domenica, Febbraio 9, 2025
HomeSupplenzeSupplenze annuali, al termine delle attività didattiche e al termine delle lezioni....

Supplenze annuali, al termine delle attività didattiche e al termine delle lezioni. La disciplina.

La disciplina delle supplenze è contenuta all’art. 2 comma 4 dell’O.M. 60/2020 che sostanzialmente ricalca quanto previsto dal DM 131 del 13 giugno 2007, c.d. Regolamento delle supplenze.

In subordine alle operazioni di cui ai commi precedenti, si provvede con la stipula di contratti a tempo determinato secondo le seguenti tipologie:

a)supplenze annuali per la copertura delle cattedre e posti d’insegnamento, su posto comune o di sostegno,vacanti e disponibilientro la data del 31 dicembre e che rimangano presumibilmente tali per tutto l’anno scolastico;

b) supplenze temporanee sino al termine delle attività didattiche per la copertura di cattedre e posti d’insegnamento, su posto comune o di sostegno,non vacanti ma di fatto disponibili, resisi tali entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell’anno scolastico e per le ore di insegnamento che non concorrano a costituire cattedre o posti orario;

c) supplenze temporanee per ogni altra necessità diversa dai casi precedenti.

Pertanto qualora non sia possibile la copertura di posti o ore di insegnamento con personale docente di ruolo facente parte dell’organico dell’autonomia si provvede con la stipula di contratti a tempo determinato che sono distinguibili in diverse categorie.

CATTEDRE VACANTI E DISPONIBILI
Qualora prima del 31 dicembre si renda necessario coprire cattedre vacanti e disponibili cioè cattedre prive di titolare, si provvede alla loro copertura mediante supplenze annuali (31 agosto).

CATTEDRE NON VACANTI MA DI FATTO DISPONIBILI
Sempre prima del 31 dicembre qualora si rendano disponibili cattedre non vacanti ma di fatto disponibili (esiste un titolare ma questo è assente per ragioni varie quali, ad esempio, malattie, aspettative, assegnazioni provvisorie, utilizzazioni, ecc.), si provvede alla loro copertura mediante supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche (30 giugno).

CATTEDRE E POSTI IN ORGANICO DI FATTO
Si procede con il conferimento di supplenze fino al termine delle attività didattiche (30 giugno) anche per la copertura delle cattedre e posti costituitisi in organico di fatto per aumento del numero delle classi e degli alunni, compresi i posti in deroga sui posti di sostegno.

SUPPLENZE PER SPEZZONI ORARI CHE NON COSTITUISCONO UNA CATTEDRA
Analogamente si procede al conferimento di supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche (30 giugno) anche per le ore di insegnamento che non costituiscono una cattedra o posto orario (inferiori alle 18 ore nella scuola secondaria, alle 24 ore nella scuola primaria e 25 ore nella scuola dell’infanzia).

ASSENZE TEMPORANEE 
Per la sostituzione del personale temporaneamente assente (il cui rientro è quindi previsto prima del termine delle attività didattiche) dovranno essere conferite supplenze temporanee fino all’ultimo giorno di effettiva permanenza delle esigenze di servizio.

POSTI RESOSI DISPONIBILI DOPO IL 31 DICEMBRE
Per la copertura di posti resosi disponibili, per qualsiasi causa, dopo il 31 dicembre di ciascun anno verranno conferite supplenze temporanee anche se l’assenza del titolare si prolunga fino al termine delle attività didattiche (30 giugno). In tal caso dovranno essere conferite supplenze fino al termine delle lezioni (es: 8\9\10 giugno), salvo le eventuali proroghe per scrutini ed esami.

O.M. 60/2020

ARTICOLI CORRELATI

ARTICOLI PIÙ POPOLARI

ULTIMI ARTICOLI