La circolare supplenze per l’anno scolastico 2019\2020 prevede che, per quanto riguarda l’istituto della delega, disciplinato dall’art. 3, comma 2, del Regolamento adottato con D.M. n. 131 del 13 giugno 2007, si ricorda che la delega, se conforme alle indicazioni dell’art. 3, comma 2, deve intendersi ugualmente valida sia nella fase di competenza degli Uffici territoriali che nella successiva fase di competenza dei dirigenti scolastici delle scuole di riferimento.
Pertanto il docente che non potrà essere presente alle convocazioni, potrà ricorrere allo strumento della delega tanto nel caso di convocazioni da GAE (di competenza degli Uffici territoriali) tanto nel caso delle convocazioni da graduatorie d’istituto (di competenza dei dirigenti scolastici).
CONFERIMENTO DELLE SUPPLENZE A LIVELLO PROVINCIALE
Secondo quanto disposto dall’art. 3 comma 2 del DM 13 giugno 2007, hanno titolo a conseguire le supplenze mediante l’accettazione scritta della relativa proposta di assunzione gli aspiranti, utilmente collocati in graduatoria, presenti alla convocazione, personalmente o tramite persona munita di specifica delega, e gli aspiranti che abbiano fatto pervenire, nei tempi previsti, delega preventiva di accettazione al dirigente responsabile delle operazioni in questione. Non hanno titolo a conseguire le supplenze gli aspiranti che non siano presenti alla convocazione e che non si siano giovati di alcuna delle tipologie di delega sopra specificate.
Pertanto, nel caso di convocazione da GAE gli aspiranti possono:
- Presentarsi personalmente alla convocazione
- Delegare specifica persona di fiducia che si presenterà alla convocazione
- Far pervenire, nei tempi previsti, delega preventiva di accettazione al dirigente responsabile delle operazioni in questione.
Nel caso di delega a persona di propria fiducia, il delegato dovrà altresì essere munito della fotocopia di un documento di riconoscimento del delegante i cui estremi dovranno essere ivi riportati.
CONFERIMENTO DELLE SUPPLENZE A LIVELLO PROVINCIALE
Come precisato dalla circolare supplenze, il docente che non potrà presenziare alle convocazioni, potrà ricorrere allo strumento della delega anche nel caso delle convocazioni da graduatorie d’istituto (di competenza dei dirigenti scolastici), impegnandosi, di conseguenza, ad accettare la scelta operata dal designato in virtù della delega.
Anche in questo caso la delega potrà essere effettuata nei confronti di specifica persona di fiducia o nei confronti del dirigente scolastico.
QUANDO SI PUÒ RIFIUTARE LA DELEGA
Riceviamo segnalazioni di scuole che rifiutano a priori la delega nel caso di convocazione in presenza. Riteniamo che tali prassi non sia legittima, salvo il caso in cui si tratti di una supplenza di durata inferiore a 30 giorni, per la quale la scuola potrebbe richiedere un tempo per la presa di servizio inferiore alle 24 ore. Ebbene, nel caso estremo in cui sia richiesta l’immediata presa di servizio, è evidente che l’istituto della delega non avrebbe ragione di esistere.
In tutti gli altri casi (durata della supplenza pari o superiore a 30 giorni o di durata inferiore ma senza presa di servizio immediata) riteniamo che l’istituto della delega sia un diritto dell’aspirante alla supplenza.
Delega al DS graduatorie d’istituto
Delega persona di fiducia graduatorie d’istituto
Delega convocazioni da GAE