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sabato, Dicembre 7, 2024
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Supplenze e maternità: illegittimo escludere dall’assunzione la lavoratrice madre in gravidanza

Il congedo di maternità è il periodo di astensione obbligatoria dal lavoro riconosciuto alla lavoratrice durante il periodo di gravidanza e puerperio.

A norma dell’art. 16 del D.lgs 26 marzo 2001, n. 151, è vietato adibire le donne al lavoro durante i 2 mesi precedenti alla data presunta del parto e qualora il parto avvenga oltre tale data, è vietato adibire le donne al lavoro fino alla data effettiva del parto. È vietato anche adibire le donne al lavoro nei 3 mesi successivi al parto.

DOCENTI CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO
Un’attenzione particolare merita il tema relativo al congedo di maternità\paternità per i docenti supplenti che hanno diritto al medesimo trattamento (anche economico) previsto per i docenti di ruolo.

Se la nomina del supplente giunge durante il congedo di maternità/paternità (compresa l’eventuale l’interdizione anticipata dal lavoro per gravi complicanze) e senza assunzione di servizio, il rapporto di lavoro si instaura lo stesso perché ciò che rileva è l’accettazione della nomina e non l’inizio della effettiva prestazione del servizio

Non è legittimo escludere dall’assunzione una lavoratrice madre utilmente collocata in graduatoria neppure nel caso in cui, trattandosi di rapporto a termine, questo si esaurisce all’interno del periodo di astensione obbligatoria (TAR Puglia n. 150 del 7.6.1986).

Il trattamento giuridico ed economico per maternità spetta anche qualora la lavoratrice madre, per motivi oggettivi connessi alla gravidanza, non possa prendere servizio essendo sufficiente a tal fine fare riferimento al provvedimento di nomina.

TRATTAMENTO ECONOMICO DEI DOCENTI A TEMPO DETERMINATO
Per il periodo coperto dalla nomina del contratto, al docente spetta la totalità della retribuzione e il relativo servizio è valido ai fini dell’anzianità di servizio e della progressione di carriera (in termini di punteggio ai fini dell’aggiornamento delle graduatorie e per la valutazione del servizio pre-ruolo, una volta assunti a tempo indeterminato). 

L’indennità percepita in costanza di rapporto d’impiego ha natura retributiva e quindi soggetta ai contributi pensionistici, previdenziali e assistenziali.

Se il periodo di congedo coincide solo in parte con la nomina (il congedo inizia durante il rapporto di lavoro ma si esaurisce dopo il termine del contratto), al docente spetterà la piena retribuzione per il periodo coperto dal contratto e l’indennità di maternità nella misura dell’80% per la parte fuori nomina. L’indennità percepita in misura dell’80% non è utile ai fini della maturazione del punteggio per l’aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento/d’istituto nonché ai fini della progressione di carriera.

Inoltre, l’indennità dell’80% spetta anche ai docenti che, all’inizio del periodo di congedo si trovino disoccupati purché dalla fine dell’ultimo contratto all’inizio del periodo di congedo non siano trascorsi più di 60 giorni (es. il docente il cui contratto di lavoro è al 31/08 e che entra in congedo obbligatorio il 28/10 ha diritto all’indennità nella misura dell’80%). 
La pratica dell’indennità fuori nomina, così come quella percepita durante la nomina,  è sempre a carico della scuola (l’ultima in cui il personale ha prestato servizio) e non dell’INPS/INPDAP. Di conseguenza, sarà la scuola a dover istruire la pratica per l’ottenimento dell’indennità fuori nomina, prima della conclusione del relativo contratto a tempo determinato. La segreteria invierà il provvedimento al MEF utilizzando la procedura SIDI. Se, durante il periodo in cui percepisce l’indennità, la dipendente accetta una nuova nomina, il nuovo contratto comporta la cessazione dell’indennità.

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