Si è svolto mercoledì 29 aprile, presso il Ministero dell’Istruzione e del Merito, l’incontro di informativa con le organizzazioni sindacali sulla bozza di nota operativa relativa al conferimento delle supplenze per l’anno scolastico 2026/2027.
Il documento, di imminente pubblicazione, riepiloga criteri, tempistiche e modalità di attribuzione degli incarichi a tempo determinato per il personale docente, educativo e ATA. Per il personale docente, la bozza disciplina anche le supplenze finalizzate al ruolo da GPS di prima fascia sostegno e la procedura di conferma dei docenti a tempo determinato sui posti di sostegno.
Le principali scadenze
Uno degli elementi centrali dell’informativa riguarda il calendario delle operazioni. Le funzioni telematiche su Istanze On Line saranno disponibili, per il personale docente ed educativo, dalle ore 14.00 del 16 luglio 2026 alle ore 14.00 del 29 luglio 2026.
In questa finestra temporale gli aspiranti potranno presentare domanda per:
- gli incarichi finalizzati al ruolo da GPS prima fascia sostegno, limitatamente alla fase provinciale;
- le conferme su posto di sostegno, per chi rientra nella procedura prevista dall’articolo 13 dell’Ordinanza Ministeriale n. 27/2026;
- le supplenze annuali al 31 agosto e fino al termine delle attività didattiche al 30 giugno.
Per la fase interprovinciale degli incarichi finalizzati al ruolo da GPS prima fascia sostegno, comunemente definita mini call veloce, le domande potranno invece essere presentate dalle ore 14.00 del 14 agosto alle ore 12.00 del 18 agosto 2026. Gli Uffici dovranno pubblicare le sedi residue disponibili per tale fase entro le ore 10.00 del 14 agosto 2026.
Calendario procedure supplenze docenti 2026/2027
| Fase | Tempistica / indicazioni |
|---|---|
| Istanza POLIS per le 150 preferenze | Dalle ore 14.00 del 16 luglio 2026 alle ore 14.00 del 29 luglio 2026. |
| Procedura provinciale GPS I fascia sostegno finalizzata al ruolo | Da svolgere dopo le ordinarie immissioni in ruolo e da concludere prima dell’avvio della fase interprovinciale. |
| Pubblicazione dei posti residui per la fase interprovinciale | Entro le ore 10.00 del 14 agosto 2026. |
| Domanda per la fase interprovinciale | Dalle ore 14.00 del 14 agosto 2026 alle ore 12.00 del 18 agosto 2026. |
| Conferme su posto di sostegno | Da effettuare dopo le operazioni a tempo indeterminato, la procedura finalizzata al ruolo e le operazioni di utilizzazione e assegnazione provvisoria. |
| Nomine da GAE/GPS | Successivamente alle fasi precedenti, con pubblicazione delle disponibilità utilizzate per ciascun turno di nomina. |
Chi può partecipare alle procedure
La bozza chiarisce anche la posizione del personale scolastico già di ruolo. Il personale che abbia superato il periodo di prova con decorrenza 1° settembre 2025 o anni precedenti, qualora in possesso dei requisiti previsti, potrà partecipare alle procedure nei limiti stabiliti dagli articoli 47 e 70 del CCNL del Comparto Istruzione e Ricerca 2019/2021.
Non potranno invece partecipare i docenti tenuti allo svolgimento dell’anno di prova.
Per quanto riguarda gli incarichi finalizzati al ruolo da GPS prima fascia sostegno, la partecipazione è riservata esclusivamente agli aspiranti inseriti a pieno titolo nella prima fascia GPS per i posti di sostegno. Sono pertanto esclusi gli aspiranti inseriti con riserva, in quanto in attesa del conseguimento o del riconoscimento del titolo di specializzazione.
GPS sostegno prima fascia: procedura finalizzata al ruolo
Anche per l’anno scolastico 2026/2027 viene confermata la procedura straordinaria di reclutamento sui posti di sostegno vacanti e disponibili residuati dopo le ordinarie immissioni in ruolo.
La procedura riguarda i docenti inseriti a pieno titolo nella prima fascia GPS sostegno e si articola in due momenti distinti: una fase provinciale e una fase interprovinciale.
Nomine finalizzate al ruolo GPS I fascia sostegno – Fase provinciale: domanda dal 16 al 29 luglio
La fase provinciale si svolge nella provincia di inserimento in GPS. Le relative funzioni saranno disponibili dalle ore 14.00 del 16 luglio alle ore 14.00 del 29 luglio 2026, attraverso la medesima funzione prevista per il conferimento delle supplenze al 31 agosto e al 30 giugno.
La procedura si svolgerà interamente tramite sistema informativo. Gli Uffici scolastici regionali, prima dell’elaborazione degli incarichi a tempo determinato, inseriranno i posti disponibili per ciascuna scuola, distinti per tipologia di sostegno. Successivamente procederanno alla verifica delle domande e all’assegnazione automatizzata degli aspiranti alle sedi, sulla base della posizione in graduatoria e delle preferenze espresse.
Qualora il candidato abbia indicato preferenze sintetiche, come comuni o distretti, le scuole saranno ordinate automaticamente secondo il codice meccanografico.
Una volta concluse le operazioni, gli esiti saranno pubblicati e comunicati direttamente agli interessati nell’area riservata.
La presentazione dell’istanza costituisce condizione essenziale per partecipare alla procedura. Chi non presenta domanda è automaticamente escluso. La mancata indicazione di alcune sedi sarà considerata rinuncia limitatamente alle sedi non espresse.
Uno degli aspetti più delicati riguarda gli effetti dell’assegnazione della sede. Nel momento in cui la procedura automatizzata assegna una scuola, il docente ha al massimo cinque giorni per rispondere, utilizzando l’apposita funzione indicata nel link presente nella comunicazione ricevuta. Qualora l’assegnazione intervenga a decorrere dal 28 agosto, l’accettazione dovrà comunque avvenire entro il 1° settembre. La mancata risposta nei termini equivale a rinuncia alla nomina e determina la decadenza dall’incarico conferito.
Una volta assegnata la scuola, l’aspirante è escluso dalle altre procedure di supplenza per l’anno scolastico di riferimento. L’esclusione riguarda gli incarichi al 31 agosto, quelli al 30 giugno, le supplenze brevi, gli interpelli e anche altre classi di concorso o tipologie di posto. L’effetto può riguardare anche le eventuali conferme su sostegno, se ne ricorrono i presupposti.
In sostanza, una volta ricevuta l’assegnazione della sede, il docente può accettare oppure non accettare, ma in entrambi i casi non potrà più accedere alle altre opportunità di supplenza per l’anno scolastico 2026/2027.
Eventuali rinunce potranno essere coperte dagli Uffici tramite surroghe, ma soltanto prima dell’avvio della fase interprovinciale.
Resta invece ferma la possibilità di partecipare alle successive procedure di conferimento delle supplenze per chi non presenta domanda oppure, pur partecipando, non ottiene alcun incarico sulle sedi richieste.
Nomine finalizzate al Ruolo – Fase interprovinciale: domande dal 14 al 18 agosto (c.d. Mini Call)
Conclusa la fase provinciale, si aprirà la fase interprovinciale. Gli Uffici pubblicheranno sui propri siti le sedi rimaste vacanti, per ciascun grado di scuola, entro le ore 10.00 del 14 agosto 2026. Nello stesso giorno si aprirà la nuova finestra per la presentazione delle domande, dalle ore 14.00 del 14 agosto alle ore 12.00 del 18 agosto.
Potranno partecipare soltanto i docenti inseriti a pieno titolo nella prima fascia GPS sostegno che abbiano già partecipato alla fase provinciale senza risultare destinatari di una proposta di incarico e senza essere considerati rinunciatari.
Restano esclusi, quindi, coloro che non hanno partecipato alla fase provinciale, coloro che sono già stati soddisfatti e coloro che risultano rinunciatari.
I docenti dovranno presentare una nuova domanda tramite il sistema informativo, indicando la provincia o le province, purché appartenenti alla stessa regione, anche diversa da quella di inserimento in GPS, e le tipologie di posto per le quali possiedono il titolo.
Dal momento in cui si apre la fase interprovinciale non saranno più possibili scorrimenti o surroghe sulle assegnazioni provinciali già effettuate.
Il sistema elaborerà le domande e formerà, per ogni provincia e tipologia di posto, un elenco degli aspiranti basato sui dati delle GPS di origine. Successivamente si procederà all’assegnazione prima della provincia e poi della sede scolastica, sempre tramite procedura informatizzata.
Anche nella fase interprovinciale, una volta assegnata la sede scolastica, il docente avrà al massimo cinque giorni per rispondere. La mancata risposta equivarrà a rinuncia e determinerà la decadenza dall’incarico conferito.
Tuttavia, per la mini call veloce assume particolare rilievo l’assegnazione della provincia. Secondo quanto illustrato, è proprio l’assegnazione della provincia a determinare l’esclusione automatica da tutte le altre procedure di supplenza.
Nel momento in cui il sistema informatizzato assegna una provincia, il docente non potrà più partecipare agli incarichi al 31 agosto, al 30 giugno, alle supplenze brevi, agli interpelli, né concorrere per altre classi di concorso o tipologie di posto. L’esclusione potrà riguardare anche le eventuali conferme su posto di sostegno, se ne ricorrono le condizioni.
In concreto, dopo l’assegnazione della provincia, il docente potrà accettare o rinunciare alla provincia e, successivamente, accettare o rinunciare alla sede scolastica. Tuttavia, l’assegnazione della provincia comporterà comunque l’esclusione definitiva dalle altre opportunità di supplenza.
Chi non presenta domanda per la fase interprovinciale oppure, pur partecipando, non ottiene alcuna provincia tra quelle richieste, manterrà invece la possibilità di partecipare alle successive procedure di conferimento delle supplenze.
Conferme dei docenti a tempo determinato su posto di sostegno
La bozza disciplina anche la procedura di conferma dei docenti a tempo determinato su posto di sostegno per l’anno scolastico 2026/2027.
Si tratta della procedura prevista dall’articolo 13 dell’Ordinanza Ministeriale n. 27 del 16 febbraio 2026, le cui modalità operative sono state già definite dalla nota ministeriale del 26 marzo 2026.
Le operazioni di conferma potranno essere avviate soltanto dopo la conclusione delle immissioni in ruolo, degli incarichi finalizzati al ruolo, delle utilizzazioni e delle assegnazioni provvisorie.
I docenti a tempo determinato che possiedono i requisiti e per i quali il dirigente scolastico abbia concluso positivamente la verifica dovranno esprimere la volontà di partecipare alla procedura all’interno della stessa istanza su Istanze On Line utilizzata per le nomine.
La volontà espressa sarà definitiva, vincolante e irrevocabile. Anche per questa procedura le funzioni saranno disponibili dalle ore 14.00 del 16 luglio alle ore 14.00 del 29 luglio 2026.
Supplenze al 31 agosto, al 30 giugno e supplenze brevi
Le funzioni per la presentazione delle domande per gli incarichi al 31 agosto e al 30 giugno saranno disponibili dalle ore 14.00 del 16 luglio alle ore 14.00 del 29 luglio 2026.
Il conferimento delle supplenze annuali e fino al termine delle attività didattiche continuerà a seguire il consueto ordine: prima le GAE e, in caso di esaurimento o incapienza, le GPS. Se anche le GPS non risultano sufficienti, si procederà con le graduatorie di istituto, utilizzate direttamente dai dirigenti scolastici.
Ripescaggio nei turni successivi: una novità attesa
Tra gli aspetti più rilevanti della bozza vi è il cosiddetto “ripescaggio” degli aspiranti che, in un determinato turno dell’algoritmo, non abbiano ricevuto alcuna nomina.
Si tratta di un tema molto atteso, perché negli anni precedenti uno dei problemi maggiormente segnalati riguardava l’esclusione definitiva degli aspiranti non soddisfatti in un turno, anche in presenza di disponibilità successive derivanti da rinunce, rettifiche, nuove comunicazioni o ulteriori scorrimenti.
La novità, se correttamente implementata, potrebbe attenuare una delle maggiori criticità del sistema informatizzato.
Resta però decisivo il piano operativo. Le organizzazioni sindacali hanno chiesto un approfondimento specifico con la direzione dei servizi informativi per verificare concretamente il funzionamento del meccanismo. Il ripescaggio dovrà essere tradotto in istruzioni chiare, verificabili e uniformi su tutto il territorio nazionale, evitando disparità di trattamento tra province e riducendo il rischio di contenzioso.
È stata inoltre richiesta la pubblicazione, contestualmente agli esiti di ciascun turno, del quadro delle disponibilità effettivamente utilizzate dall’algoritmo. Tale pubblicazione consentirebbe agli aspiranti e alle organizzazioni sindacali di verificare la correttezza delle operazioni.
Graduatorie di istituto: gestione asincrona e nuove comunicazioni alle scuole
Un’altra novità significativa riguarda il rapporto tra le nomine provinciali da GAE/GPS e le nomine da graduatorie di istituto.
Al termine di ogni turno di nomina, gli Uffici dovranno comunicare alle scuole, tramite apposito report del sistema informativo, per quali classi di concorso o tipologie di posto risultino esauriti gli aspiranti a livello provinciale. Nel report dovrà essere indicata anche la data presunta del successivo turno.
A partire da tale comunicazione, i dirigenti scolastici potranno procedere allo scorrimento delle graduatorie di istituto per le sole classi di concorso o tipologie di posto indicate dall’Ufficio, sia per le disponibilità già presenti sia per quelle sopravvenute.
In questo modo le scuole non dovranno attendere l’esaurimento generale delle GPS provinciali per tutte le classi di concorso. Potranno invece agire in maniera mirata, limitatamente agli insegnamenti per i quali sia stata comunicata l’assenza di aspiranti disponibili a livello provinciale.
La gestione asincrona può rappresentare un miglioramento in termini di rapidità, ma richiede un elevato livello di coordinamento. Per questo è stata richiesta la predisposizione di indicazioni nazionali univoche e di una specifica attività informativa e formativa rivolta agli Uffici territoriali e alle segreterie scolastiche, al fine di evitare interpretazioni difformi.
La bozza chiarisce inoltre che le graduatorie di istituto dovranno essere aggiornate e ripulite rispetto agli aspiranti che non abbiano presentato domanda di aggiornamento, trasferimento o permanenza per il biennio 2026/2028 e che non presentino l’istanza per il conferimento delle supplenze per l’a.s. 2026/2027. Tali aspiranti saranno esclusi dalle GPS e dalle correlate graduatorie di istituto per l’intero periodo di vigenza.
Interpelli: prima la consultazione delle graduatorie viciniori
La bozza interviene anche sulla procedura degli interpelli. Prima di pubblicare un interpello, la scuola dovrà verificare l’assenza di candidati convocabili nella propria graduatoria di istituto. Inoltre, tramite una nuova funzionalità tecnica del SIDI, dovrà consultare le graduatorie delle altre scuole della provincia secondo l’ordine di viciniorità.
Solo dopo l’esaurimento della graduatoria di istituto della scuola interessata e delle graduatorie delle scuole viciniori, il dirigente scolastico potrà procedere alla pubblicazione dell’interpello.
La finalità è evitare il ricorso immediato e non governato agli interpelli, rafforzando il principio di utilizzo ordinato delle graduatorie disponibili.
Gli avvisi dovranno contenere alcuni elementi essenziali: data di inizio della supplenza, durata, orario, sede, titoli richiesti, modalità e termini di candidatura, modalità di riscontro e presa di servizio, richiamo alle sanzioni e informativa privacy.
È stata inoltre chiesta particolare attenzione ai criteri da utilizzare nell’eventuale ricorso a candidati privi del titolo ordinariamente richiesto. Tali criteri dovranno essere preventivi, trasparenti, oggettivi e pubblicati.
Spezzoni, posti orario e ore pari o inferiori a sei
La bozza dedica spazio anche alla gestione degli spezzoni e dei posti orario. È prevista l’aggregazione territoriale delle disponibilità orarie che non costituiscono posto intero o cattedra, sulla base di criteri analoghi a quelli utilizzati per la costituzione delle cattedre orario esterne nella scuola secondaria.
Gli Uffici dovranno determinare le catene di associabilità, privilegiando la formazione di posti interi, cattedre o aggregazioni con la maggiore consistenza oraria possibile.
In linea generale, gli spezzoni dovranno essere aggregati senza procedere a frazionamenti artificiosi. Ad esempio, uno spezzone di 11 ore e uno di 8 ore non dovrebbe essere scomposto per generare combinazioni differenti.
Dovranno inoltre essere rispettati i limiti ordinari relativi alla costituzione delle cattedre orario esterne, con particolare riferimento al numero massimo di sedi e comuni e all’individuazione della sede principale competente per la gestione del rapporto di lavoro.
Per i docenti di ruolo che partecipano alle procedure di conferimento delle supplenze ai sensi del CCNL, l’Amministrazione ha chiarito che sarà inibita a sistema la possibilità di inserire tra le preferenze gli spezzoni orari. Tali aspiranti potranno indicare esclusivamente posti interi, in coerenza con il vincolo contrattuale che consente l’accettazione di rapporti a tempo determinato solo su posto intero e per incarichi di durata non inferiore al 30 giugno o al 31 agosto.
Per le ore pari o inferiori a sei ore settimanali nella scuola secondaria, la circolare richiama la disciplina dell’articolo 22, comma 4, della legge n. 448/2001 e dell’Ordinanza ministeriale. Prima della determinazione dei posti orario da parte dell’Ufficio, il dirigente scolastico dovrà verificare la disponibilità dei docenti interni aventi titolo, fino al limite di 24 ore settimanali, e comunicare all’Ufficio gli spezzoni non assegnati per l’eventuale aggregazione.
Completamento orario: chiesti chiarimenti
Nel corso del confronto le organizzazioni sindacali hanno evidenziato la necessità di esplicitare meglio la disciplina del completamento orario alla luce delle novità introdotte dalla nuova Ordinanza.
In particolare, è stato chiesto un chiarimento per le supplenze brevi da graduatorie di istituto, dove risulta ora possibile il completamento anche con frazionamento del posto intero (possibilità non prevista dalla precedente ordinanza), nel rispetto dell’unicità dell’insegnamento, posto comune o sostegno, e della compatibilità oraria.
Si tratta di un punto operativo particolarmente importante per le scuole, che dovranno applicare criteri uniformi nella gestione delle disponibilità e dei completamenti.
Scuola primaria: ore di programmazione e lingua inglese
Per la scuola primaria viene introdotta una novità tecnica sull’acquisizione delle disponibilità orarie al sistema informativo.
Le disponibilità dovranno essere inserite con riferimento alle sole ore curricolari, senza includere le ore di programmazione. Sarà poi il sistema, una volta effettuati gli accorpamenti, a calcolare le ore di programmazione spettanti, entro i limiti previsti dal CCNL.
La circolare conferma inoltre che, qualora residuino ore di lingua inglese dopo la copertura dei posti comuni, tali ore saranno assegnate agli aspiranti in possesso dei requisiti previsti dall’Ordinanza ministeriale. Nelle convocazioni da graduatoria di istituto dovrà essere precisato che l’aspirante è convocato per la lingua inglese e deve possedere uno dei titoli richiesti.
Personale ATA: confermato l’impianto, ma restano nodi applicativi
Per il personale ATA la circolare richiama il D.M. 13 dicembre 2000, n. 430, confermando l’utilizzo delle graduatorie permanenti provinciali e, in caso di esaurimento, degli elenchi e delle graduatorie provinciali ad esaurimento. Le graduatorie di istituto saranno utilizzate solo per le eventuali disponibilità residue.
Tra le novità viene confermata la possibilità, per chi abbia accettato una proposta annuale o fino al termine delle attività didattiche, di accettare un’altra proposta per diverso profilo professionale.
Il punto oggetto di discussione riguarda però il momento entro cui tale passaggio può avvenire. Secondo quanto illustrato, la possibilità sarebbe riconosciuta purché ciò avvenga prima della presa di servizio. Su tale previsione è stata espressa contrarietà, ritenendola una scelta non pienamente coerente con le modalità concrete di convocazione degli Ambiti territoriali, che spesso non consentono una scelta contestuale tra più profili.
Le organizzazioni sindacali hanno inoltre chiesto che siano chiarite in modo più esplicito le sanzioni in caso di rinuncia o abbandono della supplenza, al fine di garantire certezza applicativa e uniformità sul territorio nazionale.
Per il profilo di DSGA, oggi area dei funzionari e dell’elevata qualificazione, si applicano le previsioni del CCNL 18 gennaio 2024 e del D.M. n. 132/2024. Per le sostituzioni su posti di DSGA sarà emanata una specifica nota.
Tra le disposizioni comuni, la circolare ribadisce che i contratti a tempo determinato devono sempre indicare il termine. Una volta perfezionata la stipula attraverso il sistema informativo, saranno immediatamente fruibili gli istituti di aspettativa e congedo previsti dal CCNL, compresa la possibilità di differire la presa di servizio nei casi contemplati dalla normativa, come maternità, malattia e infortunio.
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