ASSENZE DI UN SOLO GIORNO
La legge di stabilità 2015 (legge 190/2014 art. 1 comma 333) ha stabilito che i dirigenti scolastici non possono conferire supplenze brevi per il primo giorno di assenza del docente. Tuttavia, la stessa legge e la successiva nota 2116/15 subordinano tale limitazione alla possibilità di tutelare l’offerta formativa (“Ferme restando la tutela e la garanzia dell’offerta formativa”).
UTILIZZO PER LE SUPPLENZE DEI DOCENTI DELL’ORGANICO DELL’AUTONOMIA
L’art.1, comma 85, della stessa legge 107/15 prevede che il dirigente scolastico può effettuare le sostituzioni dei docenti assenti fino a 10 giorni con il personale dell’organico dell’autonomia prevedendo altresì che laddove il personale in questione venga impiegato in gradi di istruzione inferiore (es. docente della scuola primaria impegnato nella scuola dell’infanzia), esso conserva la medesima retribuzione del grado di istruzione di appartenenza. Quindi, i docenti di potenziamento possono essere utilizzati per la copertura delle supplenze brevi fino a 10 giorni.
Se non ché, il nuovo CCNL stipulato per il triennio 2016\2018, limita fortemente questa possibilità. Infatti, l’art. 28, comma 1, del CCNL, prevede che all’inizio dell’anno scolastico, dopo aver assicurato la piena e integrale copertura dell’orario previsto dagli ordinamenti, il collegio dei docenti delibera le modalità di utilizzo delle ore dell’organico dell’autonomia, sia di quelle destinate allo svolgimento delle attività di potenziamento dell’offerta formativa che quelle utilizzate per attività di tipo organizzativo.
Solo le eventuali ore non programmate nel PTOF, in nessuna delle suddette attività, potranno essere destinate alle supplenze sino a dieci giorni.
SOSTITUZIONE CON DOCENTI IN SOPRANNUMERO O CON ORE A DISPOSIZIONE
Per quanto riguarda la sostituzioni del personale assente temporaneamente, come indicato dalla nota 9839 dell’8 novembre 2019, occorre procedere prioritariamente con personale della scuola in soprannumero o con ore a disposizione o di contemporaneità non programmata in applicazione di quanto previsto dall’art. 28, commi 5 e 6, del CCNL/07 ed, in subordine, mediante l’attribuzione di ore eccedenti a personale in servizio e disponibile nella scuola fino ad un massimo di 6 ore settimanali oltre l’orario d’obbligo.
Per docenti a disposizione si intendono coloro che devono completare l’orario di cattedra, o che, per situazioni particolari, siano senza classe (viaggi, stage, visite aziendali, ecc.) oppure siano rientrati dopo il 30 aprile a disposizione della scuola. Ovviamente per l’eventuale personale in soprannumero a disposizione la prestazione di 18 ore settimanali è obbligatoria.
SOSTITUZIONE DEI DOCENTI MEDIANTE ORE ECCEDENTI PER LA SOSTITUZIONE DEI COLLEGHI ASSENTI
La sostituzione dei colleghi assenti potrà essere effettuata mediante il ricorso a insegnanti in servizio presso l’istituto che si rendono disponibili ad effettuare ore eccedenti all’orario obbligatorio (nel caso di assenze di durata non superiore ai 15 giorni).
L’istituto delle ore eccedenti, considerato l’ammontare limitato delle risorse disponibili, annualmente definito e di celere esaurimento, ha natura emergenziale ed ha come finalità lo specifico obiettivo di consentire la sostituzione immediata e limitata nel tempo del docente assente, in attesa della nomina del supplente temporaneo avente diritto.
Il CCNL 2016/2018 all’art. 40 fa confluire all’interno del Fondo per il miglioramento dell’offerta formativa le risorse già previste nel precedente contratto nazionale per le ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti. Queste risorse sono oggetto di contrattazione integrativa d’istituto e possono essere usate per retribuire il personale docente che effettua sostituzioni.
In altri termini, le scuole possono provvedere con le proprie risorse di personale docente, fino ad un massimo di 15 giorni, mediante l’attribuzione ai docenti in servizio di un orario massimo di 24 ore settimanali (Tali disposizioni sono contenute nell’art. 22, comma 6, della legge finanziaria 28.12.2001, n. 449 in combinazione col comma 4 del medesimo articolo, e secondo l’art. 7, comma 3, del Regolamento in materia di supplenze al personale docente ed educativo di cui al D.M. n. 131 del 13.6.2007).
SCISSIONE DELLE COMPRESENZE E UTILIZZO DEI DOCENTI DI SOSTEGNO
La sostituzione dei colleghi assenti attraverso la scissione delle compresenze previste da norme di legge o dagli ordinamenti o dal PTOF (insegnante di sostegno, tempo prolungato nella media, laboratori con ITP nelle superiori, ecc.) non è consentita, se non in casi di emergenza, limitati nel tempo e non altrimenti risolvibili, in quanto introduce un depauperamento dell’attività didattica e lede il diritto allo studio (come già indicato anche da pronunciamenti della magistratura). In particolare, per i docenti di sostegno la nota 9839 dell’8 novembre 2010 precisa che “Appare opportuno richiamare l’attenzione sull’opportunità di non ricorrere alla sostituzione dei docenti assenti con personale in servizio su posti di sostegno, salvo casi eccezionali non altrimenti risolvibili“.
Pertanto sarà possibile effettuare le “sostituzioni” con personale in servizio su posti di sostegno, solamente in casi veramente eccezionali.
RIPARTIZIONE DEGLI ALUNNI NELLE CLASSI
La divisione degli alunni nelle classi che è una prassi molto comune, deve ritenersi irregolare poiché lede il diritto allo studio sia degli alunni “distribuiti” sia di quelli che li “accolgono” oltre a determinare spesso problemi di salute, di sicurezza e di agibilità delle aule.
RICORSO AI SUPPLENTI PER ASSENZE INFERIORI A 5 GIORNI NELLA SCUOLA PRIMARIA\INFANZIA E A 15 GIORNI NELLA SCUOLA SECONDARIA
Nel caso in cui le soluzioni indicate (sostituzione con personale in esubero, con ore a disposizione, con attribuzione di ore eccedenti nel limite delle risorse assegnate) non risultino praticabili o sufficienti, i dirigenti scolastici, al fine di garantire ed assicurare il prioritario obiettivo del diritto allo studio e della piena funzionalità delle attività didattiche, possono provvedere alla nomina di personale supplente in ogni ordine e grado di scuola anche nel caso di assenza del titolare per periodi inferiori a 5 giorni nella scuola primaria, come previsto dall’art. 28, c. 5 del CCNL e a 15 giorni nella scuola secondaria, fermo restando quanto previsto in merito alla procedura semplificata per la nomina del supplente nella scuola dell’infanzia e primaria per assenze fino a 10 giorni dall’art. 5, c. 6 e art. 7, c. 7 del vigente Regolamento delle supplenze.
Pertanto, in casi eccezionali per garantire l’obiettivo prioritario del diritto allo studio, il Dirigente Scolastico potrà provvedere alla convocazione del supplente anche per supplenze inferiori a 15 giorni (nella scuola secondaria) e 5 giorni (nella scuola primaria e dell’infanzia).
Nota n. 9839 dell’8 novembre 2010
Nota n. 14991 del 6 ottobre 2009
Nota n. 2116 del 30 settembre 2015
CCNL 2016\2018 comparto scuola