HomeSupplenzeSupplente del supplente: a chi spetta la proroga contrattuale

Supplente del supplente: a chi spetta la proroga contrattuale

Domanda
La docente titolare A è assente dal servizio per malattia. La supplente individuata per la sua sostituzione si trova in interdizione per gravi complicanze della gravidanza. La seconda supplente individuata ha assunto regolare servizio. Qualora la docente titolare A chiedesse un ulteriore periodo di astensione dal lavoro, a chi spetta la proroga del contratto?


Risposta
L’art. 12 comma 2 del CCNL 2007 comparto scuola prevede che:

Durante il medesimo periodo di astensione, tale periodo è da considerarsi servizio effettivamente prestato anche per quanto concerne l’eventuale proroga dell’incarico di supplenza”.

Quindi, nel caso in cui la docente titolare dovesse prolungare la sua assenza (per qualsiasi ragione: malattia, congedo parentale, ecc.), ai sensi dell’art. 12 comma 2 del CCNL 2007, dal punto di vista del primo supplente, tale periodo è da considerarsi effettivamente prestato anche ai fini dell’eventuale proroga della supplenza. Di conseguenza, dovrà essere prorogato sia il contratto del primo supplente (in interdizione per gravi complicanze della gravidanza) che quello del docente effettivamente in servizio.
Il diritto alla proroga del contratto opera anche nel caso in cui cambi la tipologia dell’assenza del titolare in quanto ciò che rileva ai fini della proroga è esclusivamente la continuità dell’assenza del titolare.

Diversamente da quanto detto sopra, quando il primo supplente è assente per motivi diversi dall’astensione per maternità (es: congedo parentale), allora avrà diritto alla conferma solamente il docente effettivamente in servizio. Infatti, l’art. 7 comma 4 del DM 13 giugno 2007, che disciplina l’istituto della proroga prevede che essa spetta nei confronti dello stesso supplente già in servizio.

Per ragioni di continuità didattica, ove al primo periodo di assenza del titolare ne consegua un altro, o più altri, senza soluzione di continuità o interrotto da giorno festivo, o da giorno libero, ovvero da entrambi, la supplenza temporanea, viene prorogata nei riguardi del medesimo supplente già in servizio, a decorrere dal giorno successivo a quello di scadenza del precedente contratto”.

Dunque la regola generale è che nel caso in cui vi sia un “supplente del supplente”, la proroga contrattuale spetti esclusivamente al docente che si trovi effettivamente in servizio il giorno della prima scadenza contrattuale. Come detto sopra, l’unica eccezione si ha nel caso in cui il primo supplente sia assente per interdizione obbligatoria o per gravi complicanze della maternità.

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