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Supplenze: divieto di conferire supplenze per il primo giorno di assenza, fatta salva la tutela dell’offerta formativa

La circolare supplenze per l’anno scolastico 2019\2020 richiama l’attenzione sulle prescrizioni contenute nell’art. 1, comma 333, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di Stabilità 2015), che ha introdotto il divieto di conferire al personale docente, per il primo giorno di assenza del titolare, le supplenze brevi.

Tuttavia, la stessa legge e la successiva nota 2116/15 subordinano tale limitazione alla possibilità di tutelare l’offerta formativa (“Ferme restando la tutela e la garanzia dell’offerta formativa”).

Pertanto il divieto di conferire supplenze per supplenze per il primo giorno di assenza dal titolare non è assoluto ma in casi eccezionali il Dirigente Scolastico potrà procedere alla nomina del supplente qualora sia compromesso il diritto allo studio degli alunni e, in particolare, qualora non possano essere utilizzati efficacemente i docenti assunti nell’organico di potenziamento

LA NOTA N. 2116 DEL 30 SETTEMBRE 2015
Il MIUR nella nota n. 2116 del 30/09/2015 ha previsto la possibilità di superamento del suddetto divieto, in circostanze particolari, qualora sia compromesso il diritto allo studio degli alunni, ma fino all’attivazione dei posti dell’organico di potenziamento dell’offerta formativa. La stessa nota infatti indica che: 

A fronte delle segnalazioni, con le quali numerosi dirigenti scolastici stanno portando all’attenzione di questo Ministero le situazioni problematiche in cui vengono a trovarsi le istituzioni scolastiche a seguito del divieto, di cui all’art. 1, commi 332 e 333, della legge 190/2014, del conferimento di supplenze brevi per la sostituzione di personale docente e del personale A.T.A., si ritiene opportuno precisare quanto segue. Per quanto riguarda le assenze del personale docente, si richiama l’attenzione su quanto già previsto dall’articolato della Legge sopra indicata al comma 333 in merito alla tutela e alla garanzia del diritto allo studio. Ricordando, in ogni caso, che a conclusione del piano straordinario di assunzioni, sarà possibile provvedere alla sostituzione del personale assente anche mediante l’utilizzo dell’organico del potenziamento che verrà assegnato ad ogni istituzione scolastica”.

Il dirigente scolastico può effettuare le sostituzioni dei docenti assenti fino a 10 giorni con il personale dell’organico dell’autonomia, quindi con i docenti di potenziamento.

Pertanto, in base ai chiarimenti del Miur, si ritiene che nel caso l’istituzione scolastica sia impossibilitata a utilizzare efficacemente i docenti assunti nell’organico di potenziamento, potrà procedere all’assunzione di un supplente dal primo giorno dell’assenza per garantire agli alunni il diritto alle lezioni. Questo potrà avvenire o nel caso di assenza dei docenti di potenziamento oppure perché tali docenti insegnano materie non presenti nel percorso di studio degli studenti.

Circolare supplenze per l’anno scolastico 2019\2020
Nota n. 2116 del 30/09/2015

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