In questi giorni gli uffici scolastici provinciali stanno pubblicando i bollettini relativi alle assegnazioni delle supplenze al 30 giugno\31 agosto.
Nel conferimento delle supplenze è prevista il diritto alla riserva di posti anche gli operatori volontari, che hanno concluso il servizio civile universale, senza demerito, come previsto dal DL 44/2023 (convertito nella legge n. 74/2023).
LA NORMATIVA
La riserva di posti è stata introdotta dal decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, secondo cui:
nei concorsi per l’assunzione di personale non dirigenziale indetti dalle amministrazioni pubbliche […] una quota pari al 15 per cento dei posti sia riservata a favore degli operatori volontari che hanno concluso il servizio civile universale senza demerito, “fermi restando i diritti dei soggetti aventi titolo all’assunzione ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68, e tenuto conto dei limiti previsti dall’articolo 5, primo comma, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e dall’articolo 52, comma 1-bis, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001”.
Il suddetto decreto è richiamato anche dall’O.M 88/2024 art. 12 comma 14 secondo cui:
in occasione del conferimento dei contratti di supplenza di cui al presente articolo sono disposte le riserve dei posti nei confronti delle categorie beneficiarie delle disposizioni di cui alla legge 12 marzo 1999 n. 68, di cui agli articoli 1014 e 678 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, di cui all’articolo 1, comma 9-bis, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74.
Si tratta quindi una normativa prevista in generale per tutte le procedure concorsuali o para concorsuali previste per l’assunzione di personale non dirigenziale (compresa naturalmente la procedura di assegnazione delle supplenze), nel limite del 15% dei posti disponibili.
I vari titoli di riserva complessivamente considerati (Legge 68/1999, servizio civile universale, riserva per i militari volontari congedati), non possono in ogni caso superare il 50% dei posti disponibili.
IL SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE
Occorre fare attenzione che la riserva trova applicazione solo nei confronti del servizio civile universale (e non anche del servizio civile nazionale).
Il servizio civile universale è stato istituito dal Decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40. Successivamente, con il sopra richiamato decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, è stata introdotta una riserva di posti pari al 15% a favore degli operatori volontari che hanno concluso il servizio civile universale senza demerito.
La riserva trova applicazione nei concorsi per l’assunzione di personale non dirigenziale indetti da qualsiasi amministrazione pubblica, compresa quindi l’amministrazione scolastica. Tale servizio deve essere dichiarato nell’apposita sezione (titoli di riserva) presente nella domanda di inserimento nelle GPS allegando obbligatoriamente l’attestazione scaricabile dal sito del Dipartimento delle politiche giovanili.
La riserva invece non trova applicazione a favore del personale che ha svolto il servizio civile come alternativa alla leva obbligatoria. In tal senso il Ministero dell’Istruzione e del Merito (MIM) ha pubblicato una FAQ Ufficiale.
D: Ho prestato servizio civile come alternativa alla leva obbligatoria. Posso farlo valere, ai fini del riconoscimento della riserva dei posti, come “Servizio civile universale”?
R: No. Il servizio civile alternativo alla leva obbligatoria non è assimilabile al servizio civile universale, in quanto quest’ultimo – istituito e disciplinato dal Decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40 – ha carattere volontario ed è svolto dai soggetti di età compresa tra i 18 e 29 anni non compiuti. Tale servizio potrà essere dichiarato nell’apposita sezione allegando l’attestazione scaricabile dal sito del Dipartimento delle politiche giovanili.
Parimenti non trova applicazione nei confronti di chi ha svolto in qualità di volontario il servizio civile nazionale.
SUPPLENZE DA GRADUATORIE D’ISTITUTO
Come tutti gli altri titoli di riserva, la riserva in parola opera esclusivamente per le supplenze conferite da GAE\GPS. Non opera (e non potrebbe operare) per le supplenze conferite da graduatorie d’istituto.