HomeSupplenzeSospensione delle attività didattiche fino al 15 marzo: conferma e proroga contrattuale

Sospensione delle attività didattiche fino al 15 marzo: conferma e proroga contrattuale

Il nuovo Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) del 4 marzo 2020 contiene misure per il contrasto e il contenimento sull’intero territorio nazionale del diffondersi del virus. In particolare si dispone la sospensione delle attività didattiche in tutte le scuole e università in tutto il territorio fino al 15 marzo e la possibilità di erogare modalità di didattica a distanza.


SOSPENSIONE DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE
Il decreto dispone la sospensione dal 5 marzo fino al 15 marzo di:

  • Servizi educativi per l’infanzia.
  • Attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado.
  • Frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, comprese le Università e le Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica.
  • Corsi professionali, master e università per anziani.

Sono esclusi dalla sospensione i corsi post universitari connessi con l’esercizio di professioni sanitarie, ivi inclusi quelli per i medici in formazione specialistica, i corsi di formazione specifica in medicina generale, le attività dei tirocinanti delle professioni sanitarie, nonché le attività delle scuole di formazione attivate presso i ministeri dell’interno e della difesa.

DIDATTICA A DISTANZA
I dirigenti scolastici, sentito il collegio dei docenti, attivano, ove possibile e per tutta la durata della sospensione delle attività didattiche nelle scuole, modalità di didattica a distanza avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità.

PERSONALE ATA E DOCENTI
Trattandosi di sospensione delle attività didattiche (e non di sospensione delle attività scolastiche o di chiusura della scuola), il personale Ata rimane normalmente in servizio mentre il personale docente viene esonerato da obblighi di servizio, salvo che siano calendarizzati incontri collegiali.
Diverso sarebbe stato il caso della sospensione delle attività scolastiche, con la quale viene eventualmente disposta la chiusura totale della scuola e, di conseguenza tutto il personale, docente ed Ata, non ha obblighi di servizio nei relativi giorni.

CONFERMA DELLA SUPPLENZA AL PERSONALE GIÀ IN SERVIZIO
L’art. 7 comma 5 del DM 13 giugno 2007 che:

Nel caso in cui ad un primo periodo di assenza del titolare ne consegua un altro intervallato da un periodo di sospensione delle lezioni si procede alla conferma del supplente già in servizio; in tal caso il nuovo contratto decorre dal primo giorno di effettivo servizio dopo la ripresa delle lezioni”.

Il supplente in servizio prima della sospensione delle lezioni, qualora il titolare si assenti nuovamente alla ripresa delle lezioni e quindi non rientri in classe, avrà diritto alla conferma del contratto con decorrenza dal primo giorno effettivo di servizio dopo la ripresa delle lezioni. Il diritto alla conferma opera a prescindere dal nuovo motivo dell’assenza che potrà essere anche diverso da quello della prima assenza.
I giorni di sospensione delle lezioni non saranno coperti contrattualmente e il supplente avrà diritto solamente alla conferma del contratto con decorrenza dalla ripresa delle lezioni.

PROROGA DELLA SUPPLENZA AL PERSONALE GIÀ IN SERVIZIO IN PRESENZA DI UNA SOSPENSIONE DELLE LEZIONI
L’art. 40 comma 3 del CCNL del comparto scuola prevede che:

Qualora il docente titolare si assenti in un’unica soluzione a decorrere da una data anteriore di almeno sette giorni all’inizio di un periodo predeterminato di sospensione delle lezioni e fino a una data non inferiore a sette giorni successivi a quello di ripresa delle lezioni, il rapporto di lavoro a tempo determinato è costituito per l’intera durata dell’assenza“.

Pertanto, qualora il docente titolare si assenti ininterrottamente a partire da 7 giorni prima rispetto all’inizio di un periodo di sospensione delle lezioni e l’assenza perduri fino ad almeno 7 giorni successivi rispetto alla ripresa delle lezioni, il docente supplente avrà diritto a un contratto che copra l’intero periodo, ivi compreso il periodo di sospensione delle lezioni.
A tal fine, non rilevano le motivazioni sottostanti l’assenza (che potrebbero essere anche diverse) ma rileva unicamente l’oggettiva e continuativa assenza del titolare. Le domeniche, le festività infrasettimanali e il giorno libero, ricadenti nel periodo in questione devono essere retribuite e computate nell’anzianità di servizio.
Il dato oggettivo che la scuola prenderà in considerazione è in questo caso l’assenza, senza soluzione di continuità, del titolare. (Il titolare è assente 7 giorni antecedenti e 7 giorni successivi alla sospensione delle lezioni e non è stato in “servizio” neanche un giorno nel periodo delle vacanze).
Pertanto, la scuola farà firmare al supplente un contratto di proroga fino al termine della nuova assenza del titolare.

PROBLEMI APERTI
Le due fattispecie sopra riportate (conferma e proroga) trovano applicazione nel caso in cui il docente titolare sia assente alla ripresa delle lezioni. Le scuole dovranno quindi attendere questo momento per poter eventualmente disporre la proroga del contratto già in essere del supplente oppure la conferma e dunque la stipula di un nuovo contratto. Questo espone molti docenti supplenti a una situazione di assoluta incertezza poiché non è chiaro per quanto tempo perdurerà tale sospensione delle attività didattiche.
A ciò si aggiunga che non è ben chiaro chi dovrà a questo punto erogare le modalità didattiche a distanza posto che i docenti in questione, in mancanza di una copertura contrattuale (che come si diceva potrà arrivare solo al momento della ripresa delle lezioni) non presentano alcun obbligo in tal senso. 

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