L’ambito territoriale di Bergamo ha emanato la nota 11223 del 2 settembre 2024 con la quale si fornisce riscontro ai reclami pervenuti.
All’esito della pubblicazione del bollettino di nomine a tempo determinato da GaE/GPS, decreto prot. 577 del 30 agosto 2024, sono pervenuti all’ufficio numerosi reclami che presentano nella maggioranza dei casi contenuti del medesimo tenore.
A tal proposito, premesso che avverso il provvedimento in oggetto può essere esperito ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni oppure ricorso giurisdizionale al competente T.A.R. entro 60 giorni, in risposta ai reclami di cui trattasi, si ritiene opportuno precisare quanto segue.
I reclami pervenuti vertono principalmente sulle due seguenti fattispecie:
- l’aspirante lamenta di essere stato superato in fase di nomina da docenti in posizione inferiore e/o con punteggio notevolmente più basso;
- l’aspirante lamenta di non aver ricevuto nomina o di aver ricevuto una nomina diversa da quella cui avrebbe avuto diritto.
SPIEGAZIONE
- Per quanto concerne l’ipotesi al punto 1), la spiegazione è che i candidati in posizione inferiore potrebbero beneficiare della precedenza di cui alla Legge n. 104/1992, secondo la quale, se il candidato beneficiario rientra nel contingente da assumere, sceglie la sede con precedenza rispetto a tutti gli altri, a seconda poi se si tratti di beneficio personale o assistenziale. Vi è poi il caso dei candidati “riservisti” beneficiari della Legge n. 68/1999, a cui spetta un posto intero ciascuno, in misura variabile della dotazione organica provinciale a seconda della tipologia (ad esempio, il 7% del contingente per le riserve per gli invalidi civili) per ciascuna classe di concorso. Il candidato riservista potrebbe anche essere assistito da un diritto di precedenza ai sensi della legge n. 104/1992, nel qual caso non solo entrerebbe a far parte del contingente, ma sceglierebbe prioritariamente la sede rispetto agli altri candidati. Fermi restando i diritti dei soggetti aventi titolo all’assunzione ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68, hanno diritto alla riserva del posto anche i volontari in ferma breve e ferma prefissata delle Forze armate congedati senza demerito ovvero durante il periodo di rafferma, nonché volontari in servizio permanente, come prescritto dal D.lgs. n. 66/2010. Tale riserva ammonta al 30% dei posti, nel rispetto del limite previsto dall’art. 5/1 del DPR 3/1957, secondo cui i posti riservati non possono superare la metà dei posti messi a concorso. Ancora, sempre fermi restando i diritti dei soggetti aventi titolo all’assunzione ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68, hanno altresì diritto alla riserva di posti anche gli operatori volontari, che hanno concluso il servizio civile universale, senza demerito, come previsto dal DL 44/2023 (convertito in legge n. 74/2023): per questi ultimi la riserva di posti è pari al 15% dei posti nei concorsi per l’assunzione di personale non dirigenziale (compresa naturalmente la procedura di assegnazione delle supplenze) e opera nel rispetto del limite previsto dall’art. 5/1 del DPR 3/1957.
- Per quanto riguarda l’ipotesi al punto 2), la motivazione è nell’istanza di scelta delle 150 sedi che il candidato ha prodotto entro il 7 agosto 2024. Il sistema informatico, nello scorrimento della graduatoria, fatti salvi i diritti di riserva e precedenza come sopra descritti, arrivato alla posizione del candidato “X”, se non individua fra le preferenze espresse da quel candidato nessuna delle sedi lasciate libere dai candidati che lo precedono per punteggio, preferenza, riserva o precedenza, automaticamente e inderogabilmente, considera il candidato rinunciatario e non gli attribuirà alcuna nomina per quella classe di concorso per l’intero anno scolastico in corso ai sensi dell’art. 12, comma 4, dell’ordinanza ministeriale n. 88/2024. Nelle successive fasi di nomina, le sedi divenute nuovamente disponibili – anche a seguito delle rinunce espresse dai candidati individuati nelle precedenti fasi di nomina – non saranno assegnate ai candidati che sono stati già “superati”. Il sistema informatico ripartirà infatti dall’ultimo candidato individuato per ciascuna classe di concorso all’esito della precedente fase di nomina, così come stabilito dall’art. 12, comma 10, dell’ordinanza ministeriale n. 88/2024 che qui si riporta per maggior evidenza: L’assegnazione dell’incarico rende le operazioni di conferimento di supplenza non soggette a rifacimento. La rinuncia all’incarico preclude, altresì, il rifacimento delle operazioni anche in altra classe di concorso o tipologia di posto. Le disponibilità successive che si determinano, anche per effetto di rinuncia, sono oggetto di ulteriori fasi di attribuzione di supplenze nei riguardi degli aspiranti collocati in posizione di graduatoria successiva rispetto all’ultimo dei candidati trattato dalla procedura, fatto salvo il diritto al completamento di cui al successivo comma 12.
Per maggiore chiarezza, si riporta un esempio esplicativo: se all’esito della prima fase di nomine a tempo determinato del personale docente ed educativo, per la classe di concorso A022, il sistema informativo si è arrestato al candidato X, in posizione 1150, alla seconda fase ripartirà dal candidato X, in posizione 1151, senza riconsiderare le domande dei candidati già “superati”. Le sedi possono essere assegnate al candidato solo se vi è perfetta coincidenza fra le preferenze espresse e la sede risultante libera per scorrimento. Sempre a titolo esemplificativo e non esaustivo rispetto alle casistiche, non potranno essere assegnate cattedre orario esterne (COE) con completamento in comune diverso a chi ha optato solo per le COE con completamento nello stesso comune, oppure corsi serali a chi non lo abbia espressamente richiesto e abbia indicato il corretto codice meccanografico del plesso nel quale si svolge il corso serale. Le su esposte considerazioni sono da intendersi come riscontro ai reclami riconducibili alle fattispecie esaminate. Il presente riscontro è da intendersi inoltre come avente valore anche in futuro per ogni analoga istanza che pervenga in relazione ai successivi turni di nomina.
La pubblicazione della presente nota sul sito web dello scrivente Ufficio ha valore di notifica a ogni effetto di legge.