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Spezzoni orari pari o inferiori alle 6 ore: 30 giugno o 31 agosto?

SPEZZONI PARI O INFERIORI A 6 ORE
L’annuale circolare per le supplenze 2019\2020 prevede che:

Ai sensi dell’art. 1, comma 4, del Regolamento le ore di insegnamento, pari o inferiori a 6 ore settimanaliche non concorrono a costituire cattedre o posti orario già associate in fase di organico di fatto non fanno parte del piano di disponibilità provinciale da ricoprire in base allo scorrimento delle graduatorie ad esaurimento, ma restano nella competenza dell’istituzione scolastica ove si verifica la disponibilità di tali spezzoni di insegnamento”.

Gli spezzoni orario, pari o inferiori a 6 ore settimanali, che non sono stati accorpati in cattedre dell’organico di fatto e quindi non utilizzate per assegnazioni provvisorie, non rientrano tra le disponibilità provinciali assegnate dalle graduatorie ad esaurimento e rimangono nella competenza dell’istituzione scolastica.

Tali spezzoni devono essere assegnati secondo il seguente ordine:

  • Prioritariamente ai docenti già in servizio nella scuola, forniti di specifica abilitazione per l’insegnamento di cui trattasi, dando precedenza al personale a tempo determinato con orario inferiore alla cattedra completa avente titolo al completamento.
  • Successivamente al personale con orario completo e, in particolare ai docenti con contratto a tempo indeterminato in servizio presso la scuola, fino al limite massimo di 24 ore settimanali come ore aggiuntive oltre l’orario obbligatorio.
  • Poi al personale con contratto a tempo determinato in servizio presso la scuola, sempre fino al limite massimo delle 24 ore settimanali come ore aggiuntive oltre l’orario obbligatorio. Qualora tali ore siano assegnate al personale assunto a tempo determinato bisogna necessariamente intendere che ci si riferisce SOLO ai docenti che per l’anno scolastico di riferimento sono in servizio ALMENO fino al termine delle attività didattiche (30/6). Sono esclusi i docenti a tempo determinato con contratto fino al termine delle lezioni o con supplenza temporanea. 
  • Solo in via residuale, nei casi in cui rimangano ore che non sia stato possibile attribuire al personale già in servizio nella scuola, i dirigenti scolastici provvederanno alla convocazione di nuovi supplenti utilizzando le graduatorie d’istituto.

ORE ECCEDENTI: 30 GIUGNO O 31 AGOSTO?
Le sei ore residue in organico di diritto che non concorrono a costituire cattedra o posto orario in organico di diritto sono da considerare ore eccedenti l’orario obbligatorio d’insegnamento. Con nota prot. n. 32509 del 6 aprile 2016, il MEF ha chiarito che le ore eccedenti devono essere retribuite a partire dall’inizio delle attività didattiche e comunque dal momento dell’effettivo compimento della prestazione e solo fino al termine delle attività didattiche (30 giugno).

In particolare, trattandosi di supplenze su spezzoni orari che non concorrono alla formazione di cattedre, il loro conferimento deve attuarsi, ai sensi dell’art. 7 comma 1, lettera b del DM 13 giugno 2007, con la stipula di contratti a tempo determinato, che abbiano effetti esclusivi dal giorno dell’effettiva prestazione del servizio fino al giorno dell’effettiva permanenza delle esigenze di servizio, restando così preclusi i giorni di luglio e agosto (periodo, per definizione, di assenza di attività didattica).

Il pagamento dell’intero anno scolastico (31 agosto) è consentito per le sole cattedre istituzionali con orario settimanale superiore alle 18 ore previsto come in quanto non aventi carattere occasionale e straordinario cioè quelle cattedre che per ordinamento e organizzazione didattica sono strutturate, già nei rispettivi provvedimenti istitutivi, su base oraria eccedente le 18 ore settimanali.

Nota prot. n. 32509 del 6 aprile 2016

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