É noto che l’art. 3, co. 3, D.M. 138/23, prevede quanto segue:
“L’avente titolo all’immissione in ruolo assume servizio nella sede assegnata al fine dello svolgimento del periodo di formazione e prova di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59. Il docente tenuto allo svolgimento dell’anno di prova non può accettare il conferimento di nomine a tempo determinato”.
Alla luce di quanto disposto dalla normativa appena richiamata, i docenti che versino in detta
condizione e che siano stati, alternativamente,
- destinatari di nomina in ruolo da graduatorie di merito o da GAE;
- destinatari di nomina a tempo determinato finalizzata al ruolo ai sensi dell’art. 59 comma 9
bis del D.L. 73/2021 (concorso straordinario bis); - destinatari di nomina a tempo determinato finalizzata al ruolo ai sensi dell’art. 5 ter del D.L. 228/21 (prima fascia sostegno GPS, ex art. 59, co. 4, DL 73/21);
che si siano candidati anche sul sistema INS per l’attribuzione di supplenze al 31 agosto o 30 giugno 2024 da GaE e GPS per la medesima c.d.c. oggetto di nomina e/o per altre c.d.c, sono invitati a rinunciare alla partecipazione a detta fase assunzionale a tempo determinato per l’a.s. 2023/24 per la medesima cdc oggetto di ruolo o anche per le altre cdc, in quanto impossibilitati ad avvalersi dell’art. 36 del CCNL scuola, perché tenuti allo svolgimento dell’anno di formazione e prova.
Al riguardo, si richiede la massima collaborazione da parte del personale docente interessato, in quanto le sedi oggetto di revoca, in base alla normativa vigente ed all’impostazione dell’algoritmo, saranno poi assegnate per scorrimento nei turni successivi.
La Dirigenza Scolastica della provincia, nel caso in cui venisse prodotta domanda di aspettativa ai sensi dell’art. 36 dal docente di ruolo che, versando nelle condizioni di cui alle lettere a), b) e c) sopra descritte, non avendo ancora svolto l’anno di prova, abbia altresì ottenuto incarico di supplenza, avrà cura di respingere la richiesta di aspettativa in questione e di segnalare a quest’Ufficio l’impossibilità del docente individuato ad assumere servizio presso la scuola, affinché lo Scrivente possa procedere alla riacquisizione del posto ai fini dei successivi scorrimenti.
Su Istanze On Line sono state implementate le funzioni a disposizione degli aspiranti che possono procedere in autonomina al “Ritiro della domanda”: successivamente alla chiusura dell’istanza, e prima dell’avvio della fase di elaborazione dei processi di nomina da parte dell’Ufficio, nel caso la domanda sia stata “inoltrata”, l’aspirante può procedere ad un eventuale ritiro della stessa mediante: la selezione dell’apposito link presente all’interno della mail di avvenuto inoltro o dall’elenco delle domande cliccando sull’icona “vai alla pagina di ritiro della domanda”.
Si fa presente che, a riguardo, è disponibile la “Guida operativa per la compilazione dell’istanza 2023- 24″ reperibile al link di seguito indicato: https://www.istruzione.it/supplenzedocenti23- 24/allegati/Guida_informatizzazione%20nomine%20supplenze_compilazione%20dell%E2%80%99istanza.pdf
Nel caso in cui l’aspirante non riuscisse a portare a termine l’operazione di cui sopra, potrà inviare richiesta di ritiro scritta (con allegata copia del documento di identità) a questo Ufficio entro e non oltre venerdì 25 agosto ore 15,00 esclusivamente all’email reclutamento.atsa@istruzione.it; non verranno prese in considerazione comunicazioni pervenute con altri canali (es. pec o peo inoltrate su altri indirizzi e-mail).
Quanto alle rinunce successive agli incarichi già assegnati, sarà cura di quest’Ufficio fornire indicazioni – circa le modalità ed i tempi di inoltro delle stesse da parte degli aspiranti rinunziatari – nei singoli decreti di pubblicazione delle supplenze.
Si invitano tutti i candidati a consultare costantemente il sito ufficiale di questo Ambito Territoriale, ove saranno pubblicati eventuali avvisi ed aggiornamenti.
Si ringrazia per la collaborazione.


