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Supplenze: guida alla lettura dei bollettini; “Salti” nelle assegnazioni, titoli di riserva e legge 104 [Chiarimenti]

In questi giorni gli ambiti territoriali stanno pubblicando i bollettini contenenti gli esiti del conferimento delle supplenze da GAE\GPS al 30 giugno\31 agosto.

Vediamo di seguito come leggere il contenuto dei bollettini e come possono essere spiegati alcuni “salti” nelle assegnazioni. 

INCLUSIONE CON RISERVA 
La colonna inclusione con riserva indica se il candidato è inserito “a pieno titolo” oppure “con riserva” sulla base di un “titolo estero” in attesa di riconoscimento oppure sulla base di un provvedimento giudiziario. Per un approfondimento si veda qui.

Ricordiamo che i candidati inclusi con riserva per titolo estero in attesa di riconoscimento, sono inseriti “a pettine” (cioè sulla base del relativo punteggio) e pertanto partecipano normalmente al conferimento delle supplenze.

TITOLI DI RISERVA
Altra cosa sono i “titoli di riserva”. Alcuni bollettini presentano la colonna “Titoli di riserva” (che non va assolutamente confusa con “Inclusione con riserva”). I titoli di riserva sono quelli che danno diritto a una riserva di posti (es: Legge 68/1999 per le c.d. “categorie protette”, servizio civile universale e militari delle forze armate congedati). 

Le due fattispecie (inserimento con riserva e titoli di riserva) si riferiscono a cose completamente diverse e pertanto non vanno confuse. Mentre la colonna “inserimento\inclusione con riserva” è sempre presente, la colonna titoli di riserva non viene quasi mai pubblicata per questioni di privacy oppure viene oscurata con l’indicazione degli asterischi.  Per un approfondimento si veda qui.

TIPO DI CONTRATTO
I bollettini riportano il tipo di contratto ottenuto: spezzone, fino al termine delle attività didattiche (30 giugno) oppure annuale (31 agosto).

TIPO DI CATTEDRA
Esclusivamente per la scuola secondaria, i bollettini riportano se si tratta di una cattedra interna, esterna nello stesso comune oppure esterna in comuni diversi.

NUMERO DI PREFERENZA SODDISFATTA
I bollettini riportano anche il numero di preferenza soddisfatta, cioè se il candidato è stato soddisfatto alla prima preferenza indicata, alla seconda, alla terza e così via.

ORDINE DI NOMINA
Alcuni bollettini indicano anche l’ordine di nomina in quella determinata scuola, cioè se il candidato è stato il primo ad essere soddisfatto in quella specifica scuola oppure il secondo, il terzo, e così via.

POSIZIONE E PUNTEGGIO
I bollettini indicano anche i punteggi e la posizione in graduatoria dei candidati che sono stati soddisfatti, nonché la graduatoria di appartenenza (GAE/GPS), la fascia (F1, F2) e la classe di concorso.

SONO STATO SCAVALCATO, QUALI SONO LE POSSIBILI CAUSE?
Può accadere che alcuni candidati siano stati soddisfatti con punteggio inferiore rispetto ad altri. 

La situazione deve essere sempre esaminata in modo dettagliato leggendo con attenzione il bollettino, le graduatorie provinciali pubblicate dall’ambito territoriale nonché la propria domanda delle 150 preferenze.

Non si può escludere a priori in modo assoluto la presenza di incongruenze da parte del sistema essendo la procedura di reclutamento per gli incarichi annuali avvenuta in maniera telematica. 

Tuttavia, nella maggior parte dei casi questi scavalcamenti trovano una qualche forma di spiegazione in una delle seguenti motivazioni.

TITOLI CHE DANNO DIRITTO A UNA RISERVA DI POSTI
Innanzitutto, quando nelle assegnazioni si registra un “salto” tra una posizione a un’altra la motivazione va spesso ricercata nella presenza di candidati che vantano un “titolo di riserva”. Ciò in quanto i candidati che vantano una riserva di posti vengono nominati alla fine a prescindere dalla loro posizione in graduatoria (entro le % previste dalla legge).

Infatti, diverse disposizioni di legge prevedono delle riserve di posti, entro le percentuali previste dalle relative normative, in favore di determinate tipologie di candidati:

    • Innanzitutto vi è la riserva a favore dei candidati che usufruiscono della Legge 68/1999 che consta nell’accantonamento di una quota delle disponibilità complessive, previste per le operazioni di nomina. I posti da riservare alle categorie vengono determinati nella misura della percentuale, compresa fra l’1% ed il 7%, stabilita dalla legge per ciascuna categoria (superstiti di vittime del dovere; invalidi o familiari degli invalidi o deceduti per azioni terroristiche; Invalido per servizio; orfano o profugo o vedova di guerra, per servizio e per lavoro; invalidi civili; etc.) e fino ad un massimo del 50% per cento delle disponibilità
    • Vi è poi la riserva (fino al 30% dei posti) per i militari volontari congedati VFP1, VFP4, VFB, Ufficiali di complemento in ferma biennale o in ferma prefissata.
    • Infine, da quest’anno vi è anche la riserva di posti (pari al 15%) a favore di coloro che hanno svolto senza demerito il servizio civile universale, istituito con Decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40 (attenzione: ancora per quest’anno la riserva spetta solo per il servizio civile universale e non anche per il servizio civile nazionale. Infatti benché la riserva sia stata adesso estesa anche al servizio civile nazionale, i titoli dichiarati sono quelli ancora anteriori al giugno 2024).

Complessivamente le varie riserve non possono in ogni caso operare per più del 50% dei posti disponibili. 

Purtroppo per motivi di privacy nella gran parte dei bollettini non vengono indicate le assegnazioni avvenute in virtù di un titolo di riserva. Pur comprendendo le ragioni di privacy, ciò non favorisce la trasparenza e la possibilità di verificare la correttezza delle assegnazioni da parte degli interessati. 

MANCATA INDICAZIONI DI TALUNE SEDI/CLASSI DI CONCORSO
Un’altra possibile motivazione dello scavalcamento può essere individuata nelle preferenze che sono state espresse nella domanda.

Infatti, costituisce rinuncia limitatamente alle preferenze non espresse, la mancata indicazione di talune sedi/classi di concorso/tipologie di posto. Ciò significa che, qualora l’aspirante alla supplenza non esprima preferenze per tutte le sedi e per tutte le classi di concorso/tipologie di posto cui abbia titolo e al proprio turno di nomina non possa essere soddisfatto in relazione alle preferenze espresse, sarà considerato rinunciatario con riferimento alle sedi e alle classi di concorso/tipologie di posto per cui non abbia espresso preferenza. Ne consegue la mancata assegnazione dell’incarico a tempo determinato dalle graduatorie per le quali sia risultato in turno di nomina per l’anno scolastico di riferimento.

In altri termini, se nel momento in cui l’algoritmo giunge alla posizione del candidato, non sono disponibili le sedi espresse dallo stesso, ma sono disponibili sedi per le quali non è stata manifestata disponibilità, allora il candidato sarà considerato rinunciatario e sarà “saltato” dall’algoritmo. 

CATTEDRE INTERNE E CATTEDRE ESTERNE
Un altro fattore da considerare è la presenza di cattedre interne e di cattedre esterne. Nell’ipotesi di una Cattedra Oraria Esterna (COE) l’aspirante può ottenerne l’assegnazione  solo ove abbia manifestato la relativa disponibilità nella propria domanda. Occorre quindi verificare che nel modulo di domanda sia stata indicata la disponibilità anche per le cattedre esterne che, a seconda dei casi possono essere composte tra scuole dello stesso comune o tra scuole di comuni diversi. 

LA LEGGE 104
La legge 104/1992 (personale o per assistente a soggetti terzi) dà diritto alla priorità di assegnazione di sede.

Attenzione: tale diritto opera esclusivamente se il candidato che presenta tale diritto rientra nelle posizioni occupate dagli aspiranti utilmente collocati per le nomine.

Esempio: sono disponibili 30 posti per le assunzioni da ADSS. Se la persona interessata si trova in posizione 30, allora sceglierà per prima rispetto agli altri 29 anche se il suo punteggio è inferiore; se, invece, la persona si trova al 31° posto, non avrà alcuna precedenza (e non verrà nemmeno assunta), semplicemente perché non rientra nel contingente dei nominati.

Di fatto quindi significa che i beneficiari della Legge 104/1992 non possono scavalcare nella possibilità di assunzione, ma solo nella scelta prioritaria della sede.

Tra l’altro, come precisa la stessa circolare supplenze, la priorità nella scelta spetta solo sui posti della medesima durata giuridica e della medesima consistenza economica (30 giugno o 31 agosto). In pratica la priorità nella scelta della sede non può essere utilizzata per avere posti di maggiore durata giuridica e maggiore consistenza economica.

Coloro che beneficiano della precedenza per assistenza a parente\affine in situazione di gravità, sono tenuti prioritariamente a scegliere la sede di servizio nel comune di residenza della persona da assistere, ovvero, in assenza del posto, in comune limitrofo, secondo le tabelle di viciniorità.

Coloro che beneficiano della precedenza per disabilità personale potranno usufruire della priorità della scelta nei confronti di qualsiasi sede scolastica su tutto il territorio della provincia.

ALTRE CASISTICHE
Benché nella maggior parte dei casi gli “scavalcamenti” trovano giustificazione in una delle suddette cause, non si può escludere che in alcuni casi ci siano stati effettivamente degli errori dell’algoritmo (o in fase di modifica\inserimento dei dati da parte degli uffici scolastici).  

La situazione deve essere sempre esaminata in modo dettagliato leggendo con attenzione il bollettino, le graduatorie provinciali pubblicate dall’ambito territoriale nonché la propria domanda di espressione delle preferenze.

In questi casi, qualora si nutrano ancora dubbi, è consigliabile rivolgersi al proprio sindacato di riferimento e\o richiedere chiarimenti all’ambito territoriale di riferimento e\o presentare una richiesta di accesso agli atti. 

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