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Riconoscimento del pagamento del sabato e della domenica per il docente che completa tutto l’orario settimanale

Al supplente che presta servizio durante la settimana per l’intero orario di lavoro settimanale previsto, spetta anche il pagamento della domenica pur in assenza di “copertura contrattuale”.

L’art. 40 comma 3 del CCNL/2007 recita, ultimo periodo prevede infatti che:

Nell’ipotesi che il docente completi tutto l’orario settimanale ordinario, ha ugualmente diritto al pagamento della domenica ai sensi dell’art. 2109, comma 1, del codice civile”.

Il punto è ribadito anche dalla Circolare Supplenze 2020\2021:

Nel caso di completamento di tutto l’orario settimanale ordinario, si ha ugualmente diritto al pagamento della domenicaai sensi dell’art. 2109, comma 1, del codice civile”.

Questa norma si applica nel caso in cui il supplenti completi l’intero orario settimanale previsto per quell’ordine di scuola (18 ore nella scuola secondaria, 24 ore nella scuola primaria, 25 nella scuola dell’infanzia e 36 per il personale ATA), quindi nel caso in cui abbia svolto servizio sull’intero orario nell’arco della settimana.

Secondo l’ARAN la formulazione dell’art. 40, comma 3, del CCNL 24/07/2003* del comparto scuola, secondo cui “nell’ipotesi che il docente completi tutto l’orario settimanale ordinario, ha ugualmente diritto al pagamento della domenica ai sensi dell’art. 2109, comma 1, del codice civile” trova la sua radice, oltre che nella su citata norma codicistica, nell’art. 36 della Costituzione.

Dal combinato disposto delle due norme, infatti, deriva sia il diritto del lavoratore ad un giorno di riposo ogni settimana, di regola in coincidenza con la domenica, sia il diritto alla retribuzione, come conseguenza naturale del riconoscimento degli effetti giuridici di un periodo di servizio per il quale il lavoratore ha stipulato un contratto.

Nel caso prospettato, dunque, e a condizione che il docente supplente abbia svolto tutto l’orario settimanale proprio del docente titolare che va a sostituire, va retribuita non solo la giornata festiva delle domenica, ma anche la giornata delsabato, ancorché non lavorativa”.

Pertanto se il supplente ha prestato servizio per l’intera settimana (dal lunedì al venerdì) e per l’intero orario di lavoro previsto (non spezzoni o part-time), avrà diritto non solo alla remunerazione della domenica ma anche del sabato (se questo è giorno di chiusura della scuola, nel caso di settimana corta, o se questo è il suo giorno libero). Il contratto del supplente dovrà avere conclusione la domenica (e non il venerdì).

Sul punto si era già espressa anche la Nota 13650 del 18 dicembre 2013 secondo cui:

Per effetto di tali disposizioni il dipendente che completi tutto l’orario settimanale ordinario ha diritto al pagamento della domenica ai sensi dell’art. 2109 comma 1 del Codice Civile. Inoltre, come precisato dall’ARAN, in risposta a specifico quesito, la previsione contrattuale si estende al pagamento del sabato qualora risulti giorno libero del dipendente. Per orario ordinario deve intendersi 25 ore settimanali nella scuola dell’infanzia, 24 ore nella scuola primaria, 18 ore nella scuola secondaria, 30 ore nelle istituzioni educative, da svolgere in non meno di 5 giorni settimanali, e 36 ore per il personale ATA”.


DOCENTE IN SERVIZIO SU PIÙ SCUOLE
Ai fini dell’applicazione della disposizione in questione l’orario settimanale può essere stato effettuato anche in più scuole ma purché si riferisca al medesimo grado di scuole per il personale docente ed educativo e al profilo della medesima area per il personale ATA.

In caso di completamento dell’orario ordinario in più scuole il pagamento della domenica e dell’eventuale sabato libero sarà disposto dall’ultima scuola di servizio che vi darà luogo previe le necessarie notizie fornite dai dirigenti scolastici interessati e dal supplente interessato circa i precedenti servizi settimanali e le opportune verifiche della scuola medesima.

INSERIMENTO NEL SIDI
L’eventuale diritto al pagamento del sabato e domenica o della sola domenica, nel caso di sabato/domenica successivi al termine del periodo contrattuale, deve essere segnalato dalla segreteria scolastica nel SIDI attraverso l’apposita selezione dal menù a tendina in fase di inserimento del contratto.

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