Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha emanato la circolare n. 11814 del 6 maggio 2026, contenente le istruzioni operative per il conferimento delle supplenze al personale docente, educativo e ATA per l’anno scolastico 2026/2027.
Per quanto riguarda il personale docente ed educativo, la circolare disciplina le principali procedure relative agli incarichi annuali e fino al termine delle attività didattiche, alla procedura straordinaria finalizzata al ruolo da GPS prima fascia sostegno, alla cosiddetta mini call veloce, alle conferme su posto di sostegno e alla gestione delle supplenze da GAE, GPS e graduatorie di istituto.
Domande dal 16 al 29 luglio 2026
Uno degli elementi centrali della circolare riguarda il calendario delle operazioni.
Le funzioni telematiche su Istanze On Line saranno disponibili, per il personale docente ed educativo, dalle ore 14.00 del 16 luglio 2026 alle ore 14.00 del 29 luglio 2026.
In questa finestra temporale gli aspiranti potranno presentare domanda per:
- gli incarichi finalizzati al ruolo da GPS prima fascia sostegno, limitatamente alla fase provinciale;
- le conferme su posto di sostegno, per chi rientra nella procedura prevista dall’articolo 13 dell’Ordinanza Ministeriale n. 27/2026;
- le supplenze annuali al 31 agosto e fino al termine delle attività didattiche al 30 giugno, attraverso la scelta delle 150 preferenze.
Per la fase interprovinciale degli incarichi finalizzati al ruolo da GPS prima fascia sostegno, comunemente definita mini call veloce, le domande potranno invece essere presentate dalle ore 14.00 del 14 agosto alle ore 12.00 del 18 agosto 2026.
Gli Uffici scolastici dovranno pubblicare le sedi residue disponibili per tale fase entro le ore 10.00 del 14 agosto 2026.
Il calendario delle principali operazioni:
| Fase | Tempistica / indicazioni |
|---|---|
| Istanza POLIS per le 150 preferenze | Dalle ore 14.00 del 16 luglio 2026 alle ore 14.00 del 29 luglio 2026 |
| Procedura provinciale GPS I fascia sostegno finalizzata al ruolo | Dopo le ordinarie immissioni in ruolo e prima della fase interprovinciale |
| Pubblicazione dei posti residui per la fase interprovinciale | Entro le ore 10.00 del 14 agosto 2026 |
| Domanda per la fase interprovinciale, mini call veloce | Dalle ore 14.00 del 14 agosto alle ore 12.00 del 18 agosto 2026 |
| Conferme su posto di sostegno | Dopo le operazioni a tempo indeterminato, la procedura finalizzata al ruolo, le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie |
| Nomine da GAE e GPS | Successivamente alle fasi precedenti, con pubblicazione delle disponibilità utilizzate per ciascun turno di nomina |
Supplenze da GAE e GPS: le 150 preferenze
Le istanze per il conferimento delle supplenze da GAE e GPS, le cosiddette 150 preferenze, saranno disponibili dalle ore 14.00 del 16 luglio alle ore 14.00 del 29 luglio 2026.
Attraverso la domanda, gli aspiranti potranno indicare le preferenze relative alle supplenze annuali al 31 agosto e fino al termine delle attività didattiche al 30 giugno.
Nella stessa istanza, i docenti interessati potranno anche esprimere la disponibilità ad accettare la conferma su posto di sostegno, qualora rientrino nella procedura prevista.
Il conferimento delle supplenze annuali e fino al termine delle attività didattiche continuerà a seguire l’ordine ordinario: prima le GAE, poi le GPS e, in subordine, le graduatorie di istituto.
Gli Uffici territoriali procederanno alle aggregazioni omogenee per classe di concorso e tipologia di posto, privilegiando la costituzione di posti interi o, comunque, di aggregazioni con la maggiore entità oraria possibile.
GPS sostegno prima fascia: procedura finalizzata al ruolo
Anche per l’anno scolastico 2026/2027 viene confermata la procedura straordinaria di reclutamento sui posti di sostegno vacanti e disponibili residuati dopo le ordinarie immissioni in ruolo.
La procedura riguarda i docenti inseriti a pieno titolo nella prima fascia GPS sostegno e si articola in due momenti distinti:
- fase provinciale;
- fase interprovinciale, cioè la cosiddetta mini call veloce.
Non hanno titolo a partecipare alla procedura finalizzata al ruolo gli aspiranti inclusi con riserva nella prima fascia delle GPS per i posti di sostegno, in quanto in attesa del conseguimento/riconoscimento del titolo di specializzazione (potranno invece regolarmente partecipare alla procedura per il conferimento delle supplenze).
Fase provinciale: domanda dal 16 al 29 luglio
La fase provinciale si svolge nella provincia di inserimento in GPS. Le relative funzioni saranno disponibili dalle ore 14.00 del 16 luglio alle ore 14.00 del 29 luglio 2026, attraverso la medesima funzione prevista per il conferimento delle supplenze al 31 agosto e al 30 giugno.
La procedura si svolgerà tramite sistema informativo. Gli Uffici scolastici regionali, prima dell’elaborazione degli incarichi a tempo determinato, inseriranno i posti disponibili per ciascuna scuola, distinti per tipologia di sostegno.
Successivamente procederanno alla verifica delle domande e all’assegnazione automatizzata degli aspiranti alle sedi, sulla base della posizione in graduatoria e delle preferenze espresse.
Qualora il candidato abbia indicato preferenze sintetiche, come comuni o distretti, le scuole saranno ordinate automaticamente secondo il codice meccanografico.
Una volta concluse le operazioni, gli esiti saranno pubblicati e comunicati direttamente agli interessati nell’area riservata.
La presentazione dell’istanza costituisce condizione essenziale per partecipare alla procedura. Chi non presenta domanda è escluso. La mancata indicazione di alcune sedi sarà invece considerata rinuncia limitatamente alle sedi non espresse.
Mini call veloce sostegno: domande dal 14 al 18 agosto
Conclusa la fase provinciale, si aprirà la fase interprovinciale.
Gli Uffici pubblicheranno sui propri siti le sedi rimaste vacanti, per ciascun grado di scuola, entro le ore 10.00 del 14 agosto 2026.
Nello stesso giorno si aprirà la finestra per la presentazione delle domande, dalle ore 14.00 del 14 agosto alle ore 12.00 del 18 agosto.
Potranno partecipare soltanto i docenti inseriti a pieno titolo nella prima fascia GPS sostegno che abbiano già partecipato alla fase provinciale senza risultare destinatari di una proposta di incarico e senza essere considerati rinunciatari.
Restano esclusi, quindi:
- coloro che non hanno partecipato alla fase provinciale;
- coloro che sono già stati soddisfatti nella fase provinciale;
- coloro che risultano rinunciatari.
I docenti dovranno presentare una nuova domanda tramite il sistema informativo, indicando la provincia o le province, purché appartenenti alla stessa regione, anche diversa da quella di inserimento in GPS, e le tipologie di posto per le quali possiedono il titolo.
Dal momento in cui si apre la fase interprovinciale non saranno più possibili scorrimenti o surroghe sulle assegnazioni provinciali già effettuate.
Il sistema elaborerà le domande e formerà, per ogni provincia e tipologia di posto, un elenco degli aspiranti basato sui dati delle GPS di origine.
Successivamente si procederà all’assegnazione prima della provincia e poi della sede scolastica, sempre tramite procedura informatizzata.
Anche nella fase interprovinciale, una volta assegnata la sede scolastica, il docente avrà al massimo cinque giorni per rispondere. La mancata risposta equivarrà a rinuncia e determinerà la decadenza dall’incarico conferito.
Per la mini call veloce assume particolare rilievo l’assegnazione della provincia. È infatti l’assegnazione della provincia a determinare l’esclusione automatica da tutte le altre procedure di supplenza.
Nel momento in cui il sistema assegna una provincia, il docente non potrà più partecipare agli incarichi al 31 agosto, al 30 giugno, alle supplenze brevi, agli interpelli, né concorrere per altre classi di concorso o tipologie di posto.
Chi non presenta domanda per la fase interprovinciale oppure, pur partecipando, non ottiene alcuna provincia tra quelle richieste, mantiene invece la possibilità di partecipare alle successive procedure di conferimento delle supplenze.
Conferme dei docenti a tempo determinato su posto di sostegno
La circolare disciplina anche la procedura di conferma dei docenti a tempo determinato su posto di sostegno per l’anno scolastico 2026/2027.
Si tratta della procedura prevista dall’articolo 13 dell’Ordinanza Ministeriale n. 27 del 16 febbraio 2026, le cui modalità operative sono state già definite dalla nota ministeriale del 26 marzo 2026.
Le operazioni di conferma potranno essere avviate soltanto dopo la conclusione delle immissioni in ruolo, degli incarichi finalizzati al ruolo, delle utilizzazioni e delle assegnazioni provvisorie.
I docenti a tempo determinato in possesso dei requisiti, per i quali il dirigente scolastico abbia concluso positivamente la verifica, dovranno esprimere la volontà di partecipare alla procedura all’interno della stessa istanza su Istanze On Line utilizzata per le nomine. Tale volontà sarà definitiva, irrevocabile e vincolante.
Graduatorie di istituto e gestione asincrona
Un’altra novità significativa riguarda il rapporto tra le nomine provinciali da GAE/GPS e le nomine da graduatorie di istituto.
Al termine di ogni turno di nomina, gli Uffici dovranno comunicare alle scuole, tramite apposito report del sistema informativo, per quali classi di concorso o tipologie di posto risultino esauriti gli aspiranti a livello provinciale.
Nel report dovrà essere indicata anche la data presunta del successivo turno.
A partire da tale comunicazione, i dirigenti scolastici potranno procedere allo scorrimento delle graduatorie di istituto per le sole classi di concorso o tipologie di posto indicate dall’Ufficio, sia per le disponibilità già presenti sia per quelle sopravvenute.
In questo modo le scuole non dovranno attendere l’esaurimento generale delle GPS provinciali per tutte le classi di concorso, ma potranno agire in maniera mirata per gli insegnamenti per i quali sia stata comunicata l’assenza di aspiranti disponibili a livello provinciale.
La gestione asincrona può rappresentare un miglioramento in termini di rapidità, ma richiede indicazioni nazionali univoche per evitare interpretazioni difformi tra territori.
Interpelli: prima le graduatorie viciniori
La circolare interviene anche sulla procedura degli interpelli.
Prima di pubblicare un interpello, la scuola dovrà verificare l’assenza di candidati convocabili nella propria graduatoria di istituto. Inoltre, tramite una nuova funzionalità tecnica del SIDI, dovrà consultare le graduatorie delle altre scuole della provincia secondo l’ordine di viciniorità.
Solo dopo l’esaurimento della graduatoria di istituto della scuola interessata e delle graduatorie delle scuole viciniori, il dirigente scolastico potrà procedere alla pubblicazione dell’interpello.
La finalità è evitare il ricorso immediato e non governato agli interpelli, rafforzando il principio di utilizzo ordinato delle graduatorie disponibili.
Gli avvisi di interpello sono finalizzati al reclutamento di docenti forniti dell’abilitazione o, per i posti di sostegno, della relativa specializzazione; in subordine, del titolo di studio.
Sono pubblicati sul sito dell’istituzione scolastica e copia degli avvisi viene altresì inviata all’Ufficio scolastico territorialmente competente – con modalità stabilite a livello locale – che provvede alla pubblicazione sul proprio sito in un’apposita sezione.
Spezzoni, posti orario e ore pari o inferiori a sei
La circolare dedica spazio anche alla gestione degli spezzoni e dei posti orario. L’articolo 2, comma 3, dell’Ordinanza ministeriale, al fine di ridurre il numero dei contratti a tempo determinato e di rendere disponibili agli aspiranti contratti economicamente più rilevanti, prevede per ogni grado di scuola l’aggregazione territoriale di tutte le disponibilità orarie che non costituiscono posto intero o cattedra, sulla base dei medesimi criteri utilizzati per la costituzione delle cattedre orario esterne nella scuola secondaria.
Gli Uffici dovranno determinare le catene di associabilità, privilegiando la formazione di posti interi, cattedre o aggregazioni con la maggiore consistenza oraria possibile. In linea generale, gli spezzoni dovranno essere aggregati senza procedere a frazionamenti artificiosi.
Dovranno inoltre essere rispettati i limiti ordinari relativi alla costituzione delle cattedre orario esterne, con particolare riferimento al numero massimo di sedi e comuni e all’individuazione della sede principale competente per la gestione del rapporto di lavoro.
Spezzoni pari o inferiori a sei ore nella scuola secondaria
Il dirigente scolastico verifica la possibilità di attribuire le frazioni orarie pari o inferiori a 6 ore, con il loro consenso, ai docenti con contratto a tempo indeterminato in servizio nella scuola medesima nell’anno scolastico 2026/2027, forniti di specifica abilitazione o specializzazione per l’insegnamento, come ore aggiuntive oltre l’orario d’obbligo, fino al limite di 24 ore settimanali.
A tal fine, entro il 15 luglio, sulla base degli esiti della mobilità, verifica la disponibilità in tal senso dei docenti titolari nell’istituzione scolastica nell’anno scolastico 2026/2027, acquisendone agli atti le risultanze.
Conseguentemente, entro il 20 luglio il dirigente scolastico segnalerà all’Ufficio scolastico territorialmente competente le classi di concorso per le quali abbia verificato la disponibilità dei docenti titolari a svolgere ore aggiuntive oltre l’orario d’obbligo. Qualora, all’esito della mobilità di fatto, nelle classi di concorso di cui al periodo precedente risultino ancora disponibili spezzoni non superiori a 6 ore, l’Ufficio rilascerà il nulla osta a procedere con l’assegnazione interna.
Tutti gli eventuali spezzoni non assegnati alla scuola sulla base di quanto previsto al periodo precedente saranno utilizzati dall’Ufficio al fine della costituzione dei posti orario.
Eventuali spezzoni orari pari o inferiori a sei ore settimanali residuati dalle aggregazioni di cui sopra, sono attribuiti dopo l’inizio dell’anno scolastico, con il loro consenso, ai docenti in servizio nella scuola medesima, forniti di specifica abilitazione o specializzazione per l’insegnamento di cui trattasi, prioritariamente al personale con contratto a tempo determinato avente titolo al completamento di orario e, successivamente, al personale con contratto ad orario completo, prima a tempo indeterminato, poi a tempo determinato.
In subordine, le istituzioni scolastiche provvederanno alla copertura delle disponibilità residue mediante lo scorrimento delle graduatorie di istituto di I e di II fascia.
Completamento orario
Un aspetto particolarmente significativo riguarda il completamento orario.
La circolare evidenzia che, a differenza di quanto accadeva in passato, il diritto al completamento in caso di conferimento di posti non interi non è subordinato ad alcuna condizione e, pertanto, l’aspirante cui è conferita una supplenza a orario non intero conserva titolo, in relazione alle utili posizioni occupate nelle diverse graduatorie di supplenza, a conseguire il completamento d’orario, esclusivamente nell’ambito della provincia di inserimento, fino al raggiungimento dell’orario obbligatorio di insegnamento previsto per il corrispondente personale di ruolo, tramite altre supplenze a orario non intero.
Va tuttavia rimarcato che la disciplina prevede due distinte modalità di gestione, come di seguito rappresentato:
- qualora avvenga tramite conferimento di uno spezzone orario fino al termine delle attività didattiche, sulla base dello scorrimento delle graduatorie provinciali o, in caso di incapienza, delle graduatorie di istituto, il completamento è conseguibile senza frazionare le relative disponibilità (art. 12, c. 12, dell’Ordinanza ministeriale);
- qualora avvenga tramite conferimento di uno spezzone orario con supplenza breve e saltuaria, sulla base dello scorrimento delle graduatorie di istituto, il completamento è conseguibile anche mediante il frazionamento orario delle relative disponibilità, salvaguardando in ogni caso l’unicità dell’insegnamento nella classe e nelle attività di sostegno, verificata la compatibilità oraria delle relative prestazioni di servizio (art. 14, c. 19, dell’Ordinanza ministeriale).
Pertanto, per le supplenze brevi il completamento può avvenire anche con frazionamento, fermo restando il rispetto dell’unicità dell’insegnamento nella classe e nelle attività di sostegno, oltre alla compatibilità oraria.
Si tratta di un punto operativo particolarmente importante per le scuole, che dovranno applicare criteri uniformi nella gestione delle disponibilità e dei completamenti.
Docenti di ruolo: supplenze solo su posto intero
Per i docenti di ruolo che partecipano alle procedure di conferimento delle supplenze ai sensi del CCNL, sarà inibita a sistema la possibilità di inserire tra le preferenze gli spezzoni orari.
Tali aspiranti potranno indicare esclusivamente posti interi, in coerenza con il vincolo contrattuale che consente l’accettazione di rapporti a tempo determinato solo su posto intero e per incarichi di durata non inferiore al 30 giugno o al 31 agosto.
Aspiranti con titolo estero inseriti con riserva
La circolare richiama anche la situazione dei docenti inseriti con riserva, in particolare per titoli conseguiti all’estero.
In questi casi, gli aspiranti potranno essere destinatari di contratti con clausola risolutiva, subordinati all’esito positivo del procedimento di riconoscimento del titolo.
Il contratto potrà quindi essere risolto qualora il titolo non venga riconosciuto secondo le modalità previste dalla normativa vigente.
Scuola primaria: ore di programmazione e lingua inglese
Per la scuola primaria viene introdotta una precisazione sull’acquisizione delle disponibilità orarie al sistema informativo.
A differenza di quanto avveniva negli scorsi anni, l’acquisizione delle disponibilità orarie al sistema informativo (cosiddetto INS) dovrà avvenire con riferimento alle sole ore curricolari, senza includere le ore di programmazione.
Sarà poi il sistema, una volta effettuati gli accorpamenti, a calcolare le ore di programmazione spettanti, entro i limiti previsti dal CCNL.
La circolare conferma inoltre che, qualora residuino ore di lingua inglese dopo la copertura dei posti comuni, tali ore saranno assegnate agli aspiranti in possesso dei requisiti previsti dall’Ordinanza ministeriale.
Nelle convocazioni da graduatoria di istituto dovrà essere precisato che l’aspirante è convocato per la lingua inglese e deve possedere uno dei titoli richiesti.
Con riguardo alle sezioni di scuola dell’infanzia o nelle classi di scuola primaria che attuano la didattica differenziata Montessori, Pizzigoni e Agazzi, può essere convocato solo il personale in possesso del titolo di specializzazione che abiliti all’insegnamento nella specifica metodologia didattica iscritto negli appositi elenchi prodotti dal sistema informativo per le graduatorie ad esaurimento e, in subordine, il personale iscritto nelle graduatorie provinciali e nelle graduatorie di istituto.
Religione cattolica e attività alternative
Per l’insegnamento della religione cattolica, qualora l’Ordinario diocesano non disponga di un numero sufficiente di docenti qualificati per soddisfare tutto il fabbisogno orario nel territorio di sua competenza, stante l’esigenza prioritaria di assicurare il servizio, si potrà ricorrere a personale docente non ancora in possesso dei titoli di qualificazione previsti dal citato D.P.R. 175/12, purché inserito nei previsti percorsi formativi.
Tali docenti, ancorché impiegati su posti effettivamente vacanti e disponibili, dovranno essere assunti con contratti dal 01 settembre sino al termine delle lezioni. Ove poi il titolo di studio richiesto sia conseguito entro il 31 dicembre 2026, potrà darsi corso alla trasformazione del contratto in incarico annuale. Ove al contrario il titolo sia conseguito oltre tale data, quest’ultimo potrà essere fatto valere in termini contrattuali solo a far data dal 1° settembre 2027.
Per quanto attiene all’attività alternativa all’insegnamento della religione cattolica, si rammenta che:
- l’incarico dovrà essere attribuito prioritariamente al personale interamente o parzialmente a disposizione della scuola;
- in subordine, su base volontaria, al personale supplente già titolare di altro contratto con il quale sarà stipulato apposito contratto a completamento dell’orario d’obbligo, ovvero, nella scuola secondaria, a docenti dichiaratisi disponibili ad effettuare ore eccedenti rispetto all’orario d’obbligo;
- in tutti i casi sopra prospettati, l’incarico dovrà essere assegnato ai docenti che non prestino già servizio sulla classe.
- Da ultimo, eccezionalmente e in via del tutto residuale, stipulando contratti a tempo determinato con personale appositamente assunto.
In ogni caso, la durata del contratto dovrà essere limitata al periodo di effettiva permanenza delle esigenze di servizio.
Priorità Legge 104/1992 e riserve di posti
Tra le disposizioni comuni, la circolare chiarisce anche l’applicazione della priorità nella scelta della sede ai sensi della legge 104/1992.
Tale priorità opera esclusivamente tra posti della stessa durata e dello stesso valore economico e non consente di superare altri aspiranti collocati in posizione migliore in graduatoria.
Si chiarisce, inoltre, che:
- per gli aspiranti in condizione di disabilità di cui all’articolo 21, e al comma 6 dell’articolo 33 della legge n. 104/1992, la priorità di scelta si applica, nell’ambito dei criteri prima specificati, nei confronti di qualsiasi sede scolastica;
- mentre, per gli aspiranti che assistono parenti in condizioni di disabilità di cui ai commi 5 e 7 del medesimo articolo 33, il beneficio risulta applicabile, previa attenta e puntuale verifica da parte dell’Ufficio competente, per le scuole ubicate nel medesimo comune di domicilio della persona assistita o, in carenza di disponibilità in tale comune, in comune viciniore.
Trovano inoltre applicazione, anche per le supplenze annuali e fino al 30 giugno, le riserve di posti previste dalla legge 68/1999, dal decreto legislativo 66/2010 e dal decreto legislativo 40/2017.
Stipula del contratto e differimento della presa di servizio
La circolare ribadisce che i contratti a tempo determinato devono sempre indicare il termine.
Una volta perfezionata la stipula attraverso il sistema informativo, saranno immediatamente fruibili gli istituti di aspettativa e congedo previsti dal CCNL.
Resta inoltre possibile differire la presa di servizio nei casi previsti dalla normativa, come maternità, malattia e infortunio.


