COSA SONO LE SCUOLE REGIONALI
Le scuole regionali Siciliane sono sei istituti, di cui cinque Istituti d’Arte ed un Istituto Tecnico per le Attività Sociali, comprendenti, anche, due sezioni di Istituto Professionale per l’Industria e l’Artigianato per Ciechi con sede in Palermo e Catania.
Tali Istituti sono a totale carico della Regione Siciliana, sia per quanto concerne le spese di funzionamento didattico, che per quanto riguarda le spese di personale. Quest’ultimo viene reclutato ed amministrato dal Dipartimento Istruzione, che si avvale dell’Ufficio Scolastico Regionale, secondo norme del tutto analoghe a quelle in vigore per il corrispondente personale direttivo, docente e non docente degli istituti statali.
Con D.D.G. 1334 del 27/07/2022 sono state impartite le direttive per :
-
graduatorie per immissione in ruolo insegnanti per l’anno scolastico 2022/23, ai sensi dell’art. 16 della L. R. 06/05/1976 n. 53 come modificato dall’art. 16 della legge regionale n. 17 del 16/10/2019
-
incarichi di supplenza con contratto di lavoro a tempo determinato per il biennio 2022/23 – 2023/24, ai sensi dell’art. 8 comma 1 della L.R. 5 settembre 1990, n. 34,
nelle scuole secondarie regionali
-
Liceo artistico regionale “Renato Guttuso” di Bagheria;
-
Liceo artistico regionale “L. e M. Cascio” di Enna;
-
Liceo artistico regionale “Raffaele Libertini” di Grammichele;
-
Liceo artistico regionale “Don G. Morello” di Mazara del Vallo;
-
Liceo artistico regionale “C. M. Esposito” di Santo Stefano di Camastra;
-
Istituto regionale di istruzione secondaria superiore “Francesca Morvillo” di Catania
L’istanza và inserita nella piattaforma informatica raggiungibile al seguente indirizzo:
https://graduatorie-sicilia.sportelloweb.com
Termine di scadenza inserimento istanze ore 12:00 del 05/09/2022
LE GRADUATORIE REGIONALI PER LE IMMISSIONI IN RUOLO
Le predette regionali permanenti sono utilizzate:
- per la nomina nel ruolo degli insegnanti nei limiti del 50% delle cattedre di diritto risultanti vacanti e disponibili con l’inizio dell’anno scolastico;
- per il conferimento degli incarichi di supplenza annuale con contratto di lavoro a tempo determinato, ai sensi dell’art. 16 comma 4 della legge regionale n. 17 del 16/10/2019.
REQUISITI DI ACCESSO PER L’IMMISSIONE IN RUOLO
possono chiedere la prima inclusione nelle graduatorie regionali per immissione in ruolo, gli insegnanti che alla data di scadenza dei termini di presentazione dell’istanza siano in possesso:
per le graduatorie delle classi di concorso della tabella A e B
- del prescritto titolo di studio di cui al D.P.R. del 14/02/2016 n. 19 e successive modifiche ed integrazioni;
- della prescritta abilitazione all’insegnamento;
- del servizio di insegnamento nelle scuole secondarie regionali, prestato per almeno due anni scolastici dopo il conseguimento del titolo di studio;
per le graduatorie per insegnante di sostegno area unica
a) dell’abilitazione all’insegnamento ovvero i seguenti due titoli:
- del prescritto titolo di studio di cui al D.P.R. del 14/02/2016 n. 19 e successive modifiche ed integrazioni
- possesso di 24 CFU/CFA, acquisiti in forma curricolare, aggiuntiva o extra curricolare nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, garantendo comunque il possesso di almeno sei crediti in ciascuno di almeno tre dei seguenti quattro ambiti disciplinari: pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell’inclusione; psicologia; antropologia; metodologie e tecnologie didattiche
- della prescritta specializzazione all’insegnamento di sostegno. Qualora il titolo di specializzazione sia stato conseguito all’estero devono essere altresì indicati gli estremi del provvedimento di riconoscimento del titolo medesimo da parte del Ministero dell’istruzione;
- del servizio di insegnamento nelle scuole secondarie regionali indicate all’art. 1, prestato per almeno due anni scolastici dopo il conseguimento del titolo di studio;
Ai fini del requisito del servizio di insegnamento nelle scuole secondarie regionali indicate prestato per almeno due anni scolastici, si considera anno scolastico il servizio prestato per almeno 180 giorni. Il servizio per meno di 6 ore settimanali è valido come requisito di ammissione in graduatoria, ma non dà luogo a punteggio.
AGGIORNAMENTO DEL PUNTEGGIO
In considerazione della nuova procedura informatica, gli insegnanti già inseriti nella graduatoria regionale per immissione in ruolo, approvata con D.D.S. 1309 del 16/07/2021, per chiedere l’aggiornamento del punteggio dovranno presentare istanza di prima inclusione ai sensi dell’art. 2 del presente decreto.
In mancanza di presentazione di istanza resteranno inseriti con il punteggio già attribuito nella precedente graduatoria approvata con D.D.S. 1309 del 16/07/2021.
GRADUATORIE REGIONALI PER GLI INCARICHI DI SUPPLENZA
Le predette graduatorie per gli incarichi di supplenza sono utilizzate:
- per il conferimento degli incarichi di supplenza annuale con contratto di lavoro a tempo determinato, per la copertura di cattedre e posti di sostegno in organico di diritto fino al termine dell’anno scolastico (31 agosto);
- per il conferimento degli incarichi di supplenza annuale con contratto di lavoro a tempo determinato, per la copertura di cattedre e posti di sostegno in organico di fatto fino al termine delle attività didattiche (incarichi 30 giugno);
e sono distinte in :
- graduatoria insegnanti abilitati, utilizzata dopo l’esaurimento delle graduatorie per immissione in ruolo;
- graduatoria insegnanti non abilitati, utilizzata dopo l’esaurimento delle graduatorie per incarichi di supplenza insegnanti abilitati.
PRIMA INCLUSIONE
Possono chiedere l’inclusione nelle graduatorie regionali per incarichi di supplenza insegnanti abilitati/specializzati, gli insegnanti che alla data di scadenza dei termini di presentazione dell’istanza siano in possesso:
per le graduatorie delle classi di concorso della tabella A e B
- del prescritto titolo di studio di cui al D.P.R. del 14/02/2016 n. 19 e successive modifiche ed integrazioni;
- dell’abilitazione all’insegnamento
per le graduatorie per insegnante di sostegno
- dell’abilitazione all’insegnamento
ovvero i seguenti due titoli: - del prescritto titolo di studio di cui al D.P.R. del 14/02/2016 n. 19 e successive modifiche ed integrazioni
- possesso di 24 CFU/CFA, acquisiti in forma curricolare, aggiuntiva o extra curricolare nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, garantendo comunque il possesso di almeno sei crediti in ciascuno di almeno tre dei seguenti quattro ambiti disciplinari: pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell’inclusione; psicologia; antropologia; metodologie e tecnologie didattiche
- della prescritta specializzazione all’insegnamento di sostegno. Qualora il titolo di specializzazione sia stato conseguito all’estero devono essere altresì indicati gli estremi del provvedimento di riconoscimento del titolo medesimo da parte del Ministero dell’istruzione;
Possono chiedere l’inclusione nelle graduatorie regionali per incarichi di supplenza insegnanti non abilitati/specializzati, gli insegnanti che alla data di scadenza dei termini di presentazione dell’istanza siano in possesso:
per le graduatorie delle classi di concorso della tabella A e B
del prescritto titolo di studio di cui al
- possesso del titolo di studio, comprensivo dei CFU/CFA o esami aggiuntivi ed eventuali titoli aggiuntivi previsti dal D.P.R. del 14/02/2016 n. 19, e successive modifiche ed integrazioni, per la specifica classe di concorso,
- possesso di 24 CFU/CFA, acquisiti in forma curricolare, aggiuntiva o extra curricolare nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, garantendo comunque il possesso di almeno sei crediti in ciascuno di almeno tre dei seguenti quattro ambiti disciplinari: pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell’inclusione; psicologia; antropologia; metodologie e tecnologie didattiche; ovvero abilitazione specifica su altra classe di concorso o per altro grado.
per le graduatorie per insegnante di sostegno
- soggetti, privi del relativo titolo di specializzazione, che entro l’anno scolastico 2021/2022 abbiano maturato tre annualità di insegnamento su posto di sostegno nel relativo grado b) abilitazione all’insegnamento per qualsiasi classe di concorso ovvero i seguenti due titoli:
- titolo di studio previsto dal D.P.R. del 14/02/2016 n. 19 e successive modifiche ed integrazioni per qualsiasi classe di concorso
- possesso di 24 CFU/CFA, acquisiti in forma curricolare, aggiuntiva o extra curricolare nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, garantendo comunque il possesso di almeno sei crediti in ciascuno di almeno tre dei seguenti quattro ambiti disciplinari: pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell’inclusione; psicologia; antropologia; metodologie e tecnologie didattiche.
GRADUATORIE D’ISTITUTO
I docenti che aspirano anche ad una supplenza temporanea, contestualmente all’istanza per l’inserimento nella graduatoria regionale devono chiedere l’inserimento anche nella graduatoria d’istituto indicando uno o più scuole.
Per qualsiasi altra info si rimanda al D.D.G. n. 1334 del 27/07/2022


