per una certa classe di concorso, nella prima tornata di nomine, ha proceduto all’assegnazione di supplenze fino al candidato collocato in posizione X, per le nuove disponibilità procederà dal candidato X+1, che in precedenza non aveva avuto alcuna proposta di assunzione.
Ciò vale anche se il candidato X non è stato destinatario di alcuna supplenza in quanto non è stato possibile soddisfarlo su alcuna delle proprie preferenze espresse pur in presenza di altre disponibilità tra le preferenze non espresse. Infatti, ciò che rileva è unicamente il fatto che l’aspirante sia stato “trattato”. Al turno successivo di nomina l’algoritmo procederà trattando il candidato collocato in posizione successiva.
Il punto è stato ulteriormente chiarito dall’avviso pubblicato dall’ambito territoriale di Cagliari:
si rammenta che le supplenze sulle disponibilità sopravvenute conferite […] sono state assegnate, ai sensi della normativa in materia di cui all’O.M. n. 112 del 6 maggio 2022, […] agli aspiranti collocati in posizione di graduatoria successiva rispetto all’ultimo dei candidati trattato dal precedente turno di nomina.
POSTI LIBERATI DALLA RINUNCIA ALL’INCARICO
Secondo quanto stabilito dalla Circolare Supplenze 2022/2023 relativamente alle supplenze da GAE/GPS, l’assegnazione di una delle sedi indicate nella domanda comporta l’accettazione della stessa.
Ebbene, l’O.M. 112/2022 stabilisce che:
L’assegnazione dell’incarico rende le operazioni di conferimento di supplenza non soggette a rifacimento. La rinuncia all’incarico preclude, altresì, il rifacimento delle operazioni anche in altra classe di concorso o tipologia di posto.
Questo significa che l’assegnazione di una sede equivale ad accettazione della stessa e che l’eventuale rinuncia non comporta il rifacimento delle operazioni anche per altre classi di concorso o tipologie di posto. L’eventuale posto liberato sarà assegnato mediante ulteriori scorrimenti delle graduatorie ai candidati che non avevano ricevuto alcuna proposta di assunzione (vedi paragrafo precedente) e ciò anche qualora il posto liberato con la rinuncia sia stato espresso nelle preferenze da uno dei candidati coinvolti nel precedente turno di convocazione.