lunedì, Marzo 24, 2025
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Supplenze da graduatorie d’istituto: convocazione tramite email e termine di preavviso [Chiarimenti]

Le Graduatorie Provinciali per le supplenze (in sigla GPS) sono graduatoriee provinciali utilizzate per il conferimento delle supplenze al 30 giugno e al 31 agosto.

Per tali supplenze la competenza spetta agli ambiti territoriali provinciali (c.d. uffici scolastici) attraverso la pubblicizzazione nell’albo e nel sito web dell’ambito territoriale stesso. 

Nel caso di esaurimento delle graduatorie provinciali per le supplenze, anche per le supplenze al 30 giugno e al 31 agosto, si attinge dalle graduatorie d’istituto. 

In caso di esaurimento o incapienza delle GPS, i dirigenti scolastici provvedono a utilizzare le graduatorie di istituto.

Confronto GI GPS

CONFERIMENTO DELLE SUPPLENZE DALLE GRADUATORIE D’ISTITUTO
Le graduatorie d’istituto sono graduatorie relative alle singole scuole ricavate dalle GPS. All’atto dell’inserimento nelle graduatorie provinciali per le supplenze, l’aspirante ha avuto infatti la possibilità di scegliere fino a 20 istituzioni scolastiche ai fini del conferimento delle supplenze da graduatorie d’istituto. 

I candidati sono presenti nelle graduatorie delle 20 scuole scelte con lo stesso punteggio con cui sono presenti nelle GPS. 

Le graduatorie d’istituto vengono utilizzate per:

  • Le supplenze temporanee.
  • Le supplenze annuali al 30 giugno\31 agosto nel caso di esaurimento delle GPS (in tal caso infatti si attinge dalle graduatorie d’istituto).
  • Per le supplenze relative a posti che si rendono vacanti e disponibili dopo il 31 dicembre. In tal caso infatti qualsiasi supplenza può avere come termine ultimo solo la fine delle lezioni. 

Ai fini del conferimento delle supplenze, le istituzioni scolastiche attraverso la procedura informatica di consultazione delle proprie graduatorie, procedono alla convocazione (sempre tramite procedura informatica, quindi tramite e-mail) dei soli aspiranti che siano nelle condizioni di accettare le supplenze, e cioè:

  • aspiranti totalmente inoccupati; 
  • aspiranti occupati, che mantengono titolo al completamento dell’orario di insegnamento ai sensi dell’art.12, comma 10 dell’O.M. 112/2022.

Per quanto riguarda il preavviso:
  • Nel caso di supplenze pari o superiori a 30 giorni, la proposta di assunzione deve essere trasmessa almeno 24 ore prima del termine stabilito per la risposta da parte dell’aspirante.
  • Per le supplenze inferiori a 30 giorni, la proposta di  assunzione deve essere trasmessa con un preavviso di almeno 12 ore (la precedente O.M. 60/2020 non prevedeva alcun termine in questo caso).
Una volta scaduto il termine, il Dirigente scolastico, acquisite le disponibilità da parte degli aspiranti, individua il destinatario della supplenza medesima, assegnando un termine massimo di 24 ore per la presa di servizio effettiva, salvo i casi previsti dalla normativa vigente.

La richiesta di disponibilità alla supplenza deve contenere:

  • i dati essenziali della supplenza (data di inizio, durata, orario settimanale, distinto con i singoli giorni di impegno);
  • il giorno e l’ora entro cui deve, tassativamente, pervenire la risposta;
  • le indicazioni di tutti gli idonei contatti della scuola. Nel caso in cui la scuola utilizzi la forma di comunicazione multipla diretta a più interessati, oltre ai precedenti, dovranno essere indicati:
  • l’ordine di graduatoria in cui ciascuno si colloca rispetto agli altri contestualmente
    convocati;
  • la data in cui sarà assegnata la supplenza, in modo che coloro che hanno fornito disponibilità e non sono risultati assegnatari della supplenza possano considerarsi liberi da ogni vincolo di accettazione.
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