In aggiunta ai titoli di riserva previsti dalla Legge 68/1999, la normativa vigente prevede delle altre riserve di legge a favore dei militari volontari congedati (artt. 1014 e 678 del d. lgs. n. 66/2010 Codice Ordinamento Militare – COM e successive modificazioni/integrazioni).
L’12 comma 14 dell’OM 112/2022 (che disciplina il conferimento delle supplenze) prevede che:
In occasione del conferimento dei contratti di supplenza di cui al presente articolo sono disposte le riserve dei posti nei confronti delle categorie beneficiarie delle disposizioni di cui alla legge 12 marzo 1999 n. 68, nonché di cui agli articoli 1014 e 678 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.
Di tale normativa gli uffici scolastici dovranno quindi tenere conto nel conferimento delle supplenze.
In particolare l’art. 1014 citato prevede una riserva di posti pari al 30% nel caso di bandi di concorso e provvedimenti che prevedono assunzioni di personale non dirigente.
Tali atti devono recare l’attestazione dei predetti posti riservati agli aventi diritto; inoltre è previsto che le pubbliche amministrazioni trasmettano al Ministero della Difesa copia dei bandi di concorso
La norma individua, quali beneficiari della riserva in questione, tutti i volontari in ferma prefissata che hanno completato senza demerito la ferma contratta, e cioè:
- VFP1 volontari in ferma prefissata di 1 anno;
- VFP4 volontari in ferma prefissata di 4 anni;
- VFB volontari in ferma breve triennale;
- Ufficiali di complemento in ferma biennale o in ferma prefissata (art. 678, comma 9)
COS’É LA RISERVA DI POSTI
La riserva di posti è un istituto che serve a garantire che un certo numero di posti vengano riservati a determinate categorie di soggetti meritevoli di una qualche forma di tutela. In queso caso quindi, fino al 30% dei posti deve essere riservato alle suddette categorie.
Chiaramente si tratta di un tetto massimo, nel senso che qualora non venga coperto da soggetti appartenenti alle suddette categorie, i posti saranno attribuiti secondo il normale ordine di graduatoria.
DICHIARAZIONE DELLA RISERVA
I candidati suddetti, in occasione della presentazione dell’istanza di iscrizione nelle graduatorie, hanno avuto la possibilità di indicare il suddetto titolo di riserva (sezione, titoli di riserva, punto R).
DOMANDA PER LE SUPPLENZE
Nella domanda per la scelta delle preferenze (c.d. 150 preferenze) per le supplenze daa GPS/GAE, esiste un’apposita sezione, in cui l’aspirante che ne sia in possesso può visualizzare i titoli di cui alla Legge n. 68/1992.
Questa schermata viene resa disponibile solo se l’aspirante possiede almeno un titolo di riserva (inserito a suo tempo in occasione dell’inserimento\aggiornnamento delle GPS\GAE). Non è dunque possibile inserire nuovi titoli di riserva diversi da quelli a suo tempo dichiarati in occasione dell’aggiornamento\inserimento delle GAE\GPS ed elenchi aggiuntivi.
NOTA USR VENETO N. 15595 DELL’8 SETTEMBRE 2020
Nella nota n. 15595 dell’8 settembre 2020, con riferimento alle “Ulteriori riserve operanti su assunzioni da GAE e da graduatorie provinciali” si afferma che:
Ai sensi dell’art. 18, comma 6 del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, così come modificato dall’art. 11, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 31 luglio 2003, n. 236 e del d.lgs. 66/2010 artt. 678, comma 9, e 1014, il 30% dei posti messi a concorso è riservato ai volontari in ferma breve o in ferma prefissata di durata di cinque anni delle Forze armate, congedati senza demerito anche al termine o durante le eventuali rafferme contratte, nonché agli ufficiali di complemento in ferma biennale e agli ufficiali in ferma prefissata che hanno completato senza demerito la ferma contratta.
Ai sensi dell’ art. 678, – comma 9 – e dell’art. 1014, comma 4, del d.lgs. 66/2010, la riserva per i volontari delle FF.AA. si applica a scorrimento della graduatoria.


