Dalle ore 9:00 del 17 luglio 2023 alle ore 14:00 del 31 luglio 2023 gli aspiranti inclusi nelle GaE ai fini delle supplenze e nelle GPS possono accedere all’istanza “Informatizzazione Nomine Supplenze” sempre disponibile 24 ore su 24, 7 giorni su 7 sul portale “Istanze on line”.
La domanda riguarda:
- Le supplenze (30 giugno e 31 agosto) per i docenti inseriti nelle GAE e nelle GPS e i relativi elenchi aggiuntivi
- Le nomine da GPS I fascia sostegno (finalizzate al ruolo) per i docenti inseriti nelle GPS I fascia sostegno (ed elenchi aggiuntivi)
POSSIBILITÀ DI RITIRARE LA DOMANDA O RINUNCIARE ALL’INDIVIDUAZIONE
Una delle novità rispetto al passato consiste nella possibilità di Ritirare la domanda di partecipazione, anche dopo la chiusura della istanza Polis.
In particolare:
- Sarà possibile, come di consueto, annullare l’inoltro della domanda fintanto l’istanza è ancora aperta (31 Luglio ore 14:00).
- Sarà possibile inoltre, successivamente all’inoltro della domanda e dopo la chiusura della istanza Polis, ritirare la domanda tramite l’apposita funzione “Ritiro della domanda”. Alla conferma di tale operazione il ritiro della domanda non sarà più revocabile. Tale scelta può essere effettuata solamente fino alla data di avvio della procedura di nomina ovvero fino all’avvio dell’elaborazione delle nomine da parte degli Uffici.
- Infine, sarà possibile anche rinunciare all’individuazione eventualmente ottenuta. La funzione sarà attivabile semplicemente cliccando un apposito link presente nella comunicazione di avvenuta individuazione.
PERCHÉ RITIRARE LA DOMANDA O RINUNCIARE ALL’INDIVIDUAZIONE?
L’aspirante che ha presentato domanda di partecipare per le supplenze e\o per la procedura finalizzata al ruolo da GPS I fascia sostegno potrebbe essere interessato a ritirare la domanda o rinunciare all’individuazione per diverse ragioni, tra cui:
- Qualora sia intervenuto nel corso del tempo una proposta di nomina a tempo indeterminato da GM, GAE o da concorso straordinario BIS.
- Qualora l’aspirante non sia più interessato alla supplenza perché sono intervenuti eventi successivi che non permettano di prestare servizio da settembre e si voglia comunque mantenere la possibilità di ricevere supplenze da graduatorie d’istituto. Infatti va ricordato che, la sanzione per la mancata presentazione della domanda è meno grave rispetto a quella prevista nel caso di rinuncia successiva all’assegnazione della supplenza o alla mancata assunzione di servizio.
Nel primo caso infatti il docente può continuare a ricevere convocazioni da graduatorie d’istituto (per qualsiasi tipologia di supplenze, anche al 30 giugno\31 agosto) mentre nel secondo caso potrà ricevere solo convocazioni per supplenze brevi.
Occorre ricordare che:
- Nel caso di ritiro della domanda (prima dell’avvio dell’elaborazione delle nomine da parte degli Uffici), questa equivale alla mancata presentazione della domanda e ciò comporterà la rinuncia al conferimento degli incarichi a tempo determinato e da tutte le graduatorie cui l’aspirante abbia titolo per l’anno scolastico di riferimento. Resta ferma in questo caso la possibilità di ottenere supplenze da graduatorie d’istituto (sia per supplenze brevi sia per supplenze al 30 giugno/31 agosto qualora le GAE/GPS siano esaurite).
- Nel caso di rinuncia successiva all’individuazione invece si applicherà la sanzione prevista per la rinuncia consistente nella perdita della possibilità di conseguire supplenze (al 30 giugno \ 31 agosto), sia sulla base delle GAE che dalle GPS, nonché, in caso di esaurimento o incapienza delle medesime, sulla base delle graduatorie di istituto, per tutte le classi di concorso e posti di insegnamento di ogni grado d’istruzione cui l’aspirante abbia titolo per l’anno scolastico di riferimento.
Tali aspiranti non potranno nemmeno partecipare ad ulteriori fasi di attribuzione delle supplenze al 30 giugno \ 31 agosto anche per disponibilità sopraggiunte, per tutte le graduatorie cui hanno titolo per l’anno scolastico di riferimento.
Resta ferma la possibilità di ottenere supplenze brevi dalle graduatorie d’istituto.
Vedi qui l’approfondimento sulle sanzioni.