Nella domanda domanda per il conferimento delle supplenze al 30 giugno o al 31 agosto l’aspirante ha la possibilità di indicare la disponibilità ad accettare Spezzoni orario. In tal caso si deve indicare obbligatoriamente il numero minimo e il numero massimo delle ore in cui tale spezzone ricade in base all’ordine di gradimento.
- per l’insegnamento nella scuola dell’infanzia, il numero minimo di ore indicato non deve essere inferiore a 7 o il numero massimo di ore non deve essere superiore a 24;
- per l’insegnamento nella scuola primaria, il numero minimo di ore indicato non deve essere inferiore a 7 o il numero massimo di ore non deve essere superiore a 23;
- per l’insegnamento nella scuola secondaria di I e di II grado, il numero minimo di ore indicato non deve essere inferiore a 7 e il numero massimo di ore non deve essere superiore a 17.
PERCHÉ NON É POSSIBILE INDICARE SPEZZONI PARI O INFERIORI A 6 ORE
L’Ordinanza Ministeriale 60/2020 ha previsto che gli spezzoni pari o inferiori a 6 ore vadano coperti prioritariamente mediante l’ottimale utilizzo dell’organico dell’autonomia, utilizzando i docenti dell’organico dell’autonomi, in possesso di specifica abilitazione o specializzazione sul sostegno. Il dirigente scolastico può altresì utilizzare i docenti di ruolo in classi di concorso diverse da quelle per le quali sono abilitati, purché in possesso dei titoli di studio validi per l’insegnamento della disciplina
Inoltre, l’art. 2 comma 3 dell’O.M. 60/2020 ha previsto che, esclusivamente nella scuola secondaria il Dirigente Scolastico possa attribuire spezzoni pari o inferiori a 6 ore settimanali, come ore aggiuntive oltre l’orario d’obbligo (18 ore), fino a un massimo complessivo di 24 ore settimanali.
Tali spezzoni non sono quindi accorpati in cattedre dell’organico di fatto e non sono utilizzate per le operazioni di assegnazioni provvisorie e supplenze, non rientrano tra le disponibilità provinciali e rimangono nella competenza dell’istituzione scolastica.
Pertanto gli spezzoni inferiori o pari a 6 ore non sono di competenza degli uffici scolastici provinciali e non saranno attribuiti mediante piattaforma ministeriale (vedi nota Ambito di Brescia e Ambito di Milano).
Tali spezzoni saranno restituiti ai Dirigenti Scolastici, unitamente alle indicazioni tecniche utili per le segreterie scolastiche.
POSTI/ORE DI ALTERNATIVA ALLA RELIGIONE CATTOLICA E POSTI MISTI
Parimenti, nelle disponibilità per le supplenze al 30 giugno/31 agosto non sono ricompresi i posti/ore di alternativa alla religione cattolica né i posti misti (insegnamento + Alternativa) poiché non di competenza degli uffici scolastici bensì dei dirigenti scolastici.
Pertanto tali posti non saranno attribuiti mediante piattaforma ministeriale e resteranno di competenza del Dirigente scolastico che dovrà assegnarli a partire dall’inizio delle lezioni secondo la normativa vigente.
Nel caso di cattedre miste (insegnamento + Alternativa) verranno attribuiti dagli uffici scolastici solo i posti/spezzoni relativi alla materia curricolare già segnalati.


