Di seguito la scheda della CISL Scuola sulle regole per l’assegnazione informatizzata delle supplenze annuali e fino al termine delle attività didattiche da GaE e da GPS e per le supplenze annuali finalizzate al ruolo da GPS.
La scheda è visionabile qui.
CHI DEVE PRESENTARE DOMANDA PER LE SUPPLENZE
Gli aspiranti presenti in GAE o in GPS di I e II fascia interessati ad una nomina di supplenza fino al 31 agosto o al 30 giugno devono presentare domanda attraverso la piattaforma di ISTANZE on LINE del Ministero dell’Istruzione. La piattaforma si attiverà per tutte le posizioni occupate dagli aspiranti presenti nelle GaE o nelle GPS della specifica provincia, quindi per tutte le specifiche classi di concorso o tipo di posto.
TEMPISTICA
I termini per la presentazione delle istanze sono fissati a livello nazionale, dal 10 al 21 agosto 2021.
GRADUATORIE INCROCIATE
Ê inoltre prevista la possibilità di richiedere supplenze su posti di sostegno anche se non si è inseriti in graduatorie per il sostegno (le cosiddette graduatorie incrociate). Ovviamente tali supplenze sono attribuibili solo se, nel corso della procedura informatizzata di assegnazione dei posti, le graduatorie per il sostegno del relativo grado (elenchi di sostegno delle GAE, GPS sostegno di I e II fascia) risultano esaurite.
DOCENTI INSERITI SIA NELLE GAE CHE NELLE GPS
Se un aspirante è inserito nelle GaE della provincia X e nelle GPS della provincia Y, compilerà un’unica istanza comprendente le due distinte domande, pur utilizzando la medesima applicazione POLIS e riceverà, se avente titolo, due distinte nomine.
RINUNCIATARI
Qualora, all’esito della procedura informatizzata, non tutti i posti disponibili siano stati assegnati non si procederà ad ulteriori fasi di convocazione da GaE e GPS. In sostanza, si tratta di una maxi- convocazione per la quale sono chiamati contemporaneamente tutti coloro che sono interessati ad una nomina di supplenza annuale o fine al termine delle attività didattiche per tutte le graduatorie in cui si è inseriti, compresa la nomina su sostegno senza titolo per coloro che sono inseriti in graduatoria di posto comune.
Terminata la procedura e in presenza di posti non assegnati si considerano pertanto esaurite tutte le GAE e GPS di quella provincia. Infatti, ai sensi del Decreto Ministeriale 242/2021:
- chi non presenta domanda è considerato rinunciatario per tutte le GAE e GPS in cui è inserito;
- chi presenta domanda per alcune graduatorie e non per altre è considerato rinunciatario per le graduatorie non espresse nella domanda.
- chi presenta domanda senza indicare tutte le scuole della provincia (anche mediante l’espressione dei codici sintetici) è considerato rinunciatario per i posti di tali scuole non espresse.
I rinunciatari non potranno, dunque, aspirare a ulteriori nomine da GaE o GPS anche per le eventuali disponibilità sopravvenute successivamente.
SUPPLENZE ANNUALI FINALIZZATE ALLA NOMINA IN RUOLO DA GPS I FASCIA
Interessati a questa procedura straordinaria sono gli aspiranti inseriti in I fascia delle GPS di posto comune (se in possesso di tre annualità di servizio su scuola statale) e di posto di sostegno (senza ulteriori requisiti di servizio).
Si tratta di una procedura che riguarda esclusivamente quelle province dove a causa dell’esaurimento di tutte le graduatorie utilizzabili (GaE e GM) sono rimasti posti liberi dopo aver completato le nomine in ruolo 2021/2022.
Tutti i posti liberi sono destinati alla procedura straordinaria?
NO. Infatti, devono essere infatti sottratti dalle disponibilità i posti previsti dai bandi dei concorsi ordinari che ancora non sono stati svolti (separatamente tra infanzia, prima, secondaria di I grado e secondaria di II grado).
Nel caso risultino ancora posti disponibili, l’ufficio scolastico regionale suddivide tali posti tra le diverse province e pubblica il contingente distinto per provincia e classe di concorso/tipo di posto.
Può accadere, quindi, che solo alcune province abbiano posti liberi e non per tutti gli ordini di scuola ma solo per qualche classe di concorso/ tipo di posto.
Quindi, solo al ricorrere delle condizioni sopra descritte, coloro che presentano la domanda possono concorrere per la procedura straordinaria di cui all’articolo 59 del D.L. 73/2021 che prevede:
- l’assegnazione di una supplenza fino al 31 agosto;
- il superamento periodo di formazione e prova;
- un giudizio di idoneità a seguito di un colloquio di fronte ad una commissione esterna alla scuola entro luglio 2022;
- la nomina in ruolo con decorrenza 01/09/2021.
La domanda di partecipazione alla procedura si compila sull’apposita applicazione di Istanze on line contemporaneamente a quella delle altre normali supplenze (vedi paragrafo precedente) e sempre dal 10 al 21 agosto; è del tutto evidente l’inutilità di compilarla da parte di chi è in GPS di provincia per la quale non ci sono posti.
N.B.: la mancanza di posti spiega anche perché la procedura non sia prevista per gli aspiranti in GaE ma solo per gli aspiranti in GPS: se infatti ci sono posti disponibili è perché, in quella provincia le GaE sono esaurite.
La domanda può essere presentata per tutte le classi di concorso/posti delle corrispondenti GPS I fascia della provincia e verrà esaminata secondo la posizione occupata in graduatoria secondo le preferenze espresse.
L’assegnazione della supplenza attraverso la procedura finalizzata al ruolo precede quella per tutte le altre supplenze annuali e fini al termine dell’anno scolastico.
Attenzione!!!
Ai sensi del decreto ministeriale 242/2021 che disciplina la procedura:
- chi non presenta domanda è considerato rinunciatario;
- chi presenta domanda per alcune graduatorie e non per altre per cui ha titolo, è considerato rinunciatario per le graduatorie non espresse nella domanda;
- chi presenta domanda senza indicare tutte le scuole della provincia (anche mediante l’espressione dei codici sintetici) è considerato rinunciatario per i posti di tali scuole.
Gli aspiranti che hanno titolo alla nomina (cioè sono in posizione utile in graduatoria) ricevono la notifica di assunzione tramite mail. La notifica ha valore di accettazione e pertanto, coloro che intendono rinunciare devono darne comunicazione puntuale all’ufficio territoriale nei termini fissati dall’ufficio stesso.
Se l’aspirante non rinuncia alla nomina ricevuta non partecipa più alla successiva fase di assegnazione delle supplenze “normali” ancorché abbia compilato anche la sezione destinata a tali supplenze (sezione che giustamente viene compilata perché non è matematicamente certo l’esito dell’istanza per la nomina finalizzata al ruolo).
Qualora, invece, non riceva alcuna proposta o abbia prodotto comunicazione di rinuncia, la procedura informatizzata tratterà le preferenze espresse nella specifica sezione della domanda per tutte le altre supplenze richieste.

