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I contratti a T.D. devono recare in ogni caso il termine (art. 41 CCNL). Addio alle supplenze FAD

LE SUPPLENZE FAD
Le supplenze FAD (fino ad avente diritto) sono stipulate ai sensi dell’art. 40 comma 9 della Legge 449/97. Si tratta di supplenze conferite temporaneamente, in attesa dell’assunzione degli aventi diritto.

Una delle cause più frequenti per cui viene assegnata una supplenza fino ad avente diritto è perché le graduatorie per l’anno scolastico in corso sono ancora in via di pubblicazione. Ciò può verificarsi sia in occasione degli aggiornamenti triennali delle graduatorie (GAE e graduatorie d’istituto) sia in occasione delle finestre annuali (per le GAE) o semestrali (per le graduatorie d’istituto).

Una supplenza fino ad avente diritto (o avente titolo) può essere lasciata per una qualsiasi supplenza con data certa nonché per una supplenza fino al termine delle lezioni, fino al termine delle attività didattiche (30 giugno) e per fino al termine dell’anno scolastico (31 agosto).

LE NOVITÀ INTRODOTTE DAL NUOVO CCNL COMPARTO SCUOLA 2016\2018
L’art. 41 del CCNL comparto scuola 2016\2018 del 19 aprile 2018 prevede che:

I contratti a tempo determinato del personale docente, educativo ed ATA devono recare in ogni caso il termine. Tra le cause di risoluzione di tali contratti vi è anche l’individuazione di un nuovo avente titolo a seguito dell’intervenuta approvazione di nuove graduatorie“.

Sulla base di questa nuova norma non è quindi più possibile conferire una supplenza FAD (Fino ad avente diritto) in quanto tutti i contratti dovranno recare in ogni caso il termine cioè la data conclusiva della supplenza. Questa deve corrispondere alla data in cui si conclude l’assenza del titolare nel caso di supplenza breve e saltuaria, mentre per quelle di durata annuale è connesso alla natura giuridica del posto (31 agosto se trattasi di posto vacante e disponibile, 30 giugno se posto di organico di fatto).

Tuttavia, come precisa lo stesso art. 41 del CCNL il contratto potrà essere risolto qualora, a seguito dell’intervenuta approvazione di nuove graduatorie, venga ed essere individuato un nuovo avente titolo.

L’espressione avente titolo, utilizzata in sostituzione della precedente avente diritto, ha creato non poca confusione. Nella sostanza i due termini sono da considerarsi come sinonimi.

La corretta applicazione dell’art. 41 del CCNL si realizza nel momento in cui nel contratto si appone come termine finale la scadenza naturale della supplenza (es. 30 giugno, 31 agosto) da risolvere anticipatamente al momento della pubblicazione delle graduatorie definitive. A tal fine nei relativi contratti, quando si è in presenza di graduatorie non ancora pubblicate e vi è il rischio di individuare un nuovo avente diritto, deve essere apposta la clausola risolutiva espressa.

Il presente provvedimento potrà essere risolto nel caso di individuazione di un nuovo avente titolo a seguito dell’intervenuta approvazione di nuove graduatorie“.

In tale contesto, benché manchino indicazioni scritte, sembrerebbe restare ferma la possibilità per il supplente di accettare un altro incarico, se più vantaggioso, stante l’aleatorietà della situazione. In altri termini, una supplenza con clausola risolutiva espressa potrebbe essere lasciata per altra supplenza senza clausola risolutiva espressa.


QUANDO PUÒ ARRIVARE UN NUOVO AVENTE TITOLO
L’avente titolo (o avente diritto) può intervenire in diverse occasioni. Proviamo a fare degli esempi concreti.

  1. In occasione degli aggiornamenti triennali delle graduatorie (soprattutto graduatorie d’istituto ma anche graduatorie ad esaurimento), dalla pubblicazione delle nuove graduatorie aggiornate potrebbero emergere nuovi aventi titolo (ad esempio, docenti che avendo conseguito il titolo abilitante vengono collocati in seconda fascia scavalcando i docenti di terza fascia oppure docenti che in virtù di un maggiore punteggio riescono a scavalcare altri docenti sia in II fascia che in III fascia).
  2. In occasione delle finestre semestrali di aggiornamento delle graduatorie d’istituto, potrebbero analogamente essere individuati nuovi aventi titolo (es: docenti abilitati all’estero con relativo riconoscimento che si inseriscono in II fascia e che, pertanto scavalcano tutti i docenti di III fascia oppure docenti di II fascia che inseriscono il titolo di sostegno e, pertanto, vengono ad avere diritto alla priorità per le supplenze su posto di sostegno).

LA RATIO SOTTOSTANTE ALLA NORMA
L’introduzione dell’obbligo di indicare la data di scadenza ha lo scopo di porre fine al dilagare delle cosiddette “nomine fino all’arrivo dell’avente diritto” (FAD) di cui all’art. 40 comma 9 della Legge 449/97, pratica che in effetti rappresenta un autentico obbrobrio giuridico per contratti cui si applica il Codice civile e soprattutto causa del continuo carosello di personale, sia docente che ATA, anche ad anno scolastico abbondantemente avviato.

Tuttavia, la nuova norma si scontra in concreto con i ritardi del MIUR nella gestione delle graduatorie e col fiorire di soluzioni organizzative variegate a livello locale, che mal si conciliano con la necessità di assicurare un regolare avvio dell’anno scolastico senza ricorrere a nomine con carattere di provvisorietà.

LE PROBLEMATICHE CONNESSE ALLA NUOVA NORMATIVA
Purtroppo, l’applicazione della nuova norma contenuta nell’art. 41 del nuovo CCNL comparto scuola, in mancanza di chiare e precise indicazioni da parte del Ministero, sta avvenendo in maniera non uniforme da parte delle scuole e degli uffici scolastici. Ciò anche perché il SIDI (Sistema Informativo Dell’Istruzione) non contempla la possibilità di inserire la clausola risolutiva espressa.

Così, infatti, i sindacati rappresentativi (CGIL, CISL e UIL) hanno chiesto al MIUR di fornire indicazioni univoche:

Poiché risulta a queste Organizzazioni sindacali che, in caso di conferimento di supplenza in attesa di graduatoria definitiva, vengono applicate modalità differenti da territorio a territorio circa l’apposizione del termine di scadenza dei contratti a tempo determinato, in molti casi disattendendo quanto espressamente indicato dall’articolo 41 del CCNL richiamato in oggetto, si chiede con urgenza l’emanazione di una nota, da parte di codesto Ministero, di chiarimento e precisazione, anche al fine di evitare eventuali disfunzioni e l’attivazione di probabile contenzioso.

Si chiede inoltre, essendo la materia oggetto di relazioni sindacali, un’informativa sul merito con particolare riguardo alle graduatorie da utilizzare”.

FLC CGIL
Francesco Sinopoli
CISL SCUOLA
Maddalena Gissi
UIL SCUOLA
Giuseppe Turi

 

Le soluzioni adottate dai Dirigenti Scolastici e degli Uffici scolastici per l’anno scolastico 2018\2019 sono state le più variegate:

  1. attendere il 21 settembre (data di ripubblicazione delle graduatorie aggiornate) prima di procedere alle nomine;
  2. stipulare contratti con una scadenza arbitraria di 10\15 giorni di giorni in attesa della pubblicazione delle graduatorie aggiornate;
  3. oppure ancora inserire nei contratti la giusta data di scadenza (es.: 31 agosto, 30 giugno o la data di rientro del titolare), ma apponendo una clausola risolutiva espressa legata alla pubblicazione di nuove graduatorie.

Tuttavia, in mancanza di precise e chiare indicazioni da parte del MIUR, tutte le soluzioni sono segnate da evidenti limiti. La soluzione di cui al n. 1 costringe le scuole ad attendere la nuova pubblicazione delle graduatorie (21 settembre, salvo ritardi) prima di procedere alle nomine del personale (docenti e ATA) indispensabili per il funzionamento delle scuole.

La soluzione di cui al punto n. 2 non è praticabile quando si tratta di posti vacanti e disponibili perché in tal caso il SIDI non permette di inserire contratti di breve durata. Inoltre, il personale che spesso deve spostarsi a migliaia di Km da casa, è restio ad accettare supplenze di così breve durata.

L’orientamento prevalente è quello di stipulare contratti con la scadenza corretta (31 agosto o 30 giugno), inserendo la clausola risolutiva legata all’eventuale produzione di nuove graduatorie (si veda, in tal senso la nota dell’USR Piemonte). In tal caso, il problema è legato al fatto che benché il contratto sia formalmente con data certa, è presente il rischio che subentri un nuovo avente titolo in virtù della pubblicazione delle nuove graduatorie e che, di conseguenza, il contratto si risolva.

In tale ultima circostanza, inoltre, si pongono ulteriori interrogativi:

  1. può un docente che ha sottoscritto un contratto con clausola risolutiva espressa accettare un altro incarico, più vantaggioso, stante l’aleatorietà della situazione ? La risposta sembra essere positiva, ma mancano delle indicazioni certe.
  2. in seguito alla pubblicazione delle nuove graduatorie, per i contratti con clausola risolutiva espressa si procederà alla riconvocazione in ogni caso oppure solo nell’ipotesi in cui vi sarà un nuovo avente titolo ? In base all’art. 41 del CCNL si dovrebbe procedere alla riconvocazione solamente nel caso in cui subentri un nuovo avente titolo. Diversamente non si dovrebbe procedere alla riconvocazione se le graduatorie rimangono immutate con la conseguenza che il docente che ha accettato la supplenza inizialmente proseguirà nella stessa. Tuttavia anche in questo caso mancano indicazioni certe.

FINESTRE SEMESTRALI E SUPPLENZE DA II FASCIA SU POSTO COMUNE
Per le supplenze conferite dalla II fascia delle graduatorie d’istituto, non si pongono particolari problemi, almeno per quanto riguarda le supplenze su posto comune, in quanto si può escludere che vi sia una modifica dell’ordine dei docenti abilitati. Infatti, nell’ambito delle finestre semestrali, i docenti abilitati (essenzialmente docenti laureati in SFP oppure docenti abilitati all’estero che abbiano ottenuto il riconoscimento in Italia) vengono inseriti negli elenchi aggiuntivi, in coda all’elenco dei docenti già inclusi.

Di conseguenza, il conferimento di tali supplenze potrà avvenire senza l’apposizione della clausola risolutiva espressa e i docenti individuati per la supplenza da graduatorie di II fascia non rischiano che il contratto venga risolto.

FINESTRE SEMESTRALI E SUPPLENZE DA II FASCIA SU POSTO DI SOSTEGNO
Maggiori problemi si pongono nel caso delle supplenze conferite su posto di sostegno. Com’è noto, infatti, queste devono essere conferite prioritariamente ai docenti inseriti nell’elenco aggiuntivo dei docenti di II fascia in possesso del titolo di specializzazione. Di conseguenza, in occasione delle finestre semestrali tale elenco sarà integrato dai nuovi docenti che hanno conseguito il titolo.

Si potrà verificare, pertanto, che in merito a una supplenza inizialmente conferita a docenti di II fascia sprovvisti di titolo, subentri un nuovo avente titolo (ad esempio, un docente di II fascia che ha conseguito il titolo di specializzazione e che viene inserito nell’elenco aggiuntivo). In tal caso la supplenza dovrà essere conferita apponendo la clausola risolutiva espressa.

FINESTRE SEMESTRALI E SUPPLENZE DA III FASCIA
Anche per le supplenze conferite dalla terza fascia d’istituto, la pubblicazione delle graduatorie aggiornate pone il problema dell’avente titolo perché, in seguito all’aggiornamento semestrale delle graduatorie, i docenti di terza fascia si troverebbero ad essere preceduti da tutti i neo inseriti in II fascia (ad esempio, abilitati esteri con relativo riconoscimento del titolo).

Pertanto, essendovi la possibilità dell’intervento di un nuovo avente diritto, l’indicazione del MIUR è quella di inserire, nei loro contratti, una clausola risolutiva espressa così come previsto dall’art. 41 del CCNL.

LA SOLUZIONE PER IL FUTURO
Nell’incontro che i sindacati rappresentativi hanno avuto con il Ministero è stata prospettata una possibile soluzione per il futuro, cioè quella di fare riferimento nelle convocazioni unicamente alla graduatoria in essere alla data della convocazione. Le nuove posizioni conseguenti agli aggiornamenti effettuati nelle finestre, saranno dunque utili solamente per le supplenze conferite successivamente alla data della pubblicazione delle graduatorie aggiornate. Ciò al fine di evitare una discontinuità del personale docente sullo stesso posto.

Il proposito del Ministro è quello di regolare la questione al momento dell’uscita della normativa che regolamenta il rinnovo delle graduatorie.

Tuttavia, come segnalato anche dal sindacato Snals, ciò potrebbe generare numerosi contenziosi attivati dai docenti che, in seguito alla pubblicazione delle graduatorie aggiornate, si verrebbero a trovare nelle posizioni utili per ottenere le supplenze conferite in data antecedente alla pubblicazione delle nuove graduatorie.

CCNL comparto scuola 2016\2018 del 19 aprile 2018
Nota USR Piemonte

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