Gli Uffici scolastici invitano a ritirare tempestivamente l’istanza delle 150 preferenze non soltanto chi è stato assunto in ruolo, ma anche i docenti che, avendo ottenuto un’assegnazione provvisoria, un’utilizzazione o per qualsiasi altra ragione, non siano più interessati alle supplenze. Il ritiro effettuato prima dell’elaborazione dell’algoritmo evita l’attribuzione di incarichi che non si intende accettare e le pesanti conseguenze previste in caso di successiva rinuncia. Le scadenze, però, variano da provincia a provincia.
Diversi Uffici scolastici provinciali stanno pubblicando avvisi rivolti agli aspiranti che hanno presentato la domanda per l’attribuzione delle supplenze annuali al 31 agosto e fino al termine delle attività didattiche al 30 giugno per l’anno scolastico 2026/2027.
L’invito è quello di procedere al ritiro della domanda qualora, dopo la sua presentazione, siano intervenute circostanze che rendono il docente non più interessato a partecipare alla procedura informatizzata.
L’avviso dell’Ufficio scolastico di Pisa
Con un avviso pubblicato il 26 agosto 2026, l’Ufficio scolastico di Pisa ha invitato innanzitutto i docenti che, nel frattempo, abbiano ricevuto una nomina in ruolo e non possano accettare una supplenza a ritirare l’istanza delle 150 preferenze.
L’Ufficio estende però espressamente l’invito anche agli aspiranti che non si trovano in questa situazione ma che, per qualsiasi altra ragione, non siano più interessati alla procedura. Tra gli esempi indicati figurano proprio l’ottenimento di un’assegnazione provvisoria o di un’utilizzazione.
Indicazioni analoghe sono state diffuse anche da altri Uffici scolastici. L’Ufficio di Livorno, ad esempio, ha richiamato anche il rispetto nei confronti degli altri aspiranti, poiché il ritiro tempestivo consente di lasciare disponibili posti che potranno essere attribuiti a chi è realmente interessato.
Anche l’Ufficio scolastico di Agrigento ha rivolto lo stesso invito ai docenti che abbiano ottenuto un’assegnazione provvisoria, un’utilizzazione o che, per altre motivazioni, non intendano più concorrere all’attribuzione delle supplenze.
Assegnazione provvisoria e utilizzazione: il ritiro non è automatico
L’ottenimento dell’assegnazione provvisoria o dell’utilizzazione non determina automaticamente il ritiro della domanda delle 150 preferenze.
Spetta pertanto al docente valutare la propria situazione e stabilire se sussista ancora un concreto interesse a partecipare alla procedura per le supplenze.
Gli avvisi degli Uffici scolastici hanno una funzione preventiva: chi sa già di non voler accettare un eventuale incarico dovrebbe ritirare l’istanza prima che l’algoritmo elabori la nomina.
Il ritiro riguarda l’intera domanda presentata per l’informatizzazione delle nomine e non deve essere confuso con la cancellazione dalle GPS. Il docente, infatti, non viene depennato dalle graduatorie, ma rinuncia a partecipare alla specifica procedura informatizzata per l’attribuzione delle supplenze al 31 agosto e al 30 giugno.
Perché è importante ritirare la domanda prima della nomina
La differenza tra il ritiro preventivo dell’istanza e la rinuncia a una supplenza già attribuita è sostanziale.
Se la domanda viene ritirata prima dell’elaborazione del turno di nomina, l’aspirante non partecipa alla procedura e non incorre nelle sanzioni previste per la rinuncia.
Se, invece, il sistema attribuisce una delle sedi indicate nella domanda e il docente successivamente rinuncia all’incarico oppure non assume servizio entro il termine assegnato, trovano applicazione le conseguenze previste dall’articolo 15 dell’Ordinanza ministeriale n. 27 del 16 febbraio 2026.
Per questo motivo, chi non sia più interessato non dovrebbe attendere la pubblicazione degli esiti: dopo l’assegnazione, infatti, non si parla più di semplice ritiro della candidatura, ma di rinuncia a una nomina già disposta.
Quali sanzioni sono previste
La rinuncia all’assegnazione o la mancata presa di servizio comporta la perdita della possibilità di ottenere, per l’intero periodo di validità delle graduatorie, supplenze annuali e fino al termine delle attività didattiche:
- dalle Graduatorie a esaurimento;
- dalle Graduatorie provinciali per le supplenze;
- dalle graduatorie d’istituto, in caso di esaurimento o incapienza delle graduatorie provinciali;
- attraverso gli interpelli previsti dalla normativa.
La sanzione opera per tutte le classi di concorso e tipologie di posto alle quali l’aspirante abbia titolo e, poiché le GPS sono valide per il biennio 2026/2028, può produrre effetti sia per l’anno scolastico 2026/2027 sia per il 2027/2028.
Resta distinta la fattispecie dell’abbandono del servizio, che si verifica quando il docente prende servizio e successivamente lascia l’incarico. In questo caso la sanzione è ancora più grave e riguarda anche la possibilità di conseguire supplenze brevi e temporanee.
Per un esame completo delle conseguenze è possibile consultare il nostro approfondimento sulle sanzioni per rinuncia, mancata presa di servizio e abbandono da GAE, GPS e graduatorie d’istituto.
Le scadenze cambiano da provincia a provincia
Non esiste un’unica scadenza nazionale per effettuare il ritiro. Ogni Ufficio scolastico stabilisce un termine collegato alla tempistica di elaborazione del proprio turno di nomina.
L’Ufficio di Pisa, ad esempio, ha indicato il termine delle ore 13 del 27 agosto 2026, mentre altri Uffici hanno previsto date differenti.
Gli interessati devono quindi consultare con urgenza il sito dell’Ufficio scolastico della provincia nella quale sono inseriti, verificando se sia stato pubblicato un apposito avviso e quale termine sia stato fissato.
Una volta avviata l’elaborazione delle nomine, il ritiro potrebbe infatti non essere più acquisibile in tempo utile.
Come ritirare l’istanza delle 150 preferenze
Il ritiro può essere effettuato autonomamente attraverso la piattaforma Istanze Online, seguendo la procedura illustrata a pagina 50 della guida ministeriale per l’informatizzazione delle nomine.
Dopo aver completato l’operazione, è opportuno controllare che il ritiro risulti correttamente registrato e conservare la relativa ricevuta.
Qualora la funzione telematica non fosse disponibile, occorre verificare immediatamente le istruzioni impartite dall’Ufficio scolastico competente. Alcuni Uffici, come quello di Livorno, hanno previsto la possibilità di comunicare il ritiro tramite posta elettronica o PEC, allegando un documento di identità, ma questa modalità può essere utilizzata soltanto quando espressamente ammessa dall’amministrazione provinciale.
In conclusione, chi ha ottenuto un’assegnazione provvisoria, un’utilizzazione, una nomina in ruolo o, più semplicemente, non è più interessato alle supplenze richieste dovrebbe valutare tempestivamente il ritiro dell’istanza. Intervenire prima dell’elaborazione dell’algoritmo consente di evitare una nomina indesiderata, le conseguenti sanzioni e l’inutile indisponibilità del posto per gli altri aspiranti.
