L’Ambito territoriale di Avellino ha pubblicato la nota n. 7714 del 12 settembre 2024 relativa agli incarichi a tempo determinato e alle tematiche connesse, che di seguito si riporta.
In occasione della pubblicazione del primo bollettino delle nomine a tempo determinato e delle successive integrazioni in caso di posti sopravvenuti per rinunzie, rettifiche in autotutela, mancata presa di servizio, questo Dirigente, in un’ ottica di collaborazione finalizzata garantire sempre più i principi di trasparenza e di buona amministrazione posti a presidio dell’azione amministrativa ritiene di dover tracciare, in aderenza al dettato normativo, delle linee di indirizzo al fine garantire un agire amministrativo uniforme per tutte le Istituzioni scolastiche. Si rappresenta, quanto segue:
- Posto che è onere del Dirigente della scuola presso cui è stato stipulato il contratto procedere a svolgere i necessari controlli sulla regolarità dei titoli e servizi dichiarati dai docenti – come previsto dall’art. 8 co 7, 8, e 9 dell’O.M. 88/2024 che regola la materia-, lo stesso dovrà segnalare senza indugio a questo A.T. eventuali irregolarità/anomalie/illegittimità. Si richiama, in particolare, l’attenzione sull’accertamento dell’ avvenuta decurtazione del punteggio relativo alle certificazioni CLIL, rilasciati dalle Scuole Superiori di Mediazione Linguistica, in occasione delle operazioni di valutazione delle domande GPS.
- Qualora venga comunicata la mancanza del titolo di accesso o di riserva dell’aspirante questo Dirigente, con proprio decreto, determinerà la decadenza dall’incarico del docente interessato e la carenza del posto che si è venuta per l’effetto a determinare, sarà considerata come disponibilità sopraggiunta e verrà inserita nel prossimo bollettino di nomina. Si richiedere di procedere con la sollecitudine che le circostanze impongono, e, pertanto, si stabilisce che il termine per l’effettuazione dei controlli di precipua competenza, da parte dei DDSS non debba andare oltre il 15° giorno da quando è stato stipulato il relativo contratto.
- In merito alla valutazione dei presupposti per la concessione delle aspettative di cui agli artt. 47 e 70 CCNL Scuola su altro ordine di scuola/classe di concorso, si ritiene opportuno richiamare l’ attenzione sulla nota del MIM prot. n. 118635 del 31 luglio 2024, e sulle disposizioni contenute nelle Istruzioni e indicazioni operative in materia di supplenze al personale docente, educativo ed A.T.A. per l’a.s. 2024/2025, secondo cui “Il docente tenuto allo svolgimento dell’anno di prova non può accettare nomine a tempo determinato”. Declinando tale disposto normativo al caso concreto, non v’è chi non veda che ne consegue che il docente che non ha superato il periodo di prova non può accedere alla supplenza de qua.
- Non è possibile rinunziare a nessuno dei due spezzoni di cui i docenti sono risultati assegnatari.
Dunque, tertium non datur: o si accettano entrambi o si rinunzia all’incarico. Coloro che hanno ottenuto una cattedra intera – sia essa COE o COI – potranno chiedere, all’atto dell’assunzione, il regime di part-time fino al 50% delle ore; è rimesso alla esclusiva valutazione del Dirigente la decisione in merito all’accoglimento dell’istanza, restando inteso che occorrerà, a tal fine, acquisire la compatibilità della predetta concessione con l’aliquota di organico del 25%, da richiedere tempestivamente a questo A.T. Si rammentano le conseguenze previste all’art. 14 dell’OM n. 88/2024 connesse al mancato perfezionamento e risoluzione anticipata del rapporto di lavoro, al quale si invita espressamente a fare riferimento. Nelle more del perfezionamento della proceduta l’orario del docente rimane invariato. - Gli Istituti scolastici dovranno segnalare, altresì, anche eventuali mancanze di posti che sono stati inseriti nelle disponibilità. Qualora si verifichi una tale evenienza, la Scuola, oltre la tempestiva segnalazione allo scrivente ufficio non dovrà procedere con la presa di servizio e con la successiva stipula del contratto a tempo determinato. Rientra nelle prerogative di questo Dirigente procedere con le opportune determinazioni; l’ufficio si riserva, altresì di apportare agli elenchi eventuali variazioni e rettifiche.
- Le disponibilità ancora da coprire saranno assegnate con successivi scorrimenti. A tal fine, la scuola comunicherà – sotto la propria diretta responsabilità – i posti da ancora liberi, indicandone la causale.
- Si richiama l’attenzione dei Dirigenti Scolastici sul disposto di cui all’art. 12 comma 11 del D.M n. 112 del 06/05/2022 (conferimento delle supplenze annuali e fino al temine delle attività didattiche) che ad ogni buon fine si trascrive integralmente: <<Gli aspiranti che abbiano rinunciato all’assegnazione della supplenza conferita o che non abbiano assunto servizio entro il termine assegnato dall’Amministrazione non possono partecipare ad ulteriori fasi di attribuzione delle supplenze di cui al presente articolo anche per disponibilità sopraggiunte, per tutte le graduatorie cui hanno titolo per l’anno scolastico di riferimento>>. Quanto sopra per la scrupolosa osservanza.
- Pervengono numerose istanze/reclami/ diffide con cui gli aspiranti sollevano dubbi sull’operato
dell’amministrazione perché ritengono essere stati illegittimamente scavalcati da altri docenti che occupano in graduatoria un posto successivo, ovvero di essere stati inspiegabilmente esclusi dal novero di coloro che hanno ottenuto l’incarico. In proposito, questo Dirigente ritiene di poter fornire ampie assicurazioni ai docenti in questione, perché il reclutamento avviene esclusivamente con modalità telematiche ed il sistema è calibrato secondo precisi criteri: ad esempio attribuisce priorità alle preferenze così come sono state pedissequamente indicate nella domanda; i docenti scavalcati da altri che occupano una posizione più arretrata in graduatoria, possono non ottenere il posto reclamato perché potrebbe scattare la riserva ovvero il beneficio della l.104; un docente quando matura, in base al punteggio, diritto a nomina, potrebbe non ottenere l’ambito posto perché nessuna delle sedi messe a concorso è stata indicata nella domanda. Si ritiene insistere, nel presupposto di evitare poi inutili doglianze correlate ad una mancata/diversa assegnazione di sede, illustrando ulteriori criteri sui quali il sistema è stato impostato.
L’O.M. n.88/2024 che disciplina le procedure del conferimento degli incarichi annuali, rimodulata nella sua formulazione rispetto soprattutto a quella del 2020, esplicita con chiarezza gli adempimenti da seguire. La norma in esame, dopo aver precisato che il sistema informatico terrà conto delle disponibilità esistenti fino al 31/12 evidenzia altresì (co.3) che al candidato è stata conferita la possibilità di esprimere le proprie scelte con una duplice opzione sintetica, che consiste nell’indicazione della scuola ovvero, in maniera più ampia e onnicomprensiva, nell’individuazione dei distretti nei quali ricadono le singole istituzioni scolastiche (opzione c.d. analitica). Ne consegue che il sistema, quando nello scorrimento della graduatoria l’aspirante ha maturato la nomina assegnerà, in maniera assolutamente corretta sulla base dei criteri prestabiliti, la cattedra, intera o spezzone, sul primo posto disponibile secondo le preferenze espresse.
Recita l’art. 12 co 4 OM 122/2022: La mancata presentazione dell’istanza di cui al presente articolo costituisce rinuncia al conferimento degli incarichi a tempo determinato di cui all’articolo 2, comma 4, lettere a) e b), da tutte le graduatorie cui l’aspirante abbia titolo per l’anno scolastico di riferimento. Costituisce altresì rinuncia, limitatamente alle preferenze non espresse, la mancata indicazione di talune sedi/classi di concorso/tipologie di posto. Pertanto, qualora l’aspirante alla supplenza non esprima preferenze per tutte le sedi e per tutte le classi di concorso/tipologie di posto cui abbia titolo e al proprio turno di nomina non possa essere soddisfatto in relazione alle preferenze espresse, sarà considerato rinunciatario con riferimento alle sedi e alle classi di concorso/tipologie di posto per cui non abbia espresso preferenza. Ne consegue la mancata assegnazione dell’incarico a tempo determinato dalle graduatorie per le quali sia risultato in turno di nomina per l’anno scolastico di riferimento.
Di conseguenza, ritornando in maniera più approfondita sul concetto testé accennato, se la procedura telematica dovesse rilevare che l’aspirante non ha indicato una sede ancora disponibile ovvero, a maggior ragione, non ha preso servizio su quella che gli è stata assegnata, lo considererà, a questo punto, rinunciatario, e la sede libera sarà assegnata al primo docente che l’abbia chiesta in domanda, secondo l’ordine della graduatoria. Per maggiore chiarezza, a titolo esemplificativo: la mancata indicazione della sede di XZ , sia intera o spezzone, da parte del docente costituisce rinunzia, per cui il suddetto posto verrà dal sistema attribuito al primo docente in graduatoria che ha indicato quella scuola. Analogo ragionamento vale per l’aspirante che non abbia effettuato la presa di servizio, il quale incorre nella preclusione di cui al co 11 del ripetuto art 12 dell’O.M 88/2024. Giova, ancora, richiamare l’attenzione dell’aspirante sul co 10, terzo periodo del suddetto provvedimento il quale quando afferma che “Le disponibilità successive che si determinano, anche per effetto di rinuncia, sono oggetto di ulteriori fasi di attribuzione di supplenze nei riguardi degli aspiranti collocati in posizione di graduatoria successiva rispetto all’ultimo dei candidati trattato dalla procedura….,” non lascia adito a dubbi di sorta.
Riannodando, dunque, le fila del discorso , nel convincimento di aver cercato di spiegare con chiarezza i motivi per i quali le doglianze degli aspiranti in merito alle ipotesi appena individuate fanno ben scarso cammino, devono intendersi non accolti quei ricorsi/reclami/richieste di ostensione sussumibili nei postulati delle fattispecie descritte, non potendo questo dirigente aggiungere alcun “quid novi” a quanto evidenziato - Proseguendo nella casistica si osserva quanto di seguito si va ad esporre. Ogni sede viene assegnata al candidato solo se vi è perfetta coincidenza fra le preferenze espresse e la sede risultante libera per scorrimento: giammai, l’algoritmo procederà con l’assegnazione di COE, con completamento in diverso comune, ovvero a chi ha espresso la preferenza solo per le COE con completamento nello stesso comune; parimenti non potrà mai occupare corso serale l’aspirante che non lo abbia espressamente richiesto, ovvero non abbia indicato il corretto codice meccanografico dell’istituto scolastico dove si svolge il suddetto corso serale; a chi ha espresso preferenze “sintetiche”, cioè riguardanti l’intero comune distretto provincia, le cattedre vengono assegnate tenendo conto del codice del sistema meccanografico crescente, come risulta dai bollettini del MIM; se il candidato nella sua preferenza sintetica ha, ad esempio, indicato anche la disponibilità a ricoprire spezzoni orario, e nella prima preferenza utile alla nomina, il sistema rileva la disponibilità di uno spezzone in una determinata scuola, sarà lo spezzone ad essere assegnato al docente, in aderenza all’opzione espressa dallo stesso nella domanda
- In conseguenza della recente pubblicazione delle GPS relative al biennio 2024/2026 sono pervenute, da parte di aspiranti iscritti nelle stesse, – non meglio definite – istanze/richieste/ diffide a procedere in autotutela a causa del punteggio attribuito e/o della esclusione dalle ripetute graduatorie stesse. Ciò precisato, questo Dirigente intende, ancora una volta, al fine di per dissipare il campo da equivoci e dirimere ogni dubbio interpretativo, richiamare l’attenzione sulla circostanza che, quelli in questione sono atti definitivi, per cui eventuali doglianze possono essere fatte valere innanzi all’A.G. competente. È , in ogni caso, da escludere la sussistenza in capo all’Amministrazione dell’obbligo di provvedere in ordine alle istanze del privato volte all’esercizio del potere di riesame e, più in generale, del potere di autotutela. In proposito, sono numerose le sentenze redatte dai giudici nelle quali si legge che, stante l’attribuzione in via esclusiva alla Pubblica amministrazione della decisone di esercitare il potere di autotutela, l’atto di diffida o messa in mora del privato, volto ad ottenere provvedimenti di revoca o annullamento o di rettifica di precedenti atti amministrativi, deve considerarsi alla stregua di mera sollecitazione del potere amministrativo, non essendovi quindi alcun obbligo giuridico di provvedere sull’istanza, né quest’ultima risulta coercibile con il rito del silenzio rifiuto di cui agli artt. 31 e 117, c.p.a. Quanto appena affermato, sempre secondo la giurisprudenza amministrativa è conseguenza del fatto che il potere di autotutela si esercita discrezionalmente e d’ufficio essendo rimesso alla più ampia valutazione di merito dell’Amministrazione.
Tuttavia, in un’ ottica di apertura e di proficua collaborazione ed allo scopo di addivenire ad equilibrate soluzioni l’ufficio si riserva di esaminare, , le “sollecitazioni” pervenute, valorizzando le osservazioni ritenute fondate e procedendo ad operare in autotutela con le opportune rettifiche. Non verrà dato, invece, riscontro alle richieste ritenute prive di pregio che, pertanto devono intendersi rigettate.