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Supplenze da GAE/GPS e indicazione delle preferenze: quando si applicano le sanzioni per la rinuncia e la mancata presa di servizio [Chiarimenti]

Per la copertura delle supplenze annuali (31 agosto) e di quelle fino al termine delle attività didattiche (30 giugno) vengono utilizzate nell’ordine le GAE e le GPS. La competenza per l’attribuzione delle supplenze suddette spetta agli Ambiti Territoriali Scolastici ma quest’anno si procederà tramite un’unica piattaforma ministeriale.

Per gli eventuali posti residuati dalle nomine a livello provinciale e per la copertura delle supplenze temporanee vengono utilizzate le graduatorie di istituto, di cui è responsabile il Dirigente scolastico.
Confronto GI GPS

MODALITÀ DI CONVOCAZIONE
Diversamente dall’anno scorso quando le convocazioni sono avvenute secondo differenti modalità così come deciso dai vari ambiti territoriali (convocazioni in presenza, convocazioni telematiche tramite invio delle deleghe tramite email, convocazioni telematiche mediante apposite piattaforme o in videoconferenza), quest’anno le convocazioni per le supplenze da GPS/GAE avverranno secondo un’unica piattaforma ministeriale a livello nazionale.

CONVOCAZIONE IN MODALITÀ TELEMATICA

Nel caso in cui il candidato voglia indicare preferenze per più classi di concorso, potrà indicare la stessa scuola con riferimento a insegnamenti differenti, specificando per ciascuno di essi la disponibilità agli spezzoni, alle cattedre al 30 giugno/31 agosto, al completamento, alle COE, ecc. [Vedi immagine sottostante].

Inoltre è possibile dare disponibilità, per ciascuna singola scuola e insegnamento, anche per spezzoni, per supplenze annuali (31 agosto) o fino al termine delle attività didattiche (30 giugno), nonché esprimere disponibilità o meno per il completamento con altre scuole.

Le diverse opzioni: annuale, termine attività didattiche (30 giugno), spezzone, possono essere messe in ordine mediante frecciata per ogni preferenza di sede esprimibile.

MANCATA INDICAZIONE DELLA SEDE E RINUNCIA
In merito all’espressione delle preferenze è opportuno precisare quanto segue:

  • La mancata presentazione dell’istanza comporta la rinuncia alla partecipazione alla procedura. Questo significa che il candidato sarà considerato rinunciatario e non potrà ottenere, per quest’anno scolastico, supplenze al 30 giugno / 31 agosto, anche se successivamente dovessero emergere nuove disponibilità e dovessero esserci nuovi turni di nomina. Resta ferma la possibilità di ottenere supplenze dalle graduatorie d’istituto anche per il medesimo insegnamento. Si applica in questo caso la sanzione prevista per la rinuncia.
  • La mancata indicazione di talune sedi è intesa quale rinuncia per le sedi non espresse. Questo significa che, se il candidato non esprime preferenze per tutte le sedi disponibili, qualora al proprio turno di nomina il candidato non possa essere soddisfatto in relazione alle preferenze espresse sarà considerato rinunciatario con riferimento alle sedi per cui non abbia espresso preferenza, con conseguente perdita di assegnazione dell’incarico a tempo determinato per l’anno scolastico 2021/22. Anche in questo caso si applicherà la sanzione prevista per la rinuncia, quindi resta ferma la possibilità di ottenere supplenze da graduatorie d’istituto anche per il medesimo insegnamento.

COSA SUCCEDE NEL CASO DI RIFIUTO DELLA SEDE ASSEGNATA?
Nel caso in cui all’aspirante venga assegnata una delle sedi indicate nell’istanza, che però l’interessato intenda successivamente “rifiutare” (perché magari l’aveva indicata tra le ultime preferenze espresse), ciò si configurerà come “mancata presa di servizio(e non come semplice rifiuto) con la conseguente applicazione della relativa sanzione. Infatti, indicando le sedi nell’istanza, il candidato le ha già “preventivamente accettate” con la conseguenza che il successivo rifiuto comporterà la sanzione prevista per la mancata presa di servizio, prevista dall’art. 14 comma 1, punto II:

La mancata assunzione di servizio dopo l’accettazione, attuatasi anche mediante la presentazione preventiva didelega, comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze, sia sulla base delleGAE che delle GPS, nonché sulla base delle graduatorie di istituto, per il medesimo insegnamento“.

Pertanto, la sanzione in questo caso consisterà nella perdita della possibilità di conseguire altre supplenze, sia sulla base delle GAE\GPS, nonché anche sulla base delle graduatorie d’istituto, per il medesimo insegnamento. Resterà ferma la possibilità invece di ricevere altre convocazioni per altri insegnamenti, anche da GAE\GPS.

Quest’ultimo punto merita di essere precisato: la sanzione per la mancata presa di servizio non si estende agli altri insegnamenti. Occorre però considerare che, poiché le nomine da GAE\GPS per le varie classi di concorso avverranno contestualmente, chi rinuncia successivamente all’assegnazione di una supplenza di fatto non avrà la possibilità di ottenere incarichi nemmeno su altri insegnamenti, salvo che per disponibilità che dovessero emergere successivamente e per eventuali successivi turni di nomina e in ogni caso fatta salva la possibilità di accettare supplenze da graduatorie d’istituto. 

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