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Supplenze brevi oltre il 30 giugno: devono essere gestite con la tipologia di contratto N29

I contratti di supplenza breve, annuale, fino al termine delle attività didattiche, gli incarichi di religione cattolica e le indennità di maternità devono essere censiti nel SIDI utilizzando esclusivamente le funzioni d’inserimento dell’applicazione Gestione Giuridica e Retributiva dei Contratti Scuola e trasmessi con le funzioni dell’applicazione al sistema NoiPA del MEF per attivarne pagamento (c.d. cooperazione applicativa con il MEF).

Con avviso pubblicato al SIDI il 22 giugno 2022, il Ministero ha ricordato che i contratti di supplenza breve e saltuaria gestiti con le funzioni SIDI CoopApp non potranno avere data termine oltre il 30 di giugno.

Per la proroga oltre predetta data è disponibile il contratto N29 da stipularsi in continuità con il precedente. Infatti con questa tipologia di contratto è possibile gestire nomine a personale già titolare di contratto di supplenza breve nel mese di giugno e che debba proseguire il servizio nei casi previsti dalla normativa.

Con il contratto N29 potranno essere gestiti rapporti di lavoro di supplenza breve per la copertura di eventuali esigenze dopo il 30 giugno, per lo svolgimento delle operazioni di verifica ed integrazione scrutinio finale a cui il supplente, già titolare di un contratto breve e saltuario, dovrà partecipare nei casi previsti dalla specifica normativa in materia.

Il medesimo contratto potrà essere applicato, previa autorizzazione dell’ufficio scolastico regionale, anche al personale ATA di segreteria come previsto dalla normativa di riferimento sempre in continuità con il contratto precedente chiusosi il 30 di giugno.

L’eventuale esigenza di coprire periodi di settembre per attività residuali legate alla verifica degli esiti nonché alla integrazione dello scrutinio finale per il personale docente supplente breve delle scuole secondarie di primo e secondo grado, potrà essere soddisfatta con un ulteriore contratto di proroga N29 che abbia inizio dopo il 31 agosto, ma che si concluda entro il 30 settembre.

Esclusivamente per il personale docente potranno essere trattati anche alcuni casi particolari, quale la eventuale necessità di sostituire un supplente già parte di un contratto N29, mediante l’opzione “proroga particolare”

Per il personale ATA non è invece previsto il flag “proroga particolare”.

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