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Supplenti brevi: spetta la proroga anche nel caso di rientro del titolare. Avviso nel SIDI

L’art. 121 del Decreto “Cura Italia” (Decreto Legge 18 del 17 marzo 2020) prevede che:

Al fine di favorire la continuità occupazionale dei docenti già titolari di contratti di supplenza breve e saltuaria, nei periodi di chiusura o di sospensione delle attività didattiche disposti in relazione all’emergenza sanitaria da COVID-19, il Ministero dell’istruzione assegna comunque alle istituzioni scolastiche statali le risorse finanziarie per i contratti di supplenza breve e saltuaria, in base all’andamento storico della spesa e nel limite delle risorse iscritte a tal fine nello stato di previsione del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca”.

La norma va integrata con quanto disposto dalla Nota Ministeriale 392 del 18 marzo 2020, a firma del Capo di Dipartimento Dott. Marco Bruschi, che prevede:

L’articolo 121 del d.l., oltre a prevedere la continuità dei contratti in essere di docenza in supplenza breve e saltuaria, a prescindere dunque dall’eventuale rientro del titolare e per tutta la durata dell’emergenza sanitaria…


LA NORMATIVA PREVISTA DAL REGOLAMENTO SUPPLENZE
Diciamo subito che il dettato normativo lascerebbe intendere due possibili diverse interpretazioni. Occorre partire dall’analisi dell’attuale normativa che, all’
‘art. 7 comma 5 del DM 13 giugno 2007 statuisce che:

Nel caso in cui ad un primo periodo di assenza del titolare ne consegua un altro intervallato da un periodo di sospensione delle lezioni si procede alla conferma del supplente già in servizio; in tal caso il nuovo contratto decorre dal primo giorno di effettivo servizio dopo la ripresa delle lezioni”.

La norma contenuta nel regolamento supplenze quindi consentirebbe di effettuare la proroga al supplente solamente qualora il titolare si riassenti alla ripresa delle lezioni, circostanza che potrà essere verificata ovviamente solamente nel momento della ripresa delle lezioni, il ché renderebbe problematica la gestione della didattica a distanza.

 

LA PROROGA AI SUPPLENTI BREVI
PRIMA INTERPRETAZIONE
Una prima interpretazione, secondo noi più aderente al dettato normativo preesistente, è quella in base alla quale le istituzioni scolastiche, in forza del richiamato art. 121 del Decreto Cura Italia, potrebbero prorogare i contratti ai supplenti brevi “a prescindere dunque dall’eventuale rientro del titolare”, cioè senza dover attendere la ripresa delle lezioni e senza dover verificare che il titolare si assenti anche nel momento della ripresa delle lezioni (cosa che dovrebbero fare in forza dell’art. 4 comma 5 del regolamento supplenti). Le ratio della norma sarebbe in questo caso quella di fare in modo che durante il periodo di sospensione delle lezioni, in assenza del docente titolare, vi possa essere un docente (il supplente) che possa erogare la didattica a distanza.

Esempio: Supplente breve con contratto fino al 14 marzo e titolare assente  fino al 3 aprile che rientra in servizio il 4 aprile. In base al regolamento supplenze, la scuola non potrebbe disporre la “proroga” del contratto del supplente, in quanto dovrebbe attendere la ripresa delle lezioni, il ché porrebbe il problema della didattica a distanza. L’art. 121 consentirebbe invece di poter stipulare la proroga a prescindere dalla verifica del rientro o meno del titolare alla ripresa delle lezioni.

SECONDA INTERPRETAZIONE
Vi è poi un’altra possibile lettura, più favorevole ai supplenti saltuari che invece emerge da una interpretazione letterarie, ma meno sistematica, della Nota Ministeriale 392 del 18 marzo 2020. Diciamo subito che questa seconda interpretazione sembra essere confermata dal fautore della nota, il Capo di Dipartimento Prof. Marco Bruschi.
Secondo questa interpretazione, la proroga del supplente potrebbe essere disposta, per tutta la durata della situazione di emergenza, a prescindere dall’eventuale rientro del titolare, quindi anche qualora il titolare dovesse rientrare durante il periodo di sospensione delle attività didattiche. In questo modo quindi durante tale periodo coesisterebbero due docenti, il docente titolare che rientra in servizio e il supplente e ciò per tutta la durata dell’emergenza sanitaria.

Esempio: Supplente breve con contratto fino al 14 marzo e titolare che rientra in servizio il 19 marzo. La nota 392 consentirebbe di poter prorogare il contratto al supplente per tutta la durata della situazione di emergenza, nonostante il rientro del titolare.

 

LA POSIZIONE DELLE SCUOLE
Accogliendo la seconda interpretazione, rileviamo che molte scuole si trovino ancora in situazione di incertezza e molte di esse, in seguito al rientro del titolare, non stanno procedendo alla proroga dei contratti. Alla base di ciò vi sarebbero anche le difficoltà legate al SIDI (il sistema informativo dell’istruzione), che non consente di inserire e validare il contratto del supplente senza inserire la durata dell’assenza del titolare.

AVVISO PRESENTE SUL SIDI
Nella giornata di martedì 24 marzo presso il SIDI è stato comunicato che, in risposta a quanto previsto dall’art. 121 del D.L. 17/03/2020 n. 18, sono state aggiornate le funzioni. Pertanto, la scuola, nel rispetto della normativa vigente e per la durata dell’emergenza sanitaria da COVID-19, per comunicare la continuità dei contratti di supplenza breve anche dopo il rientro del titolare può utilizzare la tipologia di contratti N19 con l’indicazione del flag “Supplenza in emergenza sanitaria da COVID-19“.
SID COVIRUS

Nota n. 392 del 18 marzo 2020
Decreto Legge Cura Italia in Gazzetta Ufficiale

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