In generale, l’abbandono di una supplenza comporta delle sanzioni:
- L’abbandono di una supplenza conferita da GPS comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze al 30 giugno /31 agosto, sia sulla base delle GAE che delle GPS, nonché, in caso di esaurimento o incapienza delle medesime, sulla base delle graduatorie di istituto, per tutte le classi di concorso/tipologie di posto di ogni grado di istruzione per l’intero periodo di vigenza delle graduatorie medesime.
- L’abbandono di una supplenza conferita dalle graduatorie d’istituto comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze sulla base delle graduatorie di istituto per tutte le graduatorie classi di concorso/tipologie di posto di ogni grado di istruzione, per l’intero periodo di vigenza delle graduatorie medesime.
Tuttavia, vi sono dei casi in cui è consentito lasciare l’attuale supplenza per accettarne un’altra migliore senza subire conseguenze. Di seguito esaminiamo le diverse casistiche.
LASCIARE UNA SUPPLENZA CONFERITA DALLE GRADUATORIE D’ISTITUTO PER UNA SUPPLENZA ANNUALE (30 GIUGNO O 31 AGOSTO)
Così dispone l’art. 14 comma 3 dell’O.M. 88/2024:
Il personale in servizio per supplenza conferita sulla base delle graduatorie di istituto ha comunque facoltà di lasciare tale supplenza per accettare una supplenza ai sensi dell’articolo 2, comma 4, lettere a) e b) [30 giugno o 31 agosto]”.
Poiché le supplenze brevi sono sempre conferite sulla base delle graduatorie d’istituto ne deriva che è sempre consentito lasciare una supplenza breve per una supplenza annuale (31 agosto) o fino al termine delle attività didattiche (30 giugno).
Non si può invece in generale lasciare una supplenza breve per un’altra supplenza breve anche se avente durata più lunga, salvo quanto si dirà in seguito.
LASCIARE UNA SUPPLENZA FAD
Con la nota n. 135779 del 4 settembre 2024 il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha disciplinato la copertura dei posti destinata ai vincitori del concorso PNRR.
Nelle more dell’individuazione dei vincitori di concorso, i posti vacanti resi indisponibili ai sensi del periodo precedente sono coperti mediante contratti a tempo determinato, sino alla nomina dell’avente diritto, assegnati sulla base delle graduatorie di istituto.
A tal fine, i Dirigenti Scolastici stipuleranno con gli aspiranti utilmente collocati nelle graduatorie di istituto contratti a tempo determinato di tipologia N11 – supplenza fino al termine delle attività didattiche caratterizzata con “Applicazione D.L. 71/2024”.
Nella nota si precisa che nelle funzionalità SIDI relative alle “Convocazione docenti” i docenti caratterizzati con il flag “Applicazione D.L. 71/2024” risulteranno convocabili da graduatoria d’istituto (per altra supplenza, anche se già in servizio).
Questo significa sostanzialmente che i docenti che sono in servizio su una supplenza fino all’avente diritto (in applicazione del D.L. 71/2024) potranno lasciare la supplenza in corso e potranno prenderne un’altra con data certa anche se questa non è al 30 giugno o al 31 agosto.