Coloro che non possiedono il titolo di specializzazione su sostegno possono rifiutare una supplenza su posto di sostegno senza subire sanzioni?
RISPOSTA
La risposta è affermativa. Infatti, come stabilito dalla Nota 18329 del 25 settembre 2007, la sanzione non si applica in caso di rinuncia alla supplenza su posto di sostegno da parte di un docente non in possesso di specializzazione.
Di conseguenza sarà possibile rifiutare una supplenza su posto di sostegno senza subire le sanzioni previste dal DM 13 giugno 2007 (c.d. Regolamento supplenze) secondo cui “La rinuncia ad una proposta contrattuale o alla sua proroga o conferma ripetuta per due volte nella medesima scuola comporta, esclusivamente per gli aspiranti totalmente inoccupati al momento dell’offerta di supplenza, la collocazione in coda alla relativa graduatoria di terza fascia (o di seconda fascia) solo per la relativa classe di concorso o posto di insegnamento e solo per la scuola in questione”.
Per un approfondimento sulle sanzioni previste per le ipotesi di rinuncia, abbandono e mancata presa di servizio si veda qui Rifiuti, rinunce e abbandoni del servizio: sanzioni..